Tutti i lavoratori che hanno una retribuzione imponibile non eccedente l’importo di 1.538 euro, nella competenza del mese di novembre 2022 , è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nel cedolino dello stesso mese, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro.
Lo prevede il Decreto Legge n. 144 del 23 settembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 223 del 23 settembre 2022.
IL TESTO IN GAZZETTA
Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di altre prestazioni previdenziali e assistenziali (pensione, assegno sociale, assegno di invalidità, trattamenti di accompagnamento alla pensione, reddito di cittadinanza); ed è riconosciuta una sola volta, anche nel caso in cui il lavoratore dipendente sia titolare di più rapporti di lavoro.
In proposito, ricordiamo che per la precedente indennità una tantum, l’art. 36 comma 1 del Decreto Legge 73/22 aveva precisato che i dipendenti delle amministrazioni, i cui servizi di pagamento sono gestiti da NoiPA, non erano tenuti a rendere tale dichiarazione. Quindi si ritiene che, anche in questo caso, l’individuazione dei dipendenti pubblici, beneficiari dell’indennità, avverrà tramite apposite comunicazioni tra il MEF e l’INPS.
L’indennità, inoltre, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.