CONCORSO DSGA: IL CNPI PROPONE SOSTANZIALI MODIFICHE AL D.M.

IN DATA 11 DICEMBRE IL CNPI HA RESO IL PROPRIO PARERE SULLA BOZZA DI D.M. RELATIVO ALL’INDIZIONE DEL CONCORSO A POSTI DI DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMM.VI.

ECCO LE PROPOSTE DEL PREDETTO ORGANICO CONSULTIVO CHIARENDO CHE TALE PARERE E’ OBBLIGATORIO PER L’EMANAZIONE DEL SUCCESSIVO BANDO MA NON E’ VINCOLANTE PER IL MIUR:

A) elevare la percentuale di riserva in misura non inferiore al 30%, in modo da ricomprendere tutti i 600 assistenti amministrativi attualmente facenti funzione di DSGA, in linea con le attuali disposizioni normative e le sentenze della Corte Costituzionale che consentono una riserva di posti agli interni fino al 50%, ricomprendendo anche il personale interno privo del titolo di studio, ma con almeno 36 mesi di servizio nel profilo di Dsga;
B)  comprendere, fra i requisiti per accedere a detta riserva, anche l’a.s. 2017/2018 al fine del conteggio del triennio di servizio minimo prestato da parte degli assistenti amministrativi facenti funzione;
C) prevedere un concorso straordinario/mobilità professionale riservato agli attuali facenti funzione in possesso del requisito dei 3 anni di servizio, al fine di garantirne l’accesso, come è già avvenuto per il personale docente della scuola che aveva maturato gli stessi requisiti di servizio.

Relativamente alla tabella di valutazione dei titoli e i contenuti e le modalità delle prove d’esame, il CNPI ha rilevato l’opportunità di:

D) valorizzare maggiormente il servizio prestato nel profilo del Dsga portando a 5 il punteggio massimo attribuibile;
E) ricondurre le materie delle prove d’esame preferibilmente alla normativa specifica e agli aspetti teorici e operativi del lavoro quotidiano delle scuole.
F) prevedere – in analogia con il recente bando del concorso per Dirigente Scolastico in corso di svolgimento– la modifica del decreto e del bando nella parte relativa alla conoscenza della lingua straniera che la norma non limita alla sola lingua inglese.
G) chiarire, al fine di prevenire possibili ricorsi, il significato di “anno intero di servizio” di cui all’art. 3 c.1 del DM, aggiungendo l’espressione complementare di “incarico di durata annuale”.

Per quanto attiene alla tabella della valutazione dei titoli, ha proposto le seguenti modifiche:

H)  5 punti per A + B (A punti 3, B punti 2) e 5 punti per C, in luogo dei previsti 6 punti (A + B) e 4 punti per C;
I) Per il punto B si propone la seguente variazione: o B.3 (dottorato di ricerca) da punti 1 a punto 0,50; o B.4 (attività di ricerca scientifica) da punti 1 a punti 0.50.
L) Per il punto C (titoli di servizio) si propone di portare il massimo da 4 punti a 5 punti, (lasciando invariati i punteggi parziali per C1, C2, C3, ma permettendo di aggiungere anni di servizio).

IL CNPI Ha chiesto altresì: 

M)  l’esclusione dai test preselettivi per il personale facente funzione con almeno tre anni di servizio.
N) di avere in congruo anticipo i test rispetto a quanto previsto nel bando.
O) di predisporre la griglia di valutazione con congruo anticipo indicando nel bando la data di pubblicazione
P)di attivare da parte dell’Amministrazione, tutti i canali necessari con la Funzione Pubblica per la predisposizione della procedura della mobilita’ professionale che dovrebbe riguardare il 20% del contingente.
Q) di eliminare dall’allegato C (tabella di valutazione) annessa al DM al punto A.1 il riferimento alle abilitazioni. Inoltre, sempre in riferimento all’allegato C (tabella di valutazione), il punto B7 (master e diplomi di perfezionamento della durata 1500 ore valutati 0,20 ciascuno) è incongruente con i precedenti punti B1 e B2 (rispettivamente lauree triennali di indirizzo valutate ciascuna 0,25 e ulteriori lauree magistrali valutati 0,50 ciascuna). Di fatto, un diploma 1500 ore varrebbe di più di una laurea triennale e 3 diplomi 1500 ore più di una laurea magistrale. Di conseguenza e’ necessario ridurre il punteggio previsto per la lettera B7;

R) di ridurre nell’allegato C, per la tipologia di titoli valutabili previsti nella sezione B, il totale dei punti di sezione (portandolo da 3 a 2) e di aumentare il punteggio previsto per il servizio (portandolo da 4 a 5) anche in coerenza con quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 1 bis dell’art.52 del D.L.vo 165/2001;
S)  trattandosi di una procedura che prevede la partecipazione anche di personale di ruolo, al fine del riconoscimento della riserva ex L.68/99 di applicare quanto già fatto in occasione dell’ultimo concorso straordinario per scuola infanzia e primaria dove si prevedeva che “coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n.68/99 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l’impiego poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta”.