ASSUNTI DA GSP 1^ FASCIA SOSTEGNO DAL 1.9.2023 : POSSONO ACCETTARE SUPPLENZA DAL 1.9.2024 ?

Le assunzioni straordinarie da GPS sostegno a.s. 2023/24 sono state effettuate a seguito della disposizione di cui all’art. 5  del DL n. 44/2023 (convertito in legge n. 74/2023) e sono disciplinate dal DM 119/2023. 

Il vincolo di permanenza nella scuola di assunzione, diversamente che per le altre procedure straordinarie, è previsto nello stesso succitato DL 44/2023, art. 5 -comma 10:

“A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi ((dei commi 5 e 6)) possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.”

In conseguenza, il docente assunto da GPS 1^ FASCIA SOSTEGNO è sottoposto ai seguenti vincoli:

  • obbligo triennale di effettivo servizio nella scuola di assunzione, salve che non si diventi soprannumerari;
  • la richiesta di trasferimento, assegnazione provvisoria o utilizzazione ovvero l’accettazione di incarichi a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso, è possibile soltanto dopo lo svolgimento dei succitati tre anni di servizio effettivo- salvo deroghe previste dal CCNI relativo alla mobilità annuale per l’a.s. 2024/2025
  • il vincolo decorre dall’a.s. 2032/24, quindi dall’anno di assunzione a tempo determinato

Ciò posto, i docenti in questione non potranno, a nostro avviso,  accettare un incarico di supplenza ai sensi dell’art. 47 del CCNL 2019/21.