Le cosiddette OO.SS rappresentative esultano per aver sottoscritto una intesa sulla Mobilità annuale 2024 che ESCLUDE E LASCIA FUORI DALLA POSSIBILITA’ DI POTER PRODURRE DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ED UTILIZZAZIONE PARTE DI DOCENTI DELLA SCUOLA…INSOMMA, PER FARLA BREVE, UN CONTRATTO “AD ESCLUDENDUM”……..EPPURE ESULTANO……su questo dovrebbero riflettere tanti docenti che hanno riposto fiducia nelle suddette OO.SS.
Nell’attesa di conoscere le date entro cui poter produrre domanda, cerchiamo, esaminando il CCNI sottoscritto, chi può e chi non può fare domanda.
A) DOCENTI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO SU OGNI TIPOLOGIA DI POSTO NEI SEGUENTI ANNI SCOLASTICI:
- a.s. 2022/2023 o precedenti, compresi gli assunti da GPS di I fascia con contratto a tempo determinato nell’a.s. 2021/22 o 2022/23 e a tempo indeterminato l’1/9/2022 o l’1/9/2023, possono presentare domanda di:
- A)Utilizzazione e assegnazione provvisoria all’interno della provincia di appartenenza senza vincoli;
- B) Assegnazione provvisoria in altra provincia senza vincoli.
B) DOCENTI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO SU OGNI TIPOLOGIA DI POSTO NEI SEGUENTI ANNI SCOLASTICI:
- a.s.. 2023/2024, compresi gli assunti dal concorso straordinario bis a tempo determinato l’1/9/22 e a tempo indeterminato l’1/9/2023, possono presentare domanda di:
- A) Assegnazione provvisoria ed utilizzazione solo nell’ambito della provincia di assegnazione della sede all’atto della nomina
- B) Assegnazione provvisoria in altra provincia solo se rientrano in specifiche categorie di docenti, con determinati requisiti, in tale circostanza usufruiscono di deroghe ai vincoli di permanenza nella sede scolastica assegnata
C) DOCENTI ASSUNTI DA CONCORSO STRAORDINARIO BIS OPPURE DALLA GPS 1^ FASCIA SOSTEGNO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO NELL’A.S. 2021/22 O 2022/23 CHE HANNO RINVIATO O RIPETUTO IL PERIODO DI PROVA NELL’A.S. 2023/24
- possono presentare domanda di Utilizzazione e assegnazione provvisoria all’interno della provincia di appartenenza senza vincoli;
- possono produrre domanda di Assegnazione provvisoria in altra provincia solo solo se rientrano in specifiche categorie di docenti con determinati requisiti; in tale circostanza usufruiscono di deroghe ai vincoli di permanenza nella sede scolastica assegnata all’atto del conferimento della nomina a tempo determinato
D) DOCENTI ASSUNTI DALLE GPS 1^ FASCIA SOSTEGNO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DAL 1.9.2023 E CHE ABBIANO IN OGNI CASO SUPERATO IL PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA NEL PREDETTO A.S. 2023/24
- possono presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria all’interno della provincia di appartenenza e in altra provincia solo se hanno requisiti per rientrare nelle deroghe ai vincoli di permanenza nella sede di assegnazione
- se in possesso dei requisiti che appresso indicheremo, potranno produrre domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale ma vengono collocati in coda rispetto a tutti gli altri docenti che richiedono utilizzazione e assegnazione provvisoria su posto di sostegno
- nelle assegnazioni provvisorie interprovinciali sono collocati in coda rispetto a tutti gli altri docenti che richiedono assegnazione provvisoria su posto di sostegno in possesso del titolo, mentre precedono i docenti titolari su posto comune che stanno per concludere il corso di specializzazione sul sostegno o che, in subordine, hanno maturato almeno un anno di servizio sul sostegno, e che richiedono anche posti di
- in ogni caso, qualora siano stati dichiarati in sovrannumero rispetto al posto su cui esercitano il diritto per la conferma in ruolo, partecipano alla mobilità annuale in qualità di perdenti posto.
PREMESSO QUANTO INNANZI VENIAMO AD ESAMINARE QUALI SONO I REQUISITI PER OTTENERE LE DEROGHE ALL’IMPOSSIBILITA’ DI CHIEDERE L’UTILIZZAZIONE O ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
I sopra indicati docenti possono presentare domanda solo se rientrano nelle seguenti categorie di docenti:
- Genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
- Coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
- Coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di: a) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave; b) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti indicati al punto a) precedente c) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto b; d) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto c); e) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui a punti precedenti – Possono altresì presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria se risultano in esubero sulla provincia.
VEDIAMO ORA LE MOTIVAZIONI PER LE QUALI E’ CONSENTITO PARTECIPARE ALLE OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA (QUINDI QUANDO E’ POSSIBILE E PRODURRE DOMANDA).
IN SOSTANZA, OCCORRE CHE RICORRANO LE SEGUENTI CONDIZIONI/MOTIVAZIONI
Detti motivi sono indicati dagli art. 7 (Docenti) e 17 (ATA) del CCNI 2019/22, come di seguito riportati:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente di fatto;
- ricongiungimento a parenti e agli affini conviventi purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore (anche non convivente).
Non vi è prescrizione circa il soggetto familiare per il quale richiedere l’assegnazione provvisoria, infatti il personale sceglie liberamente a quale familiare ricongiungersi tra quelli sopra indicati.
Infatti, il personale scolastico, anche se coniugato può anche scegliere di ricongiungersi ad un altro familiare (es. figli o genitore).
Inoltre, ai fini del ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile, genitore o figlio non è necessaria la convivenza. Il requisito della convivenza è, invece, obbligatorio, per il ricongiungimento al convivente di fatto o ad altri parenti o affini (es. nonna, zio ecc.).
In ogni caso, pur in presenza dei sopra citati motivi, non è possibile richiedere assegnazione provvisoria:
- per scuole ubicate all’interno del comune di titolarità (eccetto per i comuni divisi in più distretti sub-comunali – Roma, Milano, etc per esempio – e solo se si ha diritto ad una delle precedenze previste dagli artt. 8 (docenti) e 18 (ATA) del CCNI 2019/21 (es. assistenza al genitore con 104/92, mandato amministrativo, genitore con figlio fino a 6 anni ecc.
- personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente con l’1/9/24 (prossime immissioni in ruolo)
- per più province;
- per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza se non è stato superato con esito positivo il percorso annuale di formazione iniziale e prova.(docenti)