CONCORSO PNRR 2024 E IL GRAN PASTICCIO DEL TITOLO DI ACCESSO : LAUREA O ABILITAZIONE ?

Come è noto il 30 dicembre alle ore 23.59 scade la presentazione della domanda per partecipare alla procedura concorsuale per il personale docente – meglio nota come CONCORSO STRAORDINARIO 2024 PNRR-

Orbene, tanto per “complicare le cose” il MIM nel  bando ha previsto che per accedere al concorso si deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti- art 4 del bando “Requisiti di accesso” l’accesso al concorso è consentito se in possesso dei seguenti requisiti alternativi- :

  1. laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale (coerente con le classi di concorso, quindi comprensiva di eventuali CFU\CFA mancanti) + abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso.
  2. laurea + almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre,
  3. laurea + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.
  4. laurea + almeno 30 CFU facenti parte del percorso di formazione iniziale ed abilitazione di cui al DPCM 4 agosto 2023.

Il problema nasce allorquando il candidato sia in possesso di più requisiti, fra quelli sopra previsti, per accedere al concorso, per cui si chiede quale utilizzare per ottenere, nella eventual graduatoria di merito, maggior punteggio.

Infatti, la tabella titoli allegata al bando di concorso (Allegato B), alla voce A.1.1 prevede l’attribuzione di un punteggio pari a 12,5 punti in funzione del titolo di accesso dichiarato.

Tale punteggio (al massimo 12,5 punti), viene attribuito sulla base del votazione conseguita applicando la formula indicata

Punteggio spettante = [(Votazione DEL TITOLO DI ACCESSO – 75)- risultato ottenuto diviso 2]

Ovviamente, per applicare tale formula occorre prima di tutto rapportare la votazione del titolo di accesso a 100. 

Infatti, il voto di laurea è espresso in 110esimi per cui deve essere prima rapportato in 100esimi e poi deve essere applicata la relativa formula prevista dalla tabella di valutazione dei titoli (voto di laurea-75) diviso 2. In particolare avremo che:

  • 0 Punti per le votazioni pari o inferiori a 75
  • 0,5 punti per ogni votazione superiore a 75
  • 12,5 punti solo nel caso di votazione massima 100/100

Se l’aspirante è in possesso della sola laaurea e 24 cfu per accedere al concorso, il sistema informativo, una volta che è stato indicato il voto di laurea in automatica assegna poi il punteggio.

Si verifica, però, che il docente oltre alla laurea e ai 24 cfu, sia in possesso dell’abilitazione, per cui si chiede:  UTILIZZO IL VOTO DI LAUREA PER ACCEDERE (con lo sviluppo del voto come sopra riportato) OPPURE L’ABILITAZIONE E, IN TAL CASO COME SI CALCOLA IL PUNTEGGIO CHE MI SPETTEREBBE PER L’ABILITAZIONE?

Allora, una volta determinato il punteggio calcolato con il voto di laurea, vediamo cosa spetterebbe nel caso in cui il docente, essendo in possesso anche dell’abilitazione, SI CHIEDE QUALE PUNTEGGIO POTREBBE SPETTARE SE SCEGLIE DI ACCEDERE CON L’ABILITAZIONE

In questo caso, occorrerà, preliminarmente,  rapportare il voto di abilitazione  in 100esimi e poi  applicare la relativa formula prevista dalla tabella di valutazione dei titoli (voto di abilitazione-75) diviso 2.

In particolare, nel caso dei percorsi abilitanti di cui al DPCM 4 agosto 2023, il cui voto è espresso inizialmente in decimi, avremo che:

Con il voto di abilitazione di :

  • 10 rapportato a 100 si ottengono 12,5 punti nella valutazione del titolo nella graduatoria di merito
  • 9,50 rapportato a 100 si ottengono 10 punti nella valutazione del titolo nella graduatoria di merito
  • 9,00 rapportato a 100 si ottenono 7,5 punti nella valutazione del titolo nella graduatoria di merito
  • 8,5 rapportato a 100 si ottengono 5 punti nella valutazione del titolo nella graduatoria di merito
  • 8 rapportato a 100 si ottengo 2,50 punti nella valutazione del titolo nella graduatoria di merito
  • 7,5 oppure 7 rapportati a 100 non si ottiene alcun punteggio nella graduatoria di merito

Se l’abilitazione è stata conseguita tramite il concorso (es: concorso 2020),  occorre comunque ffettuare prima la conversione del voto di abilitazione, in 100esimi e poi applicare la relativa formula. 

Infatti, il concorso 2020, la base è espressa in 250esimi, la gran parte dei candidati ha ottenuto un punteggio basso che, rapportato  in 100simi, li porta ad avere una votazione inferiore a 75/100 o solo di poco superiore. Sostanzialmente, accedendo con il titolo di abilitazione, nella maggior parte dei casi, il punteggio attribuito in base alla voce A.1.1 (titolo di accesso) sarebbe nullo o comunque molto basso.

