IN UN NOSTRO PRECEDENTE ARTICOLO (CLICCA QUI LEGGE DI BILANCIO 2019 E IPOTESI NUOVO RECLUTAMENTO SCUOLA SECONDARIA) ABBIAMO ILLUSTRATO LE MODIFICHE CHE SI VORREBBERO APPORTARE AL D.L.VO 59/2017 IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DEI DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DELLE SCUOLE STATALI
IN MERITO A TALI POSSIBILI NOVITA’, EMERGE CHIARAMENTE CHE PER PARTECIPARE ALL’EMANANDO BANDO PER L’ACCESSO AI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE ORGANIZZATI DALLE UNIVERSITA’ PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI SOSTEGNO (CI RIFERIAMO SEMPRE ALLE SCUOLE SECONDARIE) OCCORRE ESSERE IN POSSESSO :
- COBASLID (per la scuola secondaria);
- diplomi accademici di II livello rilasciati dalle istituzioni AFAM per l’insegnamento dell’Educazione musicale o dello Strumento;
- diploma di Didattica della Musica (Legge 268/2002);
- concorsi per titoli ed esami indetti antecedentemente al DDG 82/2012;
- concorso per titoli ed esami indetto con DDG 82/2012 (esclusivamente all’atto della costituzione del rapporto di lavoro);
- sessioni riservate di abilitazione (D.M. 85/2005, D.M. 21/2005, D.M. 100/2004; O.M. 153/1999, O.M. 33/2000, O.M. 3/2001, ecc.);
- titoli professionali conseguiti all’estero e riconosciuti abilitanti all’insegnamento con apposito Decreto del Ministro dell’istruzione;
- TFA;
- PAS
- PER I SOPRA CITATI TITOLI NON OCCORRE ESSERE IN POSSESSO DI ALTRO REQUISITI (OSSIA NON E’ RICHIESTO IL POSSESSO DEI COSIDDETTI 24 CFU
CHI, VICEVERSA, NON E’ IN POSSESSO DEI SOPRA CITATI TITOLI, PUO’, ORA, IN VIRTU’ DELLE MODIFICHE IN VIA DI APPROVAZIONE, PARTECIPARE AL CONCORSO PER L’ACCESSO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO, PURCHE’ IN POSSESSO DI:
- LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO, MAGISTRALE O SPECIALISTICA CON PIANO DI STUDIO CHE, in base all’art.5 del DM 259/17, se trattasi di laurea conseguita entro la data di entrata in vigore del nuovo regolamento (23 febbraio 2016) , potrà fare riferimento, sia per le graduatorie che per i futuri concorsi, ai requisiti previsti per le corrispondenti classi di concorso (confluite nell’attuale) ai sensi del DM 39/98 e del DM 22/05; SE TRATTASI DI LAUREA CONSEGUITA DOPO IL 23 2.2016 OCCORRERA’ FAR RIFERIMENTO AL TABELLA ALLEGATA AL DPR 19/2016 .
- IN AGGIUNTA AL TITOLO DI LAUREA OCCORRE ESSERE IN POSSESSO DI 24 CFU acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche presso le UNIVERSITA’ STATALI O PARITARIE.
IL DLVO 59/2017 – secondo paragrafo dell’art. 5 comma 3 – verrebbe così modificato dalla bozza della legge di bilancio: ” Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado.”
Con tale modifica, come abbiamo avuto modo di chiarire, ai percorsi di specializzazione per il conseguimento del titolo di sostegno potranno partecipare, non solo i docenti abilitati (come già avveniva in precedenza) ma anche i docenti non abilitati che siano in possesso di un titolo di studio valido per l’accesso ad almeno una classe di concorso nonché dei 24 cfu nelle materie antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche.
Ripetiamo : I 24 CFU non sono richiesti per i docenti abilitati.
IL PUNTO OSCURO RIGUARDA I PRECARI CON ALMENO 3 ANNI DI SERVIZIO: Infatti, SUSSISTONO DUBBI SE I DOCENTI CHE RISULTANO IN POSSESSO DELLA LAUREA E DI 3 ANNI DI SERVIZIO NON DI RUOLO, A CUI PRECEDENTEMENTE ERA DESTINATO IL CONCORSO RISERVATO SIA PER POSTI CURRICULARI CHE DI SOSTEGNO (SENZA IL POSSESSO DEI 24 CFU DI CUI SOPRA) DEBBANO ORA, PER PARTECIPARE ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER CONSEGUIRE IL TITOLO DI SOSTEGNO, ESSERE IN POSSESSO DEI 24 CFU.
DALLA LETTURA DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE FINANZIARIA 2019 ( CHE DEVE ESSERE PERO’ ANCORA APPROVATA DAL PARLAMENTO) EMERGEREBBE CHE IL POSSESSO DEI 24 CFU SIA TITOLO INDISPENSABILE PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE PRESSO L’UNIVERSITA’.
A CIO’ SI AGGIUNGE CHE, MENTRE PRIMA I PREDETTI PRECARI POTEVANO PARTECIPARE ANCHE AL CONCORSO PER POSTI DI SOSTEGNO, CON LA MODIFICA APPORTATA ALL’ART. 5 COMMA 3 DEL D.LGS 59/2017, CHE QUI SI RIPORTA ” COSTITUISCE TITOLO DI ACCESSO AL CONCORSO RELATIVAMENTE AI POSTI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, COMMA 4, LETTERA C) (POSTI DI SOSTEGNO), IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AL COMMA 1 O AL COMMA 2, UNITAMENTE AL SUPERAMENTO DEI PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ DI CUI AL REGOLAMENTO ADOTTATO IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 2, COMMA 416, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244.”, PER PARTECIPARE AI FUTURI CONCORSI PER POSTI DI SOSTEGNO OCCORRERA’ ESSERE IN POSSESSO DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE CONSEGUITO PRESSO LE UNIVERSITA’
STANTE TALE SITUAZIONE DI INCERTEZZA, NON POSSIAMO CHE CONSIGLIARE, AI DOCENTI LAUREATI CON 3 ANNI DI SERVIZIO, DI PROCEDERE IMMEDIATAMENTE ALL’ACQUISIZIONE DEI 24 CFU PRESSO L’UNIVERSITA’ CHE ORGANIZZA TALI CORSI. PER COLORO CHE, PER ESEMPIO, SONO IN POSSESSO DELLA LAUREA IN PEDAGOGIA, INVECE, CONSIGLIAMO DI RICHIEDERE L’ATTESTATO ALL’UNIVERSITA’ OVE HANNO CONSEGUITO LA LAUREA CON LA FORMALE CERTIFICAZIONE DI TALI CREDITI (24 CFU) NEL CASO IN CUI GLI STESSI FACCIANO PARTE DEL PERCORSO UNIVERSITARIO SEGUITO.
PER OGNI ULTERIORI INFORMAZIONE E PER L’ACQUISIZIONE DEI 24 CFU IN TEMPO UTILE PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI ACCESSO AI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO GLI INTERESSATI POSSONO RIVOLGERSI PRESSO LA NOSTRA SEDE.