Quando si fanno le cose in fretta e si vuole apparire “iper efficienti”, ed è quello che questo Ministro sta cercando di apparire, si rischia non solo di realizzare un totale fallimento ma anche di danneggiare, violare, calpestare i più elementari diritti di quei cittadini destinatari di norme palesemente illegittime e procedure (vedi quella per reclutare supplenti) farraginose e complesse con “trappole nascoste” e con un non ben “identificato” e “testato” algoritmo che dovrebbe gestire la complessa attività di reclutamento.
Ed è quello che potrebbe accadere anche a moti supplenti annuali inclusi nelle classi di concorso “STEM” e cioè :
- A20 (Fisica – 282 posti), A26 (Matematica – 1005 posti)
- A27 (Matematica e fisica – 815 posti)
- A28 (Matematica e scienze – 3.124)
- A41 (Scienze e tecnologie informatiche – 903 posti).
Infatti, l’art. 59 comma 17 della legge 106/2021, che ha convertito in legge il D.L. sostegni bis, prevede che per le predette classi di concorso, le graduatorie del concorso ordinario, già svolto, sono utilizzate per le immissioni in ruolo relative all’anno scolastico 2021/2022, se approvate, per eventuali oggettive ragioni di ritardo, entro la data del 30 ottobre 2021, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato nelle more stipulati sui relativi posti vacanti e disponibili. Le medesime graduatorie, se non approvate entro la data di cui al periodo precedente, sono utilizzate nel corso degli anni successivi con priorità rispetto alle graduatorie delle procedure ordinarie.
Orbene, quindi, ci risulta che molte graduatorie regionali del concorso di cui trattasi ancora non sono state approvate per cui ove fossere approvate entro il 30 ottobre 2021 ci sarebbe la risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con i supplenti sui relativi posti vacanti e disponibili (31 agosto) e i posti saranno presi dai vincitori del concorso ad anno scolastico avviato.
Ora, a parte la caducazione del diritto degli studenti ad avere assicurata la continuità didattica (evidentemente il Ministero la usa secondo le sue necessità e discrezionalità), appare evidente che il supplente per esempio collocato nei primi posti della graduatoria (GAE O GPS), che ha ottenuto eventuale nomina annuale su posto vacante e disponibile sino al 31 agosto, potrebbe vedersi risolto il proprio contratto di lavoro venendo di fatto licenziato.
Nonostante la “assurda” disposizione legislativa (ma chi ha avuto l’intelligenza di formularla in tal modo…?) il Ministero, pur di fare nomine in ruolo ad anno scolastico inoltrato, non si preoccupa degli effetti negativi per la didattica e per il docente controinteressato, e non interviene per una soluzione della problematica stabilendo, per esempio, il mantenimento in servizio del supplente (sarebbero anche trascorsi i 20 giorni dall’inizio delle lezioni) ed attribuzione della nomina in ruolo all’avente diritto con decorrenza dal 1.9.2021 ed utilizzazione per ampliamento offerta formativa. Tale soluzione sarebbe giustificata dal fatto che il concorso è stato svolto con urgenza, vista la penuria di docenti per tali classi di concorso, nell’intento di assicurare piena attività per detti classi di concorso dall’inizio delle lezioni, implementando le “debolezze” riscontrate da parte degli studenti su tali insegnamenti, e ben si concilierebbe con l’utilizzo del docenti di ruolo nominati per svolgimento di azione di integrazione e potenziamento sulla classe di concorso di nomina.
Per coloro che si stanno accingendo a produrre domanda per ottenere eventuali nomina a tempo determinato per tali insegnamenti nelle provincia ove le procedure concorsuali regionali non fossero state portate a termine per una o tutte le predette classi di concorso, sarebbe opportuno non indicare l’opzione per supplenza al 31 agosto, stante il rischio del licenziamento se entro il 30 ottobre fosse approvata la relativa graduatoria regionale del concorso delle più volte citate classi di concorso.