CONGEDO PARENTALE E DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 28/10/2020 n.137, sono state apportate modifiche alla fruizione del congedo parentale COVID-19 per quarantena scolastica dei figli 

In particolare il decreto  modifica l’età dei figli per i quali i genitori possono accedere al congedo parentale per quarantena scolastica (attenzione oltre una certa soglia non è retribuito).

L’età infatti sale da 14 a 16 anni.

Ulteriori modifiche sono introdotte con il medesimo articolo del decreto per lo smart working concesso, come anche il congedo, anche ai genitori con figli in didattica a distanza

Vediamo nel dettaglio il Congedo parentale COVID-19 per quarantena scolastica nel decreto legge.

Il congedo parentale COVID-19 per quarantena scolastica nel decreto  cambia perché l’età dei figli per i quali è possibile richiedere lo strumento sale dai 14 anni del decreto Agosto convertito a 16 anni del minore, ma resta in ogni caso retribuito solo fino ai 14. Il decreto legge prevede la concessione anche in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza. Lo stesso vale per il congedo

La modifica è contenuta nell’art.22 del decreto legge che, quindi,  modifica l’articolo 21-bis del decreto Agosto

 In particolare, per quanto concerne il congedo parentale COVID-19 per quarantena scolastica dei figli si stabilisce che: “Al comma 3, dopo le parole: ‘plesso scolastico’ sono aggiunte le seguenti: ‘nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.’”

Dunque, chiarendo, in caso di quarantena scolastica dei figli o anche di sospensione dell’attività didattica il genitore può ricorrere al lavoro agile. Se non è possibile può richiedere il congedo parentale COVID-19 che come disposto dal decreto Agosto prevede un’indennità pari al 50% della retribuzione e il riconoscimento di contribuzione figurativa per figli fino a 14 anni.

Con il decreto  viene estesa questa possibilità anche ai genitori con figli in quarantena o in didattica a distanza fino a 16 anni, ma senza indennità e senza riconoscimento della contribuzione figurativa. In pratica vale lo stesso principio sancito dai precedenti congedi parentali COVID-19 per l’emergenza.

Il genitore che voglia accedere al congedo parentale COVID-19 per quarantena scolastica dei figli o anche in caso di didattica a distanza dovrebbe rispettare i seguenti requisiti (salvo ulteriori comunicazioni di INPS):

  • essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per cui è richiesto il congedo stesso, e questo significa che il minore ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al genitore richiedente il congedo;
  • non deve trovarsi in smart working durante i giorni di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli;
  • avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. Ne consegue, specifica INPS, che in caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l’Istituto dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo.

Il figlio convivente per il quale chiede il congedo parentale COVID-19 deve essere stato messo in quarantena, ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge n. 111/2020, con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

Oppure, con le nuove disposizioni, deve trovarsi a casa per sospensione delle lezioni in presenza.

Il periodo di congedo parentale per quarantena dei figli può essere richiesto, stando alle precedenti disposizioni, sempre tra il 9 settembre e il 31 dicembre, salvo successivi chiarimenti e modifiche ulteriori da parte del legislatore e di INPS.