Sono in pieno svolgimento, pur fra mille problemi, il conferimento di supplenze annuali al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole e al personale docente (in poche province per la verità).
In relazione a tali provvedimenti di nomina vi sono problematiche che ci vengono sottoposte e, in particolare, per quanto attiene agli effetti conseguenti alla RINUNCIA alla nomina ovvero all’ABBANDONO della nomina dopo aver preso servizio
Orbene, in questo nostro resoconto, cerchiamo di fare chiarezza per le due tipologie di personale, per quanto attiene al conferimento delle supplenze annuali da graduatoria 24 mesi e permanenti per personale ata e GAE e GPS per personale docente, nonchè per supplenze da graduatorie di istituto.
PERSONALE ATA GRADUATORIA PROVINCIALE (24 MESI O GRADUATORIA PERMANENTE)
Dopo il conferimento della supplenza annuale (sia che abbia termine al 31 agosto sia con scadenza 30 giugno) si può verificare (per motivi personali) di dover rinunciare alla nomina, ovvero l’interessato non prende servizio oppure vi è l’abbandono dell’incarico dopo l’assunzione in servizio.
IL CASO DELLA RINUNCIA OVVERO MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO
- Ove non si giustificano i motivi della mancata assunzione in servizio nel termine fissato dall’UST che ha conferito la nomina, si ha la perdita della possibilità di conseguire ulteriori supplenze al 31/8-30/6 dalle graduatorie permanenti per l’anno scolastico in corso. Resta la possibilità di essere convocati dalle graduatorie di Istituto.
- Ove, invece, si assume servizio e, successivamente, si abbandona l’incarico, senza giustificato motivo, vi è perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie permanenti, che delle graduatorie di istituto, per l’anno scolastico in corso.
PERSONALE ATA GRADUATORIE DI ISTITUTO
- La rinuncia ad una proposta contrattuale, o sua proroga o conferma, o la mancata assunzione in servizio non comporta alcun effetto.
- L’abbandono della supplenza, senza giustificato motivo, comporta invece la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie permanenti, che delle graduatorie di istituto, per l’anno scolastico in corso.
PERSONALE SUPPLENTE CHE INTENDE ACCETTARE ALTRA SUPPLENZA MENTRE E’ IN CORSO CONTRATTO CON ALTRA SCUOLA
- Personale in servizio con supplenza temporanea a cui viene conferita supplenza almeno sino al 30/6: Detto personale ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino ad almeno il 30/6 sia che la supplenza venga conferita da GRADUATORIA PROVINCIALE CHE DI ISTITUTO
- Personale in servizio per nomina conferita da Graduatoria Istituto: Il personale in servizio per supplenze conferita dalle graduatorie istituto ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro conferito dalle Graduatorie Provinciali (indipendentemente dalla consistenza oraria e dalla durata).
- Personale che intende accettare supplenza sino al 30/6-31/8 per diverso profilo: Il personale che ha accettato supplenza fino al 30/6 o 31/8 ha facoltà di accettarne altra supplenza al 30/6 o 31/8 solo se per diverso profilo professionale purché ciò avvenga prima della presa di servizio della prima nomina. NB: Dal 2022/23 il Ministero non permette più la possibilità di lasciare una supplenza in corso al 30/6 o 31/8 per altra al 30/6 o al 31/8 relativa ad un diverso profilo professionale, se il personale ha già assunto servizio per la prima supplenza.
- Lasciare lo spezzone orario per posto intero: È possibile lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero.
PERSONALE DOCENTE INCLUSO IN GAE O GPS
DOCENTE CHE RINUNCIA A SUPPLENZA ANNUALE O NON ASSUME SERVIZIO
Il docente non può partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze da GAE e dalle GPS anche per disponibilità sopraggiunte.
Il docente mantiene il diritto ad essere convocato dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante ha titolo solo per le supplenze brevi
ATTENZIONE PERO’:
In caso di esaurimento o incapienza delle graduatorie provinciali, si perde il diritto alla supplenza anche da graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento.
- La sanzione si applica solo per l’anno scolastico in corso.
- In ogni caso la sanzione non si applica qualora l’aspirante sia già in servizio per una supplenza conferita dalla graduatoria di istituto e non intenda lasciarla per assumere servizio dalle GAE/GPS.
