ASSUNZIONE IN SERVIZIO PERSONALE SCOLASTICO ASSUNTO CON DECORRENZA 1.9.2024 – NOMINA IN RUOLO O SUPPLENZA FINALIZZATA AL RUOLO- COSA FARE ?

Stanno faticosamente concludendosi le operazioni di immissione in ruolo del personale della scuola (docenti, ata e dirigenti scolastici) con decorrenza 1.9.2024. 

Anche i docenti assunti dal GPS 1^ FASCIA SOSTEGNO O CONCORSO STRAORDINARIO BIS o che saranno assunti nei prossimi giorni da MINI CALL VELOCE, con incarico annuale finalizzato al ruolo, avranno decorrenza giudiridica dal 1.9.2024

L’assunzione in servizio, in considerazione della giornata festiva del 1^ settembre, dovrà avvenire improrogabilmente LUNEDIì 2 SETTEMBRE 2024 ORE 8; in ogni caso la decorrenza giuridica della nomina in ruolo resta fissata al 1^ SETTEMBRE 2024.

L’assunzione in servizio perfeziona il rapporto di lavoro e quindi non è la semplice accettazione o conferimento della nomina che instaura il rappporto di lavoro (fatta eccezione per i casi che appresso vedremo), motivo per cui scatta l’obbligo per i neo assunti di recarsi a scuola per perfezionale il rapporto di lavoro.

VENIAMO ORA AI CASI IN CUI CI SIANO IMPEDIMENTI ALL’ASSUNZIONE IN SERVIZIO

Il personale scolastico che, per motivi giustificati non possa assumere servizio il 2^ settembre è tenuto a comunicare tale eventualità alla scuola ove è stato assegnato. La decorrenza economica della nomina in ruolo, in tal caso, non coinciderà con la decorrenza giuridica del 1 settembre 2024 ma avrà decorrenza dalla data di effettiva assunzione in servizio. 
ATTENZIONE: Il personale che non assume servizio e che non comunichi i motivi (giustificati dell’assenza) incorrerà nella decadenza della nomina (vedi art.9 del DPR N.3/1957 valevole per tutti gli impiegati dello stato) comporterà invece la decadenza della nomina.

Una delle situazioni che spesso si incontrano sono quelle in cui il personale assunto in ruolo abbia altro impiego o rapporto di lavoro. 

A tal fine,  si evidenzia come  il personale assunto in ruolo o destinatario di incarico di supplenza è tenuto a dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

Quindi, all’atto dell’assunzione,  l’interressato deve aver già cessato il precedente rapporto di lavoro e, ove non lo faccia, e sottoscrive il contratto con la scuola, incorre nel licenziamento mediante annullamento del contratto.

Ricordiamo che vi sono :

  • attività di incompatibilità in maniera assoluta con il rapporto di lavoro con la scuola (es. l’esercizio di una attività commerciale o imprenditoriale o lo svolgimento di attività in favore di un’altra amministrazione pubblica),
  • attività di incompatibilità relativa cioè  condizionate alla preventiva autorizzazione del dirigente scolastico (es. le libere professioni)
  • attività che possono essere svolte senza autorizzazione del dirigente scolastico (es. collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie ecc. o incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate).
  • non è possibile fra l’atro differire di un intero anno scolastico la presa di servizio e di conseguenza “congelare” l’anno di formazione e prova per terminare l’attività lavorativa che si sta svolgendo qualora questa risulti incompatibile con il contratto a tempo indeterminato o determinato, ovvero chiedere periodo di aspettativa per terminare lavoro in atto (SI RIBADISCE CHE IL 2 SETTEMBRE NON DEVONO SUSSISTERE CAUSE DI INCOMPATIBILITA)

Vedasi al riguardo un nostro commento- clicca qui– 

Vi sono, invece, situazioni per le quali, è, invece, possibile accettare la nomina ma non assumere servizio chiedendo tipologie diverse di congedo, vediamo i casi più emlematici: 
➢ Personale della scuola che si trovi già in maternità
Esempio classico è la lavoratrice che si trova in interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gestazione ovvero  in congedo obbligatorio per maternità avedno partorito nei mesi precedenti. Tale personale è obbligato a comunicare al dirigente scolastico della scuola di nomina il proprio status (e ovviamente inviare le certificazioni richieste) al fine di perfezionare il rapporto di lavoro non solo giuridicamente ma anche economicamente dall’1/9/2024, senza la necessità di assumere fisicamente servizio.
A fronte di alcune prese di posizione da parte di dirigenti “poco informati o formati” si precisa che  scuola non ha, infatti, la possibilità di rifiutarsi di procedere con il perfezionamento del rapporto di lavoro o di pretendere l’assunzione in servizio della lavoratrice.

