Nello scorso mese di Luglio sono state prodotte le domande per la partecipazione a tre procedure concorsuali:
- concorso ordinario
- concorso straordinario per conseguimento abilitazione e immissione in ruolo (riservato a coloro che erano in possesso di 3 anni di servizio statale di cui uno nella specifica classe di concorso)
- concorso straordinario per il conseguimento della sola abilitazione (tre anni compreso servizio scuole paritarie)
Ebbene, dopo 1 anno è stato svolto (e in molti casi ancora non concluso) il solo concorso straordinario finalizzato all’immissione in ruolo, mentre del concorso ordinario e straordinario abilitante si sono perse le tracce
Il recente decreto legge 73/2021, meglio noto come Decreto Sostegni bis, alla luce del decreto semplificazione dello svolgimento delle procedure concorsuali “Brunetta” e della necessità di assumere i precari della scuola, ha previsto la ridefinizione delle prove concorsuale per il concorso ordinario (cassata prova preselettiva e una prova scritta), ed ha riservato una seppur minima attenzione per il concorso straordinario, dimenticando, però, che la mancata attivazione della procedura abilitante ha prodotto grave nocumento ai tanti docenti inclusi nella seconda fascia delle GPS con tanti anni di servizio
Infatti, nel decreto sostegni bis (D.L. 73/2021) è prevista l’immissione in ruolo per i docenti con almeno 3 anni di servizio pre-ruolo mentre, coloro che sono in seconda fascia con altrettanti e più anni di pre-ruolo, non potranno partecipare a tale procedura a causa della mancata attivazione del concorso straordinario abilitante FERMO DA 1 ANNO. Se tale concorso fosse stato svolto, così come prevedeva la legge 159/2019, i predetti docenti, avendo conseguito l’abilitazione, entro luglio potevano iscriversi in prima fascia aggiuntiva delle GPS e, in conseguenza, ottenere la possibilità di essere immessi in ruolo.
Il decreto sostegni bis, per tale concorso straordinario abilitante ha apportato, poi, delle modifiche relative alle prove concorsuali, infatti, ha previsto l’abrogazione delle disposizioni che richiedevano l’acquisizione dei 24 CFU durante l’anno di formazione nonché la prova conclusiva al termine dell’anno di abilitazione.
In ragione di tale modifica, non è più prevista l’acquisizione dei 24 CFU né dovrà essere svolta la prova orale finale, per cui la procedura abilitante consisterà nello svolgimento della sola prova scritta computer-based con quesiti a risposta multipla da superare con il punteggio minimo di 7/10.
Il legislatore (leggasi Ministro Bianchi) non si è preoccupato, però, nè di porre rimedio all’ingiustizia patita dai tanti docenti che hanno prodotto domanda di partecipazione al concorso straordinario nè ha fissato la tempistica per svolgere la prova computer-based e la conclusione del concorso stesso.