Per rispondere a specifici quesiti sottopostoci, relativi alla possibilità di essere presenti in GAE per diverso insegnamento rispetto a quello per il quale si è ottenuto la nomina in ruolo (a qualsiasi titolo sia da GAE che da GRADUATORIA DI CONCORSO), si fa presente che il Ministero dell’Istruzione con DECRETO DEL 10 MARZO 2010 – clicca per scaricare NOTA MINISTERO 2010– ha statuito che il personale docente ed educativo, iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, che ha già stipulato un contratto a tempo indeterminato nella scuola statale, viene depennato dalla graduatorie ad esaurimento e dalle corrispondenti graduatorie di istituto di I fascia.
Gli unici che, pur essendo di ruolo, possono restare in GAE sono i docenti che sono stati immessi in ruolo con riserva.
Situazione diversa è quella in cui, un docente ndr, iscritto in Gae ha rinunciato negli anni decorsi (ovvero nel 2022 anche) a una proposta di immissione in ruolo dalla stessa GaE.
Infatti, dette rinuncia ha comportato e comporterà, per coloro che dovessero rinunciare a nomina in ruolo nel 2022, la cancellazione immediata:
- dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato. Nel caso in cui il rifiuto avviene per il sostegno (elenco che dipende dalle classi di concorso in cui si è inseriti in GAE) ciò non implica la cancellazione anche dal posto comune/classe di concorso correlata al sostegno.
- dalla relativa graduatoria d’istituto di I fascia.
Si ha il diritto a permanere, invece:
- nella graduatoria ad esaurimento es. della infanzia se si è rinunciato al ruolo dalla graduatoria della primaria e viceversa;
- in qualsiasi Graduatoria di merito di concorso in cui si è eventualmente inseriti;
- nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), inclusi gli elenchi aggiuntivi. In questo caso il diritto a permanere riguarda anche l’eventuale classe di concorso/tipologia di posto per cui si è rinunciato alla nomina in ruolo.