ASSUNZIONI FASE C E PERIODO DI PROVA: IL MIUR COMUNICA VERBALMENTE MA NON CHIARISCE CON NOTE UFFICIALI

Continua il Miur a fornire indicazioni \”agli amici delle OOSS cosiddette rappresentative\” ma non ufficializza tali indicazioni, L\’ultima in ordine di tempo è quelle riferita al periodo di prova per gli assunti in fase C.

infatti, nell\’incontro del 18 novembre sembra che il MIUR abbia chiarito che venga concessa la possibilità per gli assunti nella scuola secondaria di secondo grado ma che svolgono servizio nella  scuola secondaria di primo grado o sulla primaria, di poter comunque effettuare il periodo di prova. 

Agli stessi docenti sarà consentito effettuare l\’anno di prova sulla classe di concorso di assunzione (anche se con servizio prestato in ordine di scuola diverso),

A nostro avviso ciò si porrebbe in contrasto con quanto previsto dal DM 850/15 del 27 ottobre (che obbliga a  svolgere il servizio nello stesso ordine di scuola di assunzione in ruolo). A tal fine ricordiamo  che :

  • la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia o primaria;
  • la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;
  • per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con gli insegnamenti relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo;
  • la supplenza su posto di sostegno è valida ai fini dello svolgimento del periodo di prova anche su posto comune e viceversa, nel medesimo ordine e grado di scuola.

In ogni caso il percorso formativo dovrà essere svolto con riferimento al posto o alla classe di concorso di immissione in ruolo.

IL Miur ritiene, in deroga a quanto stabilito dal D.M.80/2015 che la particolarità del posto di potenziamento, che prevede appunto la possibilità di essere utilizzato nella scuola di assegnazione anche su altro ordine o tipologia di posto, possa consentire lo svolgimento del periodo di prova indifferentemente in qualsiasi ordine e grado di scuola e per qualsiasi insegnamento,

Ovviamente, come si diceva, mancano ufficializzazioni su tale eventuale decisione e la cosa è ancora più grave perchè i docenti devono affidarsi solo \”al si dice\”. Eppure una volta si affermava che il nostro paese era la patria del diritto……oggi si può dire che occorre aggiungere \”negato\”.