Facendo degli esempi:

  • Un candidato che ha superato il concorso con 220/250 avrebbe un punteggio pari a 6,5
  • Un candidato che ha superato il concorso con 200/250 avrebbe un punteggio pari a 2
  • Chi ha superato il concorso con votazione 188,5 (o inferiore) non avrebbe attribuito alcun punteggio.

Ciò perché nel caso dei docenti “abilitati”, il sistema calcola il punteggio sulla base del voto di abilitazione, senza considerare minimamente il voto di laurea che invece potrebbe essere molto più alto.

Giunti a questo punto, il tutto potrebbe semprare facile da farsi, in effetti non lo è, perchè si deve tener conto che  anche di un altro aspetto importante:

  • La Voce A.1.2 (che fa sempre riferimento ai titoli di accesso), prevede, oltre al punteggio di cui sopra, un ulteriore punteggio di 12,5 punti per il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, comporta l’attribuzione di ulteriori [Rientrano in questa categoria i percorsi abilitanti da 60 CFU e 30 CFU a numero chiuso di cui al DPCM 4 agosto 2023].
  • La Voce A.1.3 (anch’essa relativa ai titoli di accesso) prevede l’attribuzione di punti 5 per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione diversi dai percorsi di cui al punto A.1.2 [Rientrano in questa categoria i percorsi abilitanti da 30 CFU art. 13 a numero aperto di cui al DPCM 4 agosto 2023].
  • Esclusivamente per le classi di concorso ITP (non anche per le classi di concorso alle quali si accede con la laurea), la tabella titoli prevede la valutazione l’attribuzione di un’ulteriore abilitazione per la specifica classe di concorso, valutabile 6,25 punti (voce B.1.1 della tabella titoli).

ALLORA IL CANDIDATO DOVRA’ SCEGLIERE SE ACCEDERE CON IL TITOLO DI LAUREA OPPURE CON L’ABILITAZIONE METTENDO A CONFRONTO :

A) il punteggio spettante qualora utilizzi la laurea come titolo di accesso (max 12,5 punti) 

OVVERO

B) il punteggio spettante qualora utilizzi l’abilitazione come titolo di accesso maggiorando il punteggio dell’abilitazione, come sopra determinato, di punti 12,5 punti o 5 punti a seconda del tipo di abilitazione che è stata conseguita.

CONCLUDENDO, in linea generale, è possibile affermare che:

  • Se il candidato è in possesso dell’abilitazione  conseguita con i percorsi da 30/60 CFU a numero chiuso di cui al DPCM 4 agosto 2023, conviene sempre far accesso con l’abilitazione. Infatti in questo caso si avrà diritto ai 12,5 punti di cui alla voce A.1.2 + ulteriore punteggio derivante dal voto.
  • Ove il candidato sia in possesso di abilitazione conseguita con i percorsi da 30 CFU art. 13 a numero aperto, occorre invece valutare caso per caso, in base al voto di abilitazione e in base al voto di laurea se conviene accedere con l’uno o con l’altro.

ECCO ALCUNI ESEMPI RIPORTATI DA RIVISTE DEL SETTORE SCUOLA

Esempio 1
Il docente ha conseguito la laurea con voti 110/110 e Lode e l’abilitazione 30 CFU art. 13, con voti 10/10. In questo caso, in base alla voce A.1.1 verrebbero attribuiti 12,5 punti sia qualora si accedesse con la laurea, sia qualora si accedesse con l’abilitazione. Tuttavia, conviene accedere con l’abilitazione poiché in questo modo verrebbero attribuiti gli ulteriori 5 punti di cui alla voce A.1.3

Esempio 2
Il docente ha conseguito la laurea con voti 102/110 e l’abilitazione 30 CFU art. 13, con voti 7/10. In questo caso, in base alla voce A.1.1 verrebbero attribuiti 9 punti qualora si accedesse con la laurea e 0 punti per il voto di abilitazione qualora si accedesse con l’abilitazione. Per quest’ultima verrebbero attribuiti gli ulteriori 5 punti di cui alla voce A.1.3. Tuttavia in questo caso converrebbe comunque indicare come titolo di accesso la laurea (9 punti contro 5).

Esempio 3
Il docente ha conseguito la laurea con voti 102/110 e l’abilitazione 30 CFU art. 13, con voti 8,5/10. In questo caso, in base alla voce A.1.1 verrebbero attribuiti 9 qualora si accedesse con la laurea e 5 punti per il voto di abilitazione qualora si accedesse con l’abilitazione. Per l’abilitazione verrebbero attribuiti gli ulteriori 5 punti di cui alla voce A.1.3. In questo caso conviene accedere con l’abilitazione, perché verrebbero attribuiti 10 punti complessivi invece dei 9 attribuiti con il voto di laurea.

Allegato-B_DM-205-26.10.2023