Il Ministero dell’Istruzione ha inviato a tutte le scuole chiarimenti in ordine all’applicazione del D.L. 24/2022 relativamente all’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale scolastico e ai conseguenti provvedimenti da intraprendere da parte del Dirigente Scolastico.
Viene confermato, in sintesi, quanto da noi sostenuto relativamente all’utilizzo del personale che non ha adempiuto all’obbligo vaccinale. Il Ministero non entra nel merito della questione e si limita ad affermare:
“………….a decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale. Detto personale potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto all’obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento, dovrà essere sostituito secondo le modalità previste dal citato comma 4.”
Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.
A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento”
Proprio l’ultimo accapo desta non poche perplessità in quanto affermando che al personale in questione si applicano le norme contrattuali relative al personale dichiarato temporaneamente inidoneo, si lascerebbe intendere che detto personale, fermo restando la retribuzione come docente e status giuridico inerente, dovrà svolgere 36 ore di servizio settimanale.
Viene anche sciolto il dubbio circa la riammissione in servizio del personale ata, infatti, viene precisato che:
“……….Non svolgendo “attività didattiche a contatto con gli alunni”, si ritiene, invece, che i dirigenti scolastici ed il personale ATA, pur se inadempienti all’obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possano essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24, e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività. “
Anche questo assunto è del tutto errato in quanto, per esempio, gli assistenti tecnici svolgono attività in contemporanea con la classe, i coll.scol.ci svolgono attività anche di sorveglianza sugli alunni in caso di assenza o impedimento del docente, etc.
Per quanto attiene ai lavoratori fragili la nota, in maniera pilatesca, così recita “Per i lavoratori “maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità” continua ad applicarsi la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria espressamente prorogata fino al 30 giugno 2022 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente 2″ senza però chiarire se il periodo di assenza sia o meno considerato ai fini del comporto del periodo massimo di malattia nel biennio.