In considerazione dei bandi pubblicati dalle varie Università Telematiche – clicca quiPEGASO – clicca qui ECAMPUS- clicca qui LINK-CAMPUSper il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento -corsi da 30 cfu riservati a docenti con titolo di sostegno o già abilitati-, ci sono pervenute richieste di chiarimento in ordine alla valutazione del servizio scolastico prestato nel corrente anno scolastico in contemporanea con la frequenza del corso per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento.
Tale situazione ha già ingenerato dubbi e perplessità nel corso dell’aggiornamento delle GPS di quest’anno per via di una nota ministeriale prot. 1290 del 22 Luglio 2020 che precisava che per le GPS di I fascia, riservate agli aspiranti abilitati, non è dichiaratile il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi cui è attribuito il punteggio aggiuntivo di cui al punto A.2 delle rispettive tabelle A/1 e A/3 né sulle GPS relative al sostegno (in quanto il relativo punteggio aggiuntivo è valutato integralmente).
In sostanza l’anno di servizio svolto durante la frequenza di tali corsi di abilitazione (TFA , SSIS, PAS), non può essere valutato né nelle graduatorie di I fascia relative alle classi di concorso né eventualmente nelle graduatorie di I fascia sostegno in cui si sia eventualmente iscritti. Questo perché per tali percorsi viene già attribuito un “bonus” di 24\42\54\66 punti che ricomprende il punteggio per il servizio annuale.
Però, lo stesso ministero dell’istruzione aveva precisato che il divieto era riferito ai “percosi di abilitazione” (di cui alla voce A.2) e non di “percorsi di specializzazione”, motivo per cui il servizio svolto durante la frequenza dei corsi di specializzazione sul sostegno di cui al DM 249/2010, è pienamente valutabile.
Analogo dubbio, era sorto per quanto attiene alla contemporanea frequenza dei corsi abilitanti da 30 cfu e il servizio svolto nell’a.s. 2023/2024.
Lo stesso MIM è dovuto nuovamente intervenirre per chiarire, con una apposita FAQ ufficiale n. 64, che il servizio prestato durante la frequenza dei nuovi percorsi di abilitazione di cui al DPCM 4 agosto 2023 è valutabile. Infatti, come spiegato nella FAQ, la limitazione del punteggio riguarda solamente i percorsi abilitanti indicati nella lettera a), b), c), d) ed e) per i quali è specificata l’attribuzione dei punti in relazione alla durata dei percorsi.
Viceversa, la decurtazione non si applica per i percorsi indicati nelle lettere f), g) ed h): concorso ordinario 2020, concorso straordinario 2020 e percorsi abilitanti di cui al DPCM 4 agosto 2023.
“FAQ 64: Sto presentando istanza di iscrizione in I fascia GPS in quanto ho conseguito l’abilitazione con il percorso di cui al DPCM 4 agosto 2023. Nel periodo di frequenza del corso ho svolto del servizio. Posso chiederne la valutazione, oppure è già ricompreso nella valutazione del titolo di abilitazione, ai sensi delle Note al servizio riportate nella Tabella A3?
Il servizio prestato durante la frequenza dei corsi di cui al DPCM 4 agosto 2023 è valutabile; la limitazione alla valutazione del servizio per chi è in possesso di abilitazione di cui al punto A2 della tabella A3 riguarda soltanto i percorsi descritti ai punti a)b)c)d) e) per i quali è specificata l’attribuzione dei punti in relazione alla durata del percorso”
Il dubbio, in sostanza, derivava dalla circostanza che le note alla tabella titoli prevedono che: “Il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi di cui al punto A.2 non è valutato, essendo già ricompreso nella valutazione del titolo in ragione di 12 punti annuali.”
Tuttavia, diversamente da altri tipi di percorsi (quali le SSIS, il TFA 2012 e 2014 e COBASLID), le tabelle titoli non specificano, per i nuovi percorsi abilitanti, che una parte del punteggio bonus viene attribuito per la durata del percorso abilitativo.
Per fare un esempio concreto:
- Per le SSIS viene previsto un punteggio addizionale di 54 punti ma viene specificato (di cui 24 per la durata biennale del percorso abilitativo e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell’ammissione a corsi a numero programmato).
- Analogamente, per il TFA abilitante (2012 e 2014) viene previsto un punteggio addizionale di 42 punti ma viene specificato (di cui 12 per la durata annuale del percorso abilitativo e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell’ammissione a corsi a numero programmato).
Nei suddetti casi (e negli altri casi in cui viene data la suddetta specifica) quindi il servizio prestato durante il percorso di abilitazione non può essere dichiarato.
Viceversa, la suddetta specificazione invece manca nel caso dei nuovi percorsi abilitanti, circostanza che aveva portato a dubbi interpretativi, risolti in senso positivo: il servizio prestato durante i percorsi abilitanti di cui al DPCM 4 agosto 2023 è pienamente valutabile.
Ciò detto, allora, tutti coloro i quali intendono iscriversi ai corsi abilitanti da 30 cfu per l’a.a. 2024/25 e stanno svolgendo contemporaneamente servizio come supplenti (temporanea o annuale) avranno valutata tale abilitazione da 30 cfu per esempio nella graduatoria GPS SOSTEGNO con 36 punti aggiuntivi oltre ovviamente al servizio resto nel corrente anno scolastico.