Il Ministero dell’Istruzione ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alla possibilità di riconoscere l’abilitazione al personale docente che ha partecipato e superato le prove del concorso straordinario 2020
Già con nota n.112 del 22.7.2021 era stata sancita la possibilità di riconoscere l’abilitazione all’insegnamento a coloro che avevano partecipato alla procedura straordinaria, al ricorrere delle sotto riportate condizioni
– iscrizione nell’elenco non graduato di cui all’articolo 1, comma 9, lettera e), del D.L. legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159, previo superamento delle prove concorsuali ovvero, per effetto di quanto sopra richiamato, inserimento nelle graduatorie di merito della procedura straordinaria in oggetto, pubblicate nell’a.s. 2020/2021;
– titolarità, nell’anno scolastico 2020/2021, di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità contributiva.
Il Ministero, considerando la mutazione del quadro normativo, ritiene di dover riconoscere l’abilitazione all’insegnamento al ricorrere di una delle seguenti ulteriori condizioni:
- inserimento nelle graduatorie di merito, di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b), del D.L. n. 126/2019, come integrate secondo quanto disposto dall’art. 59, comma 3, del D.L. 73/2021, pubblicate nell’anno scolastico 2020/21 e titolarità, nel corrente anno scolastico 2021/2022, di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità contributiva;
- inserimento nelle graduatorie di merito, di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b), del D.L. n. 126/2019, come integrate secondo quanto disposto dall’art. 59, comma 3, del D.L. 73/2021, pubblicate nel corrente anno scolastico 2021/2022 e titolarità, nell’anno scolastico 2020/2021, di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità contributiva;
- inserimento nelle graduatorie di merito di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b) del D.L. n. 126/2019, come integrate secondo quanto disposto dall’art. 59, comma 3, del D.L. 73/2021, pubblicate nel corrente anno scolastico 2021/2022 e titolarità, nel corrente anno scolastico 2021/2022, di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità contributiva.