Mentre sono in corso le convocazioni per l\’assegnazione della sede di servizio ai docenti immessi in ruolo con la fase C, molti docenti, considerato sia il ritardo dell\’assunzione rispetto all\’inizio dell\’anno scolastico che alla difficoltà di raggiungere la sede, motivo per cui vorrebbero rimandare il periodo di prova, si chiedono quale sia la normativa di riferimento. Ciò premesso, giova ricordare che il MIUR con il la legge 80/2016 ha disciplinato tali casi. In particolare l’art. 1 comma 116 prevede che perchè ricorrano le condizioni per il il superamento del periodo di formazione e di prova occorre che sia stato prestato:
—–effettivo servizio per almeno centottanta giorni;
—–di cui almeno centoventi per le attività didattiche
—–RIENTRANO NEI CENTOTTANTA GIORNI :
A) i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche;
B) il primo mese di congedo di maternità;
C) gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio;
Sono esclusi :
—–i periodi di ferie, assenze per malattia, congedi parentali, permessi retribuiti e aspettativa, le vacanze estive.
—– I periodi di congedo di maternità/interdizione dal lavoro (escluso il primo mese);
—–I periodi di congedo parentale o di malattia del bambino, anche se retribuiti, previsti dal T.U. 151/2001.
—–I permessi retribuiti e non retribuiti quali congedo matrimoniale, permessi per motivi personali, per lutto, legge 104/92, etc.
Nell\’ambito dei 180 giorni occorre SVOLGERE ALMENO 120 GIORNI DI ATTIVITA\’ DIDATTICA:
Sono da considerare nei 120 giorni i sia i giorni effettivi di lezione sia i giorni connessi all\’attività didattiche quali quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
PER QUANTO ATTIENE AL RINVIO DEL PERIODO DI PROVA, SI SOTTOLINEA CHE TALE PERIODO PUO’ ESSERE RINVIATO PIU’ VOLTE OVE IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEI 180 GIORNI SIA DOVUTO AD ASSENZE, CONGEDI E IN GENERE SITUAZIONI GIUSTIFICATE.
MENTRE NEL CASO DI GIUDIZION SFAVOREVOLE, E’ POSSIBILE RIPETERE IL PERIODO PER UN ULTERIORE ANNO SCOLASTICO.