L’Ufficio Scolastico Provinciale di Milano, per venire incontro alle numerose richieste di chiarimento da parte delle scuole, ha divulgato sia alcune Faq di chiarimento che degli utili prospetti riepilogativi che le scuole e il personale scolastico può consultare per avere un quadro esaustivo degli adempimenti e delle misure da adottare
FAQ_Scuole_17_01_2022 e prospetti riepilogativi
In relazione, poi, ai vari quesiti pervenuti circa il trattamento economico da corrispondere al personale della scuola in caso di quarantena e/o infezione da covid, si chiarisce nuovamente che occorre far riferimento, e tenere in debito conto, di quanto stabilito dall’art. 87 comma 1 del Decreto Legge n. 18/2020, modificato dall’art. 26 comma 1-quinquies, lettera a) del decreto-Legge n. 104/20, che così recita: “Fino alla fine dello stato di emergenza il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non si computa ai fini del calcolo del periodo massimo delmantenimento del posto in caso di malattia e di conseguenza l’assenza non è computabile ai fini del periodo di comporto (art. 87 comma 1 del decreto-Legge n. 18/2020 modificato dall’art. 26″.
Premesso quanto innanzi, appare evidente che al personale della scuola, sia esso di ruolo che non di ruolo, nei casi di :
a) Periodo di assenza dal lavoro in attesa dell’esito del tampone per accertare l’eventuale positività da SARS-CoV-2.
b) Periodo di assenza dal lavoro essendo stato individuato come contatto diretto di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie.
c) Periodo di assenza dal lavoro a seguito di positività con sintomi e senza sintomi
d) Periodo di assenza dal lavoro in quanto si è avuto un contatto stretto con persona convivente positiva
La normativa di cui sopra non è stata oggetto di interventi normativi modificativi per cui trova ancora piena applicazione, proprio perchè l’art. 87 comma 1 del decreto-Legge n. 18/2020 modificato dall’art. 26 comma 1-quinquies, lettera a) del decreto-Legge n. 104/20, facendo riferimento al riconoscimento della retribuzione ne limita l’applicazione sino alla fine dello stato di emergenza che, per l’appunto, essendo stato prorogato al al 31 marzo 2022 tutela i lavoratori relativamente al periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva sino a tale data. Tale periodo, infatti, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non si computa ai fini del calcolo del periodo massimo del mantenimento del posto in caso di malattia per cui non è computabile ai fini del periodo di comporto.
In casi di difformità di comportamenti da parte dei dirigenti scolastici il personale scolastico può rivolgersi a questa sede per la necessaria tutela dei propri diritti