ASSEGNI DI RICERCA E VALUTAZIONE NELLE GPS: QUESITO

Ci è stato posto un quesito relativamente alla valutazione dell’assegno di ricerca nelle GPS.

In merito riteniamo di precisare che le tabelle titoli delle Graduatorie provinciali prevedono alla voce B.12: “Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240″

PUNTI 12 PER CIASCUN TITOLO 

Ciò detto, appare evidente che per gli assegni di ricerca vengono attribuiti 12 punti per ogni titolo posseduto. Non sono valutabili invece le borse di studio.

Con la Faq n.13, in occasione della pubblicazione della O.M.112/2022, il Ministero ha chiarito che,  per quanto attiene alla valutazione degli assegni di ricerca,  IL DOCENTE CHE HA SVOLTO 5 ANNI DI RICERCA SCIENTIFICA CON ASSEGNO DI RICERCA, AVRA’ VALUTO SEMPRE 12 PUNTI PERCHE’ SI VALUTA IL TITOLO E NON LA DURATA.

SE, VICEVERSA, IL DOCENTE, HA VINTO PIU’ BANDI PER ASSEGNI DI RICERCA AVRA’ DIRITTO A 12 PUNTI PER CIASCUN TITOLO 

Pertanto il riferimento unico nella valutazione degli assegni è il bando e la relativa vincita. Ne consegue che gli assegni di ricerca potranno essere valutati anche qualora risultino ancora non conclusi.