IL MIUR HA EMANATO LA SOLITA CIRCOLARE CON CUI FORNISCE ISTRUZIONI AGLI UFFICI TERRITORIALI PER LA GESTIONE DELLE SUPPLENZE PER L’A.S. 2019/2020
NOTA MIUR SUPPLENZE 2019: nota-38905-del-28-agosto-2019-istruzioni-e-indicazioni-operative-in-materia-di-supplenze-per-sonale-docente-educativo-e-ata-a-s-2019-2020
LE NOVITA’:
DOMANDE DI MESSA A DISPOSIZIONE
“…qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi comprese quelle di circolo e di istituto, occorra ancora procedere alla copertura di posti di personale docente, i competenti dirigenti scolastici dovranno utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori nella provincia. All’atto dell’esaurimento della graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, il dirigente scolastico, in un’ ottica di trasparenza, pubblica gli elenchi di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di MAD. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati, a seguito di procedura comparativa, con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggette agli stessi vincoli e criteri previsti dal regolamento, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 8…”
In sostanza: I dirigenti scolastici dopo aver concluso le da graduatorie ad esaurimento, conferiranno dalle graduatorie di istituto. Come è noto, le graduatorie di II e III fascia non sono soggette ad aggiornamento per l’a.s. 2019/20. Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi comprese quelle di circolo e di istituto, occorra ancora procedere alla copertura di posti di personale docente, i dirigenti scolastici dovranno utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori nella provincia. All’atto dell’esaurimento della graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, il dirigente scolastico, in un’ottica di trasparenza, pubblicherà gli elenchi di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di MAD. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati, a seguito di procedura comparativa, con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggette agli stessi vincoli e criteri previsti dal regolamento, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 8. Quindi, nessuna discrezionalità da parte del Dirigente scolastico per le supplenze attraverso MAD. Il miur con la nota sulle istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2019/2020, chiarisce che si deve attuare una procedura comparativa tra i vari aspiranti in modo da individuare il docente più idoneo possibile per la supplenza. La procedura comparativa potrebbe anche essere quella di stilare delle graduatorie dei docenti aventi titolo, sulla base per esempio della tabella dei titoli degli aspiranti per la terza fascia di Istituto. Ovviamente nessuno vieta alla scuola di trovare altri criteri di comparazione tra aspiranti, ma tutto dovrà essere fatto all’insegna della trasparenza.
I docenti delle Mad, in caso di proposta di supplenza, l’eventuale rinuncia o rinuncia alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria.
La mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie; l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
ATTENZIONE: DEFINITIVAMENTE CHIARITE LE LIMIAZIONI PER LE DOMANDE DI MESSA A DISPOSIZIONE PER IL SOSTEGNO
“…le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto e possono essere presentate per una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza. Qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati…”
Inserimento ITP (INSEGNANTI TECNICO-PRATICI) in II Fascia
“Viste le recenti sentenze n. 4503 e n. 4507 del 2018, con le quali il Consiglio di Stato ha affermato che «non può ritenersi che il diploma ITP abbia valore abilitante» e «non sussistono, pertanto, i presupposti giuridici […] perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all’iscrizione nelle seconde fasce nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia.»in particolare, alle recenti sentenze n. 4503 e n. 4507 del 2018, con le quali il Consiglio di Stato ha affermato che «non può ritenersi che il diploma Itp abbia valore abilitante» e «non sussistono, pertanto, i presupposti giuridici […] perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all’iscrizione nelle seconde fasce nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia.»Conseguentemente, dovrà in primo luogo essere disposta l’esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie d’istituto dei soli insegnanti tecnico pratici destinatari di tali sentenze o di altre analoghe, che erano stati inseriti in II fascia con riserva, per il venir meno dei requisiti presupposti.L’inserimento dovrà avvenire con riserva nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non definitive.Nei casi di decisioni giudiziali non più impugnabili (sentenze passate in giudicato), si dovrà ovviamente confermare l’inserimento in II fascia delle G.I. “pleno iure”.
Potrà quindi accadere che le istituzioni scolastiche interessate debbano conferire incarichi a tempo determinato agli insegnanti tecnico pratici in questione. In tal caso, occorre che il relativo contratto di lavoro a tempo determinato sia corredato da apposita clausola risolutiva espressa, che lo condiziona alla definizione del giudizio.”
Diplomati Magistrali
“Con riferimento al noto contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a. s. 2001/02 finalizzato all’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento, si rappresenta che i docenti destinatari di sentenze sfavorevoli che ne dispongano la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento e/o la risoluzione del contratto stipulato con clausola risolutiva, possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto di II fascia valevoli per il triennio 2017/2020. …i docenti interessati dovranno presentare il modello A1 ed il modello B di scelta delle sedi in modalità cartacea o a mezzo pec alla scuola capofila prescelta, unitamente a copia del provvedimento giurisdizionale sfavorevole…”
Confermate alcune norme contenute nel Regolamento delle supplenze:
- possibilità di rinunciare al posto al 30 giugno per il 31 agosto, prima della stipula dei contratti durante le operazioni di conferimento delle supplenze a livello provinciale;
- la possibilità di rinunciare allo spezzone per il posto intero al 30 giugno o 31 agosto (sempre durante il periodo di espletamento delle procedure di conferimento delle supplenze e prima della stipula del contratto), fatto salvo il diritto al completamento;
Personale ATA
- E’ possibile lasciare una supplenza al 30 giugno per una al 31 agosto, è anche consentito, prima della stipula del contratto, rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto
- all’atto della stipula del contratto a tempo determinato, si può subito invocare la fruizione degli istituti giuridici contrattuali previsti dal CCNL
- resta il diritto alla proroga(in caso di assenze successive del titolare intervallate solo da giorno libero e/o festivo), previsto dal regolamento dei docenti, è valido anche per il personale ATA
- la priorità nella scelta della sede(L. 104 artt. 21 e 33) si attiva solo all’interno del contingente di posti previsti
- richiamata la validità delle due note ministeriali (2116/2015 e 10073/2016) che forniscono indicazioni ai Dirigenti scolastici per sostituire il personale assente anche in deroga alle norme generali.