CONFERMA DOCENTE DI SOSTEGNO A RICHIESTA DELLA FAMIGLIA PER L’A.S. 2025/2026: PUBBLICATO IL DECRETO

Il MIM ha provveduto a pubblicato il Decreto 32 del 26 febbraio 2025 con cui disciplina la conferma del docente di sostegno sullo stesso posto occupato nell’a.s. in corso anche per il prossimo anno scolastico. 

La finalità del provvedimento “sarebbe” quella di garantire la continuità dei SOLI docenti a tempo determinato su posto di sostegno,  su richiesta della famiglia dell’alunno con disabilità, mediante la conferma per l’a.s. 2025/26 previa valutazione del dirigente scolastico e nell’interesse del discente.

ATTENZIONE : E’ BENE SAPERE CHE 

  • Le operazioni relative al personale a tempo indeterminato si svolgeranno comunque prima (immissioni in ruolo ed utilizzazioni/assegnazioni provvisorie). 
  • La conferma troverà applicazione solo a condizione che venga accertato il diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato (art. 2 comma 3 del decreto).

Nello specifico la norma prevede che:

  • Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l’interesse del discente, nell’ambito dell’attribuzione degli incarichi a tempo determinato, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l’accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato.
  • La procedura si applica altresì anche alle seguenti categorie di personale docente:
    1. docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno che hanno svolto tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado
    2. docenti privi del titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità che nell’anno scolastico 2024/2025 abbiano svolto servizio su tale tipologia di posto in quanto individuati sulla base della procedura di cui all’articolo 12, comma 9, dell’Ordinanza 88/2024 e cioè attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.

La norma prevede che per l’anno scolastico 2025/2026 le modalità di attuazione della misura sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito.

A regime, sarà poi il regolamento delle supplenze di cui all’articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 12, a definirne le modalità di attuazione.

MODALITÀ OPERATIVE
Il Decreto prevede che:

  • entro il 31 maggio 2025, il dirigente scolastico acquisisca l’eventuale richiesta di continuità del docente di sostegno da parte della famiglia
  • valutata la sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente nell’interesse del discente, ne comunica l’esito all’Ufficio territorialmente competente, al docente interessato e alla famiglia entro il 15 giugno 2025.
  • qualora ricorrano le condizioni per la conferma, nell’ambito della presentazione delle istanze finalizzate all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2025/2026, il docente esprime la volontà di essere confermato con precedenza assoluta. 

L’Ufficio territorialmente competente, dopo aver svolto tutte le operazioni relative al personale a tempo indeterminato (comprese le eventuali nomine da GPS I fascia finalizzate al ruolo), verifica la disponibilità del posto e accerta il diritto alla nomina nel contingente complessivo dei posti disponibili per l’anno scolastico 2025/2026 da parte del docente interessato. Il docente è confermato con precedenza assoluta rispetto alle operazioni informatizzate di individuazione dei destinatari delle supplenze sul posto assegnato l’anno precedente.

Le conferme sono disposte improrogabilmente entro il 31 agosto 2025. Eventuali disponibilità acquisite dopo questa data non sono prese in considerazione. I docenti per i quali è stata disposta la conferma non partecipano alle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2025/2026, anche con riferimento agli interpelli.

La procedura di conferma può essere proposta esclusivamente alle categorie di personale in servizio a tempo determinato nell’anno scolastico 2024/2025 con supplenze al 30 giugno o 31 agosto. Non si applica quindi nel caso di supplenze brevi comprese quelle fino al termine delle lezioni. 

Per quanto ci riguarda, ribadiamo che:

Lungi dal voler censurare il fine “nobile” di  garantire continuità agli studenti con disabilità, non si può non ignorare il fatto che la scelta del docente non dovrebbe essere demandata alle famiglie, bensì seguire criteri oggettivi e trasparenti. 

Infatti, voler demandare alle famiglie un ruolo così determinante nella conferma del docente precario solleva non poche perplessità dal punto di vista dell’equità e dell’imparzialità nelle nomine, inserendo nello specifico elementi di “parzialità” di “sottomissione” del docente ad una valutazione delle famiglie che non hanno alcuna competenza in materia. Fra l’altro, sicuramente potrebbero emergere elementi di contrasto tra quanto richiesto dalla famiglia e le decisioni finali del dirigente scolastico (significa inserire un elemento di valutazione dell’attività svolta dal docente non prevista dalla legge e tutelata dalla Costituzione?)

A quanto detto, riteniamo alquanto “populista” la norma perchè  il sistema non offre certezze, poiché la conferma del docente resta vincolata alla disponibilità del posto, rendendo la procedura potenzialmente inefficace. 

Ben altro è il problema della continuità dell’insegnamento sugli alunni con disabilità. Infatti, il tutto deve essere ricercato nell’anomalia della istituzione dei posti di sostegno in deroga e il mancato consolidamento di detti posti in organico di diritto. Tale consolidamente porterebbe sicuramente ad evitare il continuo avvicendarsi di docenti sui posti di sostegno e rappresenta l’unica soluzione per garantire la continuità dell’insegnante sullo stesso posto e sullo stesso alunno. 

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