IN OCCASIONE DEL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE ANNUALI AL PERSONALE ATA, L’UST DI FOGGIA HA APPLICATO LA CLAUSOLA RISOLUTIVA DEL CONTRATTO OVE, IN APPLICAZIONE DEL COMMA 131 DELLA LEGGE 107, VENGA ACCERTATO L’EVENTUALE APPLICAZIONE RETROATTIVA DEL CONTEGGIO DEI 36 MESI DI SERVIZIO, AI FINI DEL DIVIETO DEL CONFERIMENTO DELLE NOMINE.
TALE COMPORTAMENTO, PARE SUGGERITO A TUTTI GLI UFFICI PROVINCIALI DELLA PUGLIA DALLA DIREZIONE GENERALE USR, E’ PALESEMENTE LESIVO DEI DIRITTI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA ED ILLEGITTIMA PERCHE’ PRESUPPONE UNA APPLICAZIONE RETROATTIVA DEL DISPOSTO NORMATIVO DELLA 107 CHE NON SOLO NON COMPARE NELLA STESSA LEGGE MA NON E’ NEPPURE CONSIDERATO DAL MIUR NELLA CIRCOLARE SULLE SUPPLENZE.
ABBIAMO SUBITO PROVVEDUTO AD INOLTRARE AL DIRIGENTE DELL’UST DI FOGGIA, ALLA DIREZIONE GENERALE DELL’USR PUGLIA E AL MIUR, L’ACCLUSA NOTA.
IL COMPORTAMENTO DEL DIRIGENTE DELL’UST DI FOGGIA PRESUPPONE ANALOGA APPLICAZIONE ANCHE PER I DOCENTI IN OCCASIONE DEL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE ANNUALI, PER CUI ABBIAMO RITENUTO UTILE PREVENIRE INIZIATIVE CHE NON HANNO ALCUN SENSO GIURIDICO