ASSEGNAZIONI PROVVISORIE: NON TUTTI POSSONO PRODURRE DOMANDA…COME AVEVAMO PREANNUNCIATO……UNA INTESA A PERDERE

Come si temeva, le cosiddette OO.SS. rappresentative (leggasi CGIL-CISL-CISL-SNALS-ANIEF-GILDA) con l’esclusione della UIL, ha sottoscritto il CCNI per le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie penalizzando fortemente i docenti assunti da GPS PRIMA FASCIA SOSTEGNO E I DOCENTI ASSUNTI DA CONCORSO STRAORDINARIO BIS

Infatti, tali categorie di docenti, ove non in possesso di requisiti che consentono la deroga al vincolo di restare nella sede assegnata all’atto della nomina dal 1.9.2023 non potranno produrre domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale.

Una intesa a perdere e che delude quanti, dopo 1 anno di sacrifici lontano dalla famiglia, non rientrando nelle deroghe di cui appresso si dirà,  saranno costretti a restare per altri due anni nella provincia e sede di prima assegnazione

CHI POTRA’ ALLORA PRODURRE DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ?

Non sono soggetti ad alcun vincolo pertanto possono presentare domanda di assegnazione provvisoria TUTTI I DOCENTI ASSUNTI SINO ALL’A.S. 2022/2023

E I DOCENTI ASSUNTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2023/2024

I docenti  neoimmessi in ruolo sono soggetti al c.d. “vincolo triennale” di permanenza nella medesima scuola. Possono, pertanto, presentare domanda interprovinciale solo se rientrano in una delle deroghe previste dal CCNL relativo alla mobilità (analiticamente appresso indicati)

Il vincolo triennale non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GAE.

E I DOCENTI NOMINATI DA GPS I FASCIA O STRAORDINARIO BIS ?

I docenti immessi in ruolo in quanto iscritti in GPS PRIMA FASCIA SOSTEGNO O VINCITORI CONCORSO STRAORDINARIO BIS, potranno produrre domanda, anche se ancora a tempo determinato,  purché abbiano superato l’anno di formazione e prova e purché rientrino nelle deroghe previste dal CCNL di cui appresso si dirà

TUTTI POTRANNO PRODURRE DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PROVINCIALE ?

Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 59/2017 art. 13, è sempre consentita la possibilità presentare assegnazione provvisoria provinciale. 

QUALI SONO LE DEROGHE PREVISTE DAL CCNL SULLA MOBILITA’ E CHE ORA SI APPLICANO ANCHE PER LE ASS.PROVVISORIE?

Il testo del CCNL relativo alla mobilità 2024/2025 prevede che:  “Fermo restando quanto previsto dall’art. 42/bis del d.lgs n. 151 del 2001, i lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21 della legge 104/1992″.

In virtù di quanto sopra, i docenti che, soggetti al vincolo di permanenza nella sede, chiedono l’assegnazione provvisoria vantando uno  dei sottoindicati requisiti, sono sottratti a tale vincolo e legittimati ad aspirare a tale assegnazione per l’a.s. 2024/2025:

  1. genitori di figli di età inferiore a 12 anni; se adottivi ed affidatari di minore, l’età si intende entro i dodici anni dall’ingresso in famiglia e comunque non oltre la maggiore età.
  2. coloro che beneficiano della legge 104/92 art.21 e art.33 commi 3, 5 e 6
  3. coloro che fruiscono di riposi e permessi di cui all’art.42 del DLgs 151/01 (congedo straordinario) che rivestono la qualità di:
    1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
    2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
    3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
    4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
    5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
  4. coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2 commi 2 e 3 della Legge 118/71.

ECCO IL TESTO DELL’INTESA: ipotesi-intesa-ccni-utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-as-2024-2025-del-27-giugno-2024