Il contratto, come detto, dovrà necessariamente avere decorrenza giuridica ed economica dall’1/9.2024 (TAR Puglia n. 150 del 7.6.1986; CdS Sez. V n. 1306 del 17.11.1994; CdS n. 5095 del 4.9.2006) in cui è espressamente specificato che “Il trattamento giuridico ed economico per maternità spetta anche qualora la lavoratrice madre, per motivi oggettivi connessi alla gravidanza, non possa prendere servizio essendo sufficiente a tal fine fare riferimento al provvedimento di nomina”.

ATTENZIONE: Cosa diversa si ha quando il docente voglia assentarsi al fine di usufruire di congedo parentale o la malattia del figlio; in tal caso è sempre  necessaria l’assunzione in servizio prima di poterne fruire (salvo i casi di differimento della presa di servizio, per esempio, nel caso in cui si presenti un certificato di malattia del figlio)

Molti docenti che sono stati immessi in ruolo si sono recati presso la nostra sede per chiedere informazione circa il comportamento da tenere essendo impegnati in dottorati, borse di studio universitarie o altro. 

Orbene, a tali docenti (o ata)  abbiamo già charito che  ove si trovino nella situazione di essere destinatari sia di nomina in ruolo o anche di supplenza  annuale (30 giugno o 31 agosto 2025) e parimenti stiano  svolgendo un dottorato di ricerca ovvero titolari di una borsa di studio o di assegni di ricerca ma anche di  ricercatore a tempo determinato, vi sono normative specifiche che consentono il proseguimento di tali attività. 

In particolare: 

1) Docente o ata con in corso un Dottorato di ricerca
La norma (legge n. 476/1984 – art. 2 comma 1 – e legge n. 240/2010 – art. 19) prevede che il pubblico dipendente è ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e
collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove
ricorrano le condizioni richieste. La circolare n. 376 del 4.12.1984 ha precisato che “anche il vincitore di concorso (oltre che immesso in ruolo sulla base dei soli titoli) che non può assumere servizio, perché impegnato in attività proprie del dottorato di ricerca, deve essere collocato in congedo straordinario”.

2) Docente o ata con Borsa di studio e assegno di ricerca
Sono equiparati al dottorato di ricerca ai fini della stipula di un contratto a tempo indeterminato o di supplenza al 31/8 o al 30/6 senza necessità di assumere
servizio:
▪ le borse di studio post dottorato e le borse per i corsi di perfezionamento/scuole di specializzazione universitaria: sono equiparati al dottorato, ai fini della richiesta del congedo straordinario, dalla legge n. 398/1989 e dalla legge finanziaria n. 498/1992, art.4, comma 2;
▪ gli assegni di ricerca: il comma 8 dell’articolo 22 della legge n. 240/2010 prevede espressamente che “La titolarità dell’assegno… comporta il
collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche”.

Inoltre, le circolari del Ministero n. 120 del 4 novembre 2002 e n. 15 del 22 febbraio 2011 dettano una disciplina sostanzialmente uniforme per il congedo straordinario per dottorato di ricerca e per l’aspettativa per assegno di ricerca.

In ultimo, è utile richiamare un parere dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso (CS 544/2016) in cui si precisa che “il docente già titolare di
assegno o dottorato di ricerca, a fronte della ricezione di proposta di assunzione su cattedra a tempo indeterminato o determinato, possa[può]a procedere alla stipula del contratto e immediatamente fruire del beneficio del congedo straordinario/aspettativa ex art. 19 e 22 l. 240/2010”.

3) Ricercatori a tempo determinato
L’art. 24 comma 9-bis della Legge 240/2010, analogamente a quanto stabilito dall’art. 22 comma 8 per gli assegnisti, recita testualmente: “Per tutto il periodo
di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.”

Riteniamo quindi che tale fattispecie sia applicabile a quanto sopra descritto per il personale titolare di un assegno di ricerca al momento della nomina. Pertanto,
anche il personale che non può assumere servizio, perché impegnato come ricercatore presso l’università, deve essere collocato in aspettativa senza la necessità dell’assunzione in servizio

GLI ISCRITTI ALLA FLP SCUOLA FOGGIA E COLORO CHE ISCRIVENDOSI INTENDONO ULTERIORI CHIARIMENTI IN MERITO POSSONO RECARSI IN SEDE ANCHE SENZA APPUNTAMENTO