CCNI MOBILITA’: PRONTA L’ORDINANZA MINISTERIALE CON ALCUNI CHIARIMENTI RISPETTO AL CCNI

Il MIM, in sede di informativa sindacale, ha confermato le date di presentazione delle domande di mobilità e, nel contempo, nell’illustrare la bozza della O.M. ha fornito alcuni chiarimenti rispetto al recente CCNI sottoscritto con le cosiddette OO.SS. rappresentative

DATE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI TRASFERIMENTO/MOBILITA’ PROFESSIONALE

Personale docente
Dal 5 marzo 2025 al 24 marzo 2025
Pubblicazione degli esiti – 23 maggio 2025

Personale educativo
Dal 7 marzo 2025 al 27 marzo 2025
Pubblicazione degli esiti – 27 maggio 2025.

Personale ATA
Dal 14 marzo 2025 al 31 marzo 2025
Pubblicazione degli esiti – 3 giugno 2025.

Insegnanti di religione cattolica
Dal 21 marzo 2025 al 17 aprile 2025
Pubblicazione degli esiti – 30 maggio 202

I CHIARIMENTI CHE SARANNO CONTENUTI NELLA EMANANDA O.M. 

  • I docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2024-25 in attesa di una sede definitiva, possono presentare domanda di mobilità anche per altre province.
  • I titoli generali previsti dalla Tabella A-A3, lettere I) ed L), con riferimento all’incarico dei tutor e agli orientatori e per la continuità sulle sedi disagiate, non attribuiscono punteggio per la mobilità 2025/2026, non essendosi ancora verificata la condizione ivi prevista relativa allo svolgimento del servizio continuativo per almeno un triennio.
  • Con riferimento alla valutazione dell’anzianità del servizio pre-ruolo ai fini della mobilità d’ufficio, al docente che nel medesimo anno scolastico abbia svolto il servizio pre-ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera svolto in diversi gradi di istruzione (infanzia/primaria e I/II grado) di cui uno coincidente con quello di attuale titolarità, è riconosciuto il punteggio previsto per il servizio pre-ruolo prestato nel grado di scuola con contratto a tempo determinato di maggior durata.
  • Per la valutazione, invece, del punteggio di continuità nelle graduatorie di istituto ai fini del perdente posto, l’O.M. chiarisce una incongruenza contenuta nella nota 5bis del nuovo CCNI:
  • l’attribuzione del punteggio di continuità didattica di cui all’allegato 2, tabella A1), lettera C) ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio, prescinde dal triennio. Fermo restando quanto precisato nella nota 5 dell’allegato 2 al CCNI 2025, la continuità didattica viene valutata, entro il triennio, punti 4 per ogni anno di servizio di ruolo nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale prestato senza soluzione di continuità come nella mobilità a domanda.
  • Si precisa che i docenti assunti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo non possono partecipare alle operazioni di mobilità, non essendo ancora immessi in ruolo.
  • I docenti in attesa di titolarità definitiva nella provincia, al fine di ottenere la sede di titolarità, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento.
  • Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, può presentare domanda entro 5 giorni dalla nomina e, comunque, nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.