DOCENTE CHE ABBANDONA SERVIZIO DOPO L’ASSUNZIONE
Il docente che assume servizio e, per qualsiasi motivo, anche giustificato, lo abbandona in corso d’anno: non può partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze da GAE e dalle GPS anche per disponibilità sopraggiunte, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento.
La sanzione si applica per l’a.s. 2024/25 e 2025/26.
GRADUATORIE DI ISTITUTO PERSONALE DOCENTE
Il docente che, anche a titolo di completamento, e anche nei casi di proroga o conferma:
– rinuncia alla supplenza,
oppure
– non assume servizio dopo l’accettazione
oppure
non risponde, nei termini previsti, alla convocazione
PERDE la possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il
medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.
La sanzione non si applica se il docente al momento della proposta abbia già fornito accettazione per altra supplenza
Il docente che, anche a titolo di completamento, e anche nei casi di proroga o conferma:
– rinuncia alla supplenza
oppure
– non assume servizio dopo l’accettazione
oppure
non risponde, nei termini previsti, alla convocazione
PERDE la possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione.
La sanzione si applica esclusivamente al docente specializzato su posto di sostegno.
ATTENZIONE: Il docente inserito nella specifica graduatoria di istituto per esempio in graduatoria A022 e A012 e posto di sostegno di II grado, che rinuncia ad una proposta di nomina per il posto di sostegno, non sarà più convocato da quella specifica graduatoria di istituto, per l’anno scolastico di riferimento, anche dalla A022 dalla A012.
RICORDIAMO GLI AMBITI DISCIPLINARI
AMBITI VERTICALI
- AD 01 per aggregazione delle classi A – 01 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) e A – 17 (Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado);
- AD 02 per aggregazione delle classi A – 48 (Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A – 49 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado);
- AD 03 per aggregazione delle classi A – 29 (Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A – 30 (Musica nella scuola secondaria di I grado);
- AD 04 per aggregazione delle classi A – 12 (Discipline linguistico– letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A – 22 (Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado);
- AD 05 per aggregazione delle classi A – 24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A – 25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado), per sottocodici corrispondenti alle relative lingue straniere.
AMBITI ORIZZONTALI
- AD 06 per aggregazione delle classi A – 18 (Filosofia e scienze umane) e A – 19 (Filosofia e storia);
- AD 07 per aggregazione delle classi A – 26 (Matematica) e delle classi A – 20 (Fisica) e A – 27 (Matematica e fisica);
- AD 08 per aggregazione dell’ambito disciplinare verticale AD 04 e delle classi A – 11 (Discipline letterarie e latino) e A – 13 (Discipline letterarie, latino e greco).
Può accettare eventuali supplenze da altre classi di concorso/altre tipologia di posto di altro grado.
ABBANDONO DEL SERVIZIO DA PARTE DEL DOCENTE
Il docente che assume servizio e, per qualsiasi motivo, anche giustificato, lo abbandona in corso d’anno: perde la possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione.
La sanzione si applica per l’a.s 2024/25 e 2025/26
APPROFONDIMENTO DEL CASO DI ABBANDONO DEL SERVIZIO
Nel caso di conferimento delle supplenze da GPS o GAE si prevede che (art. 14 comma 1 lettera b):
- l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime. Pertanto, la sanzione si estende a tutte le supplenze al 30 giugno\31 agosto, anche quelle conferite da graduatorie d’istituto. Resta ferma invece la possibilità di ottenere supplenze brevi dalle graduatorie d’istituto. Occorre fare attenzione che in questo caso la sanzione si estende all’intero biennio di validità delle graduatorie.
Nel caso di supplenze conferite dalle graduatorie d’istituto (art. 14 comma 2 lettera b):
- l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime. Pertanto, chi abbandona una supplenza conferita da graduatorie d’istituto non potrà più ottenere supplenze da graduatorie d’istituto per tutte le classi di concorso\tipologie di posto, per l’intero biennio di validità delle graduatorie.
Resta ferma in questo caso la possibilità di ottenere supplenze da GPS/GAE.
SUPPLENZE MEDIANTE INTERPELLO
La circolare supplenze 2024/2025 specifiche che “Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’Ordinanza ministeriale, ivi incluse le disposizioni di cui all’articolo 14 dell’Ordinanza medesima”. Pertanto, le medesime sanzioni si applicano anche nel caso di “abbandono” di una supplenza ottenuta mediante i c.d. “interpelli”.