Finalmente da oggi è possibile anche per le dipendenti della scuola chiedere l’applicazione dello sgravio sui contributi previdenziali, il cosiddetto “bonus mamme”.
Si ricorda che con la legge di bilancio per il 2024 è stato riconosciuto per le lavoratrici con tre figli, di cui il minore abbia meno di 18 anni e, limitatamente al solo anno 2024, anche per le lavoratrici con solo due figli, di cui il più piccolo abbia meno di 10 anni, uno sgravio dei contributi previdenziali sino a un massimo di 3000 euro annue
A distanza di tre mesi dall’entrata in vigore della legge, però, non erano state fornite istruzioni al personale della scuola per produrre tale domanda. In molti sostenevano che sarebbe stato concesso d’ufficio dalle Ragionerie Territoriali dello Stato ma, per quanto ci riguarda, avevamo da sempre espresso dubbi su tale “iniziativa d’ufficio”.
Ecco, quindi, che, finalmente, il Ministero dell’Istruzione ha illustrato con apposita nota la modalità di inoltro delle domande
Infatti, per chiedere l’applicazione dello sgravio, che potrebbe arrivare sino a 250 euro mensili, è prevista una procedura molto semplice.
lA “MAMMA DIPENDENTE DI RUOLO” della scuola dovrà accedere alla propria area riservata sul sito del MIM e seguire le istruzioni fornite in una sezione appositamente dedicata. In pratica, si tratterà di corredare la domanda con l’inserimento del codice fiscale di ciascuno dei propri figli. Le domande, tramite flusso automatico, saranno inviate alle Ragionerie Territoriali e trasmesse a NOIPA per l’elaborazione dei cedolini con l’applicazione del beneficio.
La presentazione delle domande, per disposizioni del MEF riguardanti tutto il personale della Pubblica Amministrazione, dovrà avvenire entro il termine dell’8 aprile.
Ovviamente, non possiamo che CENSURARE TALE SCELTA MINISTERIALE DI CONCEDERE UN LASSO DI TEMPO BREVISSIMO, RICANDENTE FRA L’ALTRO IN PIENO PERIODO PASQUALE, PER PRODURRE TALE ISTANZA.
Da informazioni assunte per le vie brevi, sembra che il Ministero si interfaccerà con l’INPS per concedere un lasso di tempo maggiore per produrre la domanda.
Il beneficio in parola spetta:
- al personale della scuola (dirigente scolastica, docente ed ATA) assunta a tempo indeterminato anche se ancora in periodo di prova
Per effettuare l’accesso cliccare sul seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/accesso e poi su area riservata.
A questo punto inserire le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).
All’interno dell’area Riservata troviamo sia Gestione profilo / Modificata dati personali (per modificare i dati di recapito), sia tutti i servizi (dove ci sarà il link alla funzione in oggetto). Selezionare il servizio “Decontribuzione di maternità” nell’elenco di tutti i servizi (menù -> servizi -> tutti i servizi).
All’interno della sezione “tutti i servizi”, in corrispondenza della lettera “D”, troviamo decontribuzione maternità.
Il servizio è disponibile a partire dalle ore 14.00 del giorno 27 marzo e resterà attivo fino al giorno 8 aprile alle ore 14.00. Una volta effettuato l’accesso all’istanza, i dati anagrafici della lavoratrice verranno compilati automaticamente (eventuali rettifiche possono essere effettuate dalla funzione Gestione profilo -> Modifica dati personali sempre nell’area riservata).
Nell’istanza le lavoratrici in possesso dei requisiti previsti dalla circolare INPS n. 27 del 31 gennaio 2024 dovranno indicare i dati anagrafici dei figli (nome, cognome, data di nascita e codice fiscale).
È possibile indicare da due ad un massimo tre figli. In caso di lavoratrice madre di più di tre figli è necessario includere tra quelli comunicati il codice fiscale del figlio più piccolo. Nel caso si indichino solo due figli, si ricorda che nella circolare INPS citata, al paragrafo condizioni di spettanza dell’esonero, è indicato che: “Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero trova applicazione anche in favore delle lavoratrici madri di due figli, a condizione che il figlio più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni (da intendersi come 9 anni e 364 giorni)”.
Compilata l’istanza, l’utente dovrà procedere all’inoltro con lo specifico pulsante e potrà successivamente scaricarla in pdf. Per procedere all’inoltro, l’utente dovrà prendere visione dell’informativa privacy.
SI ALLEGANO: