CONFERIMENTO SUPPLENZE ANNUALI DA GAE E GPS ED EFFETTI RINUNCIA NOMINA

In questi giorni si stanno presentando le domande (in via telematica e senza conoscere le disponibilità) intese ad ottenere eventuale supplenza annuale (31 agosto o 30 giugno) sia da GAE CHE DA GPS.

Molti docenti si chiedono quali siano le SANZIONI conseguenti alla eventuale RINUNCIA o MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO dopo aver ottenuto la nomina proprio per effetto della presentazione della istanza online. 

Precisiamo, allora, che p er la copertura delle supplenze annuali (31 agosto) e di quelle fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) VERRANNO UTILIZZATE ESCLUSUVAMENTE E, NELL’ORDINE, LE GRADUATORIE GAE e, SUCCESSIVAMENTE,  le GPS.

Anche se il conferimento della nomina avverrà tramite il sistema informativo del Ministero, in ogni caso l’Ufficio che risulterà che ha conferito la nomina sarà L’UST che gestisce la graduatoria. 

Per il conferimento delle supplenze temporanee, ovvero posti annuali, che restano disponibili in quanto esaurite le relative graduatorie provinciali. verranno conferite supplenze da parte dei Capi di Istituto attingendo dalle GRADUATORIE DI ISTITUTO  

Attenzione, proprio a questo, se il docente intende ottenere per tutte le preferenze espresse l’incarico annuale (31 agosto o 30 giugno) e solo successivamente eventuali nomine su spezzono orari. dovrà omettere di indicare nella preferenza per esempio di SCUOLA MEDIA D.ALIGHIERI l’indicazione anche di spezzoni che, viceversa, la farà alla fine insieme a tutte le altre preferenze proprio in quanto desidera, per tutte le preferenze espresse, avere prima un incarico a tempo pieno, e, in ultima analisi spezzoni. 

Inoltre è possibile dare disponibilità, per ciascuna singola scuola e insegnamento,  disponibilità o meno per il completamento con altre scuole.

VEDIAMO GLI EFFETTI CONSEGUENTI ALLA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

1) OMESSA PRESENTAZIONE DOMANDA

  • La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. Questo significa che il candidato sarà considerato rinunciatario e non potrà ottenere, per quest’anno scolastico, supplenze al 30 giugno / 31 agosto, anche se successivamente dovessero emergere nuove disponibilità e dovessero esserci nuovi turni di nomina. Resta ferma la possibilità di ottenere supplenze dalle graduatorie d’istituto anche per il medesimo insegnamento. Si applica in questo caso la sanzione prevista per la rinuncia.
  • La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. Questo significa che, se il candidato non esprime preferenze per tutte le sedi disponibili, qualora al proprio turno di nomina il candidato non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi per cui non abbia espresso preferenza, con conseguente perdita di assegnazione dell’incarico a tempo determinato per l’anno scolastico 2021/22. Anche in questo caso si applicherà la sanzione prevista per la rinuncia, quindi resta ferma la possibilità di ottenere supplenze da graduatorie d’istituto anche per il medesimo insegnamento.

2) OTTENIMENTO DELL’INCARICO E RIFIUTO DELLA NOMINA E SEDE ASSEGNATA 

Nel caso in cui all’aspirante venga assegnata una delle sedi indicate nell’istanza, che però l’interessato intenda successivamente “rifiutare” (perché magari l’aveva indicata tra le ultime preferenze espresse), ciò si configurerà come “mancata presa di servizio” (e non come semplice rifiuto) con la conseguente applicazione della relativa sanzione. Infatti, indicando le sedi nell’istanza, il candidato le ha già “preventivamente accettate” con la conseguenza che il successivo rifiuto comporterà la sanzione prevista per la mancata presa di servizio, prevista dall’art. 14 comma 1, punto II: “La mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento“.

Pertanto, la sanzione in questo caso consisterà nella perdita della possibilità di conseguire altre supplenze, sia sulla base delle GAE\GPS, nonché anche sulla base delle graduatorie d’istituto, per il medesimo insegnamento. Resterà ferma la possibilità invece di ricevere altre convocazioni per altri insegnamenti, anche da GAE\GPS. 

3) ABBANDONO DEL SERVIZIO DOPO AVER ASSUNTO SERVIZIO 

Nel caso in cui il docente accetti la nomina ed assuma servizio il 1^ settembre non avrà la possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito.