Dopo la pubblicazione del decreto ministeriale relativo alle immissioni in ruolo sui posti relativi alle cessazioni 2019 per “quota 100” molti uffici scolastici regionali (alcuni anche prima della pubblicazione del decreto ….) hanno pubblicato il calendario delle convocazioni, le modalità di scelta della provincia, e le disponibilità. Purtroppo, come sempre, la direzione generale USR Puglia alla data odierna ancora non provvede a comunicare nulla al riguardo ANZI, COSA GRAVISSIMA SU CUI DOBBIAMO RICHIAMARE L’ATTENZIONE DELLA MINISTRA AZZOLINA, NON SI PREOCCUPA NEMMENO DI PUBBLICARE SUL SITO IL PREDETTO DECRETO CON UNO…STRACCIO…DI COMUNICATO… FINO A QUANDO LA SCUOLA PUGLIESE DOVRA’ ESSERE GUIDATA DA TALE INETTITUDINE ?
Le istruzioni allegata dal Ministero al decreto, necessitano di alcuni chiarimenti:
Il posti autorizzati per le immissioni in ruolo (si ribadisce 4500) sono suddivisi per :
a) 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami di cui al comma 3,
b) 50% alle graduatorie ad esaurimento, di cui all’articolo 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito, GAE).
Per la Scuola Primaria-Infanzia
- 50% alle GM del Concorso 2016 e successivamente alle GM del concorso straordinario 2018
- 50% alle GAE
Per la Scuola secondaria
- 50% alle GM del Concorso 2016 e successivamente alle GMRE del concorso FIT 2018
- 50% alle GAE
Nella scelta delle sedi coloro i quali sono inclusi nelle graduatorie delle procedure concorsuali avranno la priorità nella scelta delle sedi rispetto agli assunti da GAE.
ATTENZIONE: NELA CASO DI GRADUATORI ESAURITE : Ovele graduatorie di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, questi vanno ad aggiungersi alla corrispondente graduatoria ad esaurimento e viceversa. Qualora in occasione delle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2018\2019 siano state conferite nomine alle GAE oltre il 50% per mancanza di Graduatorie di merito (art.399 del D.Lgs297/94), deve essere effettuata la restituzione alle GMRE 2019 al netto della restituzione già operata con le nomine dell’estate 2019.
Per il personale docente destinatario di nomina a tempo indeterminato su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola permane l’obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto.Il docente che accetta o rinuncia, una proposta di assunzione a tempo indeterminato su tali tipologie di posti, potrà accettare per lo stesso anno scolastico una nuova proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria, anche nella stessa provincia. Sono esclusi gli aspiranti che hanno conseguito il titolo di specializzazione con il DM 21/05.
LA PRECEDENZA
LE PRECEDENZE DI CUI ALLA LEGGE 104 NON SI APPLICANO: Sulle nomine in ruolo derivanti dalle GM del Concorso 2016, dalle GMRE del Concorso FIT e dalle GM del Concorso straordinario primaria-infanzia svolti su base regionale-
Tuttavia, per tale personale è riconosciuta la precedenza della assegnazione della sede all’interno della provincia. In particolare, l’assegnazione della sede è assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, e dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92. La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.
DOCENTI GIA’ DI RUOLO
Il docente che ha già accettato il ruolo con le nomine 2019/20 può accettare una nuova proposta di assunzione in occasione delle presenti operazioni. Coloro che sono stati nominati in ruolo 2019/2020 in una provincia, possono accettare una nuova proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno), nella stessa o in altre province in caso di immissione in ruolo da altro tipo di graduatoria.
È consentita l’accettazione di un’eventuale altra proposta di assunzione a tempo indeterminato anche per lo stesso insegnamento o tipologia di posto (posto comune/sostegno) in una diversa provincia solamente in caso di immissione in ruolo da diversa graduatoria.
PART-TIME
I docenti interessati possono stipulare, laddove ricorrano i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time secondo quanto previsto dalla legge 183/2010.
LINGUA INGLESE SU SCUOLA PRIMARIA
Le immissioni in ruolo della scuola primaria devono essere effettuate attingendo dalla graduatoria generale e secondo la posizione nella stessa occupata, anche se riferite a posti di specialista di lingua inglese. Pertanto, allatto della individuazione e della accettazione della nomina i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie ad esaurimento nella scuola primaria dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese.
Nell’ipotesi di dichiarazione negativa, al candidato viene notificato, contestualmente, l’obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per l’insegnamento della lingua inglese. Quanto sopra deve essere notificato anche al dirigente scolastico che amministrerà il docente per l’a.s. 2019/20.
VINCOLO QUINQUENNALE
I docenti assunti in ruolo sui posti quota 100 non sono soggetti al nuovo blocco quinquennale introdotto a partire dal prossimo anno ai sensi dell’articolo 1 comma 17 octies del D.L. 126 per le immissioni in ruolo a qualsiasi titolo disposte da qualsiasi graduatoria di merito. Infatti il nuovo blocco è previsto per i futuri assunti in ruolo a partire dal 2020/2021. Sono soggetti in ogni caso al blocco quinquennale della legge 145/2018 i docenti che verranno assunti sui posti quoti 100 da GMRE 2018 della secondaria (ex FIT).