L’INPS ha fornito chiarimenti in ordine a nuove modifiche normative intervenute per i permessi e congedi per beneficiari legge 104-clicca per scaricare
Infatti, da agosto 2022 per disabili gravi con Legge 104 e persone che assistono sono state apportate delle modifiche legislative, per cui è stato necessario avere dall’INPS alcuni chiarimenti in merito.
Le novità riguardano soprattutto permessi legati alla Legge 104 e congedo straordinario di due anni per gli stessi beneficiari della 104.
Il lavoratore che assiste un familiare con disabilità grave ha diritto a tre giorni al mese di permesso retribuito e il lavoratore beneficiario del permesso per l’assistenza di una persona con Legge 104 può essere:
- coniuge;
- convivente di fatto;
- parte dell’unione civile;
- parente o affine entro il secondo grado.
In caso di mancanza delle persone appena citate, il diritto di usufruire di permessi per l’assistenza di persona con grave disabilità è riconosciuta a parenti o affini entro il terzo grado.
L’Inps ha, inoltre, chiarito che i giorni di permesso mensile sono coperti da contribuzione figurativa.
L’INPS, relativamente ai congedi straordinari di due anni per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, ha chiarito che tale possibilità si estende anche al convivente di fatto, che rientra ora tra i soggetti individuati prioritariamente per avere il congedo, al pari del coniuge e della parte dell’unione civile.
Come chiarito dall’Inps, possono d’ora in poi, fruire del congedo straordinario di due anni per l’assistenza di familiare disabile le seguenti categorie di persone:
- il coniuge convivente, o la parte dell’unione civile convivente, o convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, o della parte dell’unione civile convivente, o del convivente di fatto;
- uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità;
- uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità se coniuge convivente, parte dell’unione civile convivente, convivente di fatto, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità se coniuge convivente, parte dell’unione civile convivente, convivente di fatto, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano deceduti o affetti da patologie invalidanti.
L’Inps ha chiaramente spiegato che il diritto al congedo straordinario si può esercitare anche se la convivenza è stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo stesso.