CONFERIMENTO SUPPLENZE DOCENTI GIA’ ASSUNTI DA GPS 1 FASCIA SOSTEGNO OPPURE DA CONCORSO STRAORDINARIO BIS: PRECISAZIONI UST DI FOGGIA- PRECISAZIONI PER IL RESTANTE PERSONALE DI RUOLO-

AVVISO per gli assunti da concorso straordinario bis (art. 59, co. 9-bis, d.l. 73/2021)

“Si ricorda che i docenti assunti da concorso straordinario bis ai sensi dell’art. 59, comma 9-bis, del d.l. n. 73/2021 non possono svolgere anche supplenze ordinarie per l’a.s. 2022/2023, in quanto già destinatari di contratto a tempo determinato in virtù del citato concorso.

Qualora, pertanto, i docenti menzionati siano risultati destinatari di supplenza ordinaria con decreto di quest’Ufficio prot. 11102 del 06/09/2022 e intendano mantenere la nomina da concorso straordinario bis, i medesimi sono tenuti (qualora non lo abbiano già fatto) a trasmettere immediatamente all’indirizzo istituzionale di quest’Ufficio ([email protected]) comunicazione di rinuncia alla supplenza ordinaria conseguita sulla base del citato decreto di quest’Ufficio prot. 11102 del 06/09/2022.

Si ringrazia per la collaborazione.”

Fin qui la nota dell’UST, come FLP SCUOLA FOGGIA, per quanto attiene, poi, al conferimento delle supplenze al personale di ruolo, ci pare opportuno  sottolineare le situazioni in cui non è possibile accettare supplenze annuali: 

– il docente titolare nella scuola dell’infanzia:

  • non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia
  • può accettare la supplenza ex art.36 su posto comune e di sostegno nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado

– il docente titolare nella scuola primaria:

  • non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune e di sostegno nella scuola primaria
  • può accettare la supplenza ex art.36 su posto comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia e nella scuola secondaria di primo e secondo grado

– il docente titolare nella scuola secondaria di I grado:

  • non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune nella stessa classe di concorso e su posto di sostegno nella scuola secondaria di primo grado
  • può accettare la supplenza ex art.36 su posto comune per un’altra classe di concorso nella scuola secondaria di primo grado o nella scuola secondaria di secondo grado, scuola primaria, scuola infanzia su posto comune e di sostegno

– il docente titolare nella scuola secondaria di II grado:

  • non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune nella stessa classe di concorso e su posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado
  • può accettare la supplenza ex art.36 su posto comune per un’altra classe di concorso nella scuola secondaria di II grado o nella scuola secondaria di I grado, scuola primaria, scuola infanzia su posto comune e di sostegno