CONFERIMENTO SUPPLENZE PER L’A.S. 2022/2023: NELLA GIORNATA DI DOMANI IL MINISTERO ILLUSTRERA’ LA CIRCOLARE

E’ prevista per il 28 luglio 2022 la diffusione della circolare relativa alla disciplina del conferimento delle supplenze per l’a.s. 2022/2023

Nella circolare, dovranno essere risolti i molti dubbi conseguenti alla O.M. 112/2022

In particolare per quanto attiene a:

  • alle sanzioni per le ipotesi di abbandono, rifiuto e mancata presa di servizio
  • alla possibilità di lasciare una supplenza per un’altra
  • alle modalità di attribuzione degli spezzoni pari o inferiori a 6 ore
  • alla possibilità di inviare MAD per i docenti già iscritti nelle GPS

E’ BENE SOTTOLINEARE CHE PER OTTENERE IL CONFERIMENTO DELLA SUPPLENZA ANNUALE (30 GIUGNO OVVERO 31 AGOSTO) I DOCENTI INCLUSI IN GAE OPPURE IN GPS DEVONO PRESENTARE DOMANDA, NEI TERMINI INDICATI DAL MINISTERO (CI TROVEREMO DI FRONTE AD UN FERRAGOSTO DI FUOCO, IN TUTTI I SENSI….) E CHE SEMBRANO ESSERE DAL 10 AGOSTO AL 21 AGOSTO (SE TOGLIAMO LE DOMENICHE E I GIORNI DI FERRAGOSTO CI RENDIAMO CONTO CHE RESTANO SOLO 6/7 GIORNI PER PRODURRE DOMANDA).

Nella domanda gli aspiranti inclusi in GaE e in GPS indicano e scelgono:

  • la classe di concorso/tipo di posto di partecipazione;
  • le preferenze di sede (scuole, comuni, distretti) – (sino a 150 preferenze per tutti gli insegnamenti per cui hanno l’inclusione in graduatoria);
  • il tipo di contratto: al 30/06 ovvero al 31/08;
  • se intendono concorrere anche o solo per spezzoni orario, ottenendo eventualmente il complemento, se espressamente richiesto.

PROPRIO IN RAGIONE DI TALI SCELTE SI ASPETTANO CHIARIMENTI DEL MINISTERO NELLA EMANANDA CIRCOLARE SULLE SUPPLENZE.

Per ora, RIBADIAMO CHE:

  • la mancata indicazione di alcune sedi/classe di concorso/tipologia di posto equivale a rinuncia per le medesime (sedi/classe di concorso/posto non espressi); pertanto, qualora l’aspirante non esprima preferenze per tutte le sedi e le classi di concorso/tipologia di posto cui ha titolo e, al proprio turno di nomina, non sia soddisfatto, sarà considerato rinunciatario in riferimento alle sedi/classi di concorso/posto per cui non abbia espresso preferenza. Conseguentemente non ottiene (e non otterrà) l’incarico dalle graduatorie per cui sia stato in turno di nomina, per l’anno scolastico di riferimento (esempio: per le predette motivazioni, non ottengo l’incarico per la classe di concorso A-12 e sono inserito in GaE/GPS anche per la A-22, non potrò ottenere più incarichi, per l’a.s. 2022/23, per la A-12 mentre potrò ottenerli per la A-22);
  • la mancata presentazione della domanda costituisce rinuncia al conferimento delle suddette supplenze (al 30/06 o al 31/08) da tutte le graduatorie, cui l’aspirante abbia titolo, per l’anno scolastico di riferimento (esempio: non presento domanda e sono inserito in GaE/GPS per la A-12 e per la A-22, per l’a.s. 2022/23 non potrò ottenere incarichi per tutte e due le classi di concorso di inserimento in graduatoria).
  • L’assegnazione dell’incarico,  rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento e le disponibilità successive (dovute anche ad eventuali rinunce) sono oggetto di ulteriori fasi di nomina nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva all’ultimo dei nominati (quindi si riparte dal primo dei non nominati), fatto salvo il diritto al completamento. Ne abbiamo parlato in “Graduatorie GaE e GPS 2022/24, supplenze ad orario non intero. Quando e come si ha titolo al completamento”

Relativamente alla rinuncia dell’incarico si fa presente che: 

  • la rinuncia preclude il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto;
  • la rinuncia o la mancata presa di servizio, entro i termini indicati dall’Amministrazione, comporta l’impossibilità a partecipare a ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze, anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui l’aspirante ha titolo per l’anno scolastico di riferimento (esempio: rinuncio all’incarico per la A-22 da GaE e sono inserito anche in GPS per la A-12, non potrò ottenere incarichi, per l’a.s. 2022/23, né per la A-22 né per la A-12)- 

Per quanto attiene alle nomine annuali su posto di sostegno, si precisa che esse avverranno, nell’ordine, secondo la seguente procedura e nel rispetto delle precedenze. In particolare, si conferisce la nomina a coloro che sono inclusi negli:

  1. elenchi di sostegno delle graduatorie ad esaurimento (si precisa che: gli aspiranti sono inclusi negli elenchi di sostegno delle scuola dell’infanzia e primaria con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE; gli aspiranti sono inclusi negli elenchi di sostegno delle scuola secondaria di primo e secondo grado in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio); in caso di esaurimento o incapienza dei predetti elenchi
  2. GPS sostegno prima fascia; in caso di esaurimento o incapienza della predetta GPS
  3. GPS seconda fascia; in caso di ulteriore incapienza
  4. GaE posto comune (sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio); in subordine
  5. GPS posto comune, esclusi gli aspiranti inseriti nelle GPS sostegno del relativo grado (sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio).

Dunque, qualora non sia possibile assegnare le supplenze agli aspiranti specializzati (punti 1, 2 e 3 sopra riportati), le stesse vengono assegnate ai docenti privi del titolo di specializzazione, attingendo da GaE e GPS posto comune (punti 4 e 5 sopra riportati), relativamente alle quali (escluse quelle della scuola dell’infanzia e primaria), si ricorre alle cosiddette graduatorie incrociate (ove confluiscono i docenti delle varie classi di concorso, secondo la migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio).

Ricordiamo che, per ottenere la supplenza su posto di sostegno, il docente non specializzato deve farne apposita richiesta nella domanda che presenterà, ai fini dell’attribuzione delle supplenze (così è stato lo scorso anno).

Espletata questa procedura, si procede con l’attribuzione delle supplenze da graduatorie di istituto.