CON LA CONSUETA TEMPESTIVITA’ CHE CARATTERIZZA L’OPERATO DEL MIUR, E A UN GIORNO DALLA SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI UTILIZZAZIONE ED ASS.PROVVISORIE, IL MIUR INTERVIENE CON DELLE FAQ PER CHIARIRE ALCUNI ASPETTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DELLA MOBILITA’ ANNUALE
LE FAQ:
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1. D. Il personale coniuge o parte dell´unione civile convivente del personale militare trasferito d´autorità che fruisce della precedenza, qualora non ottenga assegnazione provvisoria per mancanza di disponibilità, può essere impiegato anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione?
R. Sì. Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, può essere disposto l´impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. VI – n.181 del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.
2. D. In caso di ricongiungimento al familiare per i motivi di cui all´art. 7 comma 1, in quale ordine vanno indicate le preferenze nel modulo domanda, considerato che non è più possibile inserire il codice del comune di ricongiungimento prima di inserire eventuali scuole di comuni diversi?
R. Bisognerà esprimere come prima preferenza una scuola del comune di ricongiungimento. In subordine è possibile indicare altre scuole del comune di ricongiungimento o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, anche di diverso ambito
3. D. Sono un docente a tempo determinato che ha insegnato lo scorso anno in un Liceo musicale, nel CCNI art 6bis comma 7 si precisa che ho diritto alla riconferma sul posto o sulla quota orario dello scorso anno scolastico secondo quanto previsto dal comma 6, che tuttavia si riferisce agli istituti con sperimentazioni musicali precedenti al D.P.R. 89/2010, quindi la riconferma vale solo se ho insegnato in quei particolari licei?
R. No la riconferma vale in ogni caso, il riferimento corretto è al comma 2 dell´art 6bis
4. D. Sono un insegnante di scuola primaria ma ho anche un´abilitazione per la scuola secondaria di secondo grado: volendo chiedere l´assegnazione provvisoria su quell´ordine di scuola ma anche quella per la scuola primaria devo trasmettere due diverse domande secondo la prevista tempistica?
R. Sì. Se poi dovesse esservi disponibilità in entrambi gli ordini prevarrà l´assegnazione sulla scuola secondaria
5. Si precisa che il servizio ATA di ruolo/pre-ruolo nella stessa area di cui alla tabella A dell´Allegato E del CCNI mobilità(lett. A e B, ) per ogni frazione superiore ai 15 giorni dà diritto all´arrotondamento ad un mese distintamente per ciascun periodo di servizio dichiarato sia di ruolo che pre-ruolo (es. ruolo 1 anno, 24 punti, 2 mesi,4 punti, 16 giorni,2 punti, pre-ruolo nella stessa area, 1 anno, 24 punti, 3 mesi, 6 punti, 17 giorni,2 punti). Lo stesso principio si applica anche per la valutazione del servizio di cui ai punti A1 e B1.
6. D. Per le preferenze sintetiche (comuni, distretti, province) compaiono tre diversi codici, quale di questi va utilizzato?
R. Uno qualsiasi dei tre.
7. D. Nella tabella di valutazione Ata, Anzianità di servizio, alla voce C) compare la dizione “servizio effettivamente prestato a qualsiasi titolo”, mentre nel modello PDF in rete si parla di “ruolo” cosi come era previsto nella tabella degli anni passati, come va considerato e calcolato tale servizio?
R. Il servizio prestato a qualsiasi titolo (ovvero a prescindere se con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato e a prescindere se in modo continuativo o frazionato) in Pubbliche Amministrazioni va sommato tutto e rapportato a 360 giorni l´anno. L´eventuali frazione superiore a 6 mesi dà diritto ad 1 punto ulteriore.
8 D. Il servizio di ruolo/pre-ruolo nella stessa area dove deve essere inserito?
R. Nella casella 1 del modello on-line.
9. D. Ho compilato la domanda di trasferimento ma il sistema mi ha bloccato chiedendomi di indicare obbligatoriamente l´ordine di preferenza tra posto normale e di sostegno nella sezione ´Scelta tipo posto´. Io non sono specializzato per il sostegno, devo per forza indicare l´ordine di preferenza?
R. No, è sufficiente in questo caso indicare solo la preferenza per il posto normale: si richiamano al proposito le indicazioni riportate nella “guida alla compilazione della domanda on line“.
SCELTA TIPO POSTO
Questa sezione deve essere obbligatoriamente compilata.
Nel caso il docente non abbia alcun titolo di specializzazione per i posti di sostegno, basta riportare 1 in corrispondenza della casella posto normale; di conseguenza non va riportata alcuna selezione nella casella posto di sostegno.
Nel caso il docente titolare su posto di sostegno sia ancora obbligato al vincolo quinquennale di permanenza sui posti di sostegno, la scelta del tipo posto comune non risulta selezionabile. Laddove invece il docente, in possesso del titolo di specializzazione per l´insegnamento su posto di sostegno intenda chiedere sia posto normale che posto di sostegno, dovrà inserire i valori “1” e “2 ” in corrispondenza delle rispettive caselle, con la precisazione che il valore “1” indica che la scelta per la tipologia così contrassegnata è prioritaria rispetto all´altra contrassegnata con il valore “2”.
10. D. L´anno in corso ai fini della mobilità verso le discipline specifiche dei licei musicali è conteggiabile? Anche ai fini del calcolo del servizio?
R. L´anno in corso vale ai fini del conteggio degli anni di servizio sui posti per i quali si è attualmente utilizzati, per quanto riguarda invece il computo del servizio ai fini della Tabella B non viene conteggiato come per tutti gli altri casi
11. D. Perché nel menù a tendina nel caso di scelta del comune per il ricongiungimento ad un familiare (o per cura) non sono presenti tutti i comuni?
R. Nel caso di ricongiungimento (o di cura), nel menù a tendina non è presente il comune dove si registra l´esigenza familiare qualora non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l´insegnamento del richiedente o sedi di organico) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili. Secondo il CCNI allegato 2 nota (6), in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, oppure per il comune sede dell´istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare (o di cura).
Per usufruire del punteggio aggiuntivo il docente deve quindi indicare nell´istanza il comune più vicino o quello del plesso sede.