Purtroppo la diffusione anche nelle scuole del virus Covid 19 costringe il personale della scuola ad assentarsi dalla scuola e a ricorrere a cure ospedaliere e, anche successivamente, a cure mediche specialistiche.
Molti ci chiedono quali sono le tutele in materia relativamente al riconoscimento della causa di servizio.
Dallo scorso mese di aprile, il Decreto “Cura Italia” all’Art.42 comma 2, equipara il contagio da Covid-19 in occasione di lavoro ad infortunio sul luogo di lavoro, assoggettandolo, pertanto, all’assicurazione obbligatoria di cui al D.P.R. 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) e ai successivi aggiornamenti normativi intervenuti al riguardo.
In relazione alla denuncia di contagio da Covid19 all’INAIL, fermo restando quanto sopra, è opportuno fare una distinzione tra Operatori scolastici e Studenti:
Operatori scolastici – Gli operatori scolastici (corpo docente e non docente) rientrano tra le categorie protette da assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro in virtù del decreto ministeriale 10 ottobre 1985 e, sono quindi tutelati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con lo speciale sistema della gestione per conto dello Stato attuato presso l’INAIL.
Qualora all’Amministrazione Scolastica pervenga da parte di un operatore scolastico un certificato medico INAIL in cui è stata rilevata la positività al virus (tampone positivo) è obbligatoria la denuncia di infortunio attraverso il Sistema Informativo Dell’Istruzione (SIDI) entro i termini previsti dalla norma.
A questo punto sarà l’INAIL a valutare il singolo caso e ad occuparsi della gestione del processo, inviando eventualmente la gestione della pratica all’INPS per malattia professionale.
Nel caso pervenga la semplice certificazione medica (non INAIL), a nostro parere è sempre consigliabile la denuncia all’ Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, allegando il certificato prodotto dal dipendente.
Studenti – A differenza del personale scolastico, gli studenti sono una particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro e che sono assicurati, in via eccezionale, solo per le specifiche attività che l’INAIL ritiene “rischiose” come le esperienze tecnico-scientifiche o le esercitazioni pratiche e/o di lavoro. Esattamente come il personale scolastico, gli studenti, sono tutelati contro gli infortuni durante le attività scolastiche ricomprese con lo speciale sistema della gestione per conto dello Stato, attuato presso l’INAIL.
Qualora all’Amministrazione Scolastica pervenga da parte di uno di uno studente un certificato medico INAIL di positività al virus (tampone positivo) è obbligatoria la denuncia di infortunio attraverso il Sistema Informativo Dell’Istruzione (SIDI) entro i termini previsti dalla norma.
Anche in questo caso, sarà l’INAIL ad effettuare gli accertamenti dovuti e ad occuparsi della gestione del processo.
Nel caso pervenga la semplice certificazione medica (non INAIL), a nostro parere, è sempre consigliabile interpellare direttamente la sede INAIL competente di zona e verificare se e come procedere.
L’assicurazione INAL esonera il datore di lavoro dalla Responsabilità Civile per gli infortuni sul lavoro fatte salve le ipotesi di riconoscimento di responsabilità diretta, per le quali ha diritto di agire in rivalsa (Art. 10 D.P.R. 1124/1965).
Nel caso specifico, l’INAL, ad esempio, potrebbe riservarsi di esercitare l’azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro nei casi di mancata adozione dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei sistemi di protezione individuale, provandol’inadempimento agli obblighi di legge a carico del datore di lavoro.
Affinché l’infortunio sia indennizzabile non è necessario che sia avvenuto nell’espletamento delle mansioni tipiche del lavoratore essendo sufficiente, a tal fine, anche che lo stesso sia avvenuto durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie. Infatti sia la dottrina che la giurisprudenza riconoscono un significato estensivo all’espressione “occasione di lavoro”, in quanto“comprende tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l’attività produttiva si svolge e nelle quali è imminente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che dipenda da situazioni proprie e ineludibili del lavoratore”(Cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 9913 del 13.5.2016).
È bene inoltre evidenziare che l’INAIL, con propria Circolare n. 13 del 3 aprile 2020, ha precisato che, ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l’accertamento medico legale seguirà l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.
Nel merito della domanda, per quanto attiene la differenza tra l’infortunio INAIL e quello riconosciuto dalle assicurazioni private dobbiamo osservare come, per l’INAIL, la classificazione dell’evento infortunistico preveda,quale condizione di assicurabilità,la causa violenta in occasione di lavoro (Art. 2 Capo II D.P.R. 1124/1965)e, nei casi di trattazione delle malattie infettive, l’INAIL equipara la causa virulenta a quella violenta.
Nei contratti stipulati con le assicurazioni private, la definizione di infortunio,di norma,recita: “evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea”.
Ne consegue, in conclusione, chea nostro parere, il contagio da Covid-19non può essere considerato indennizzabile all’interno dei contratti assicurativi stipulati dalle scuole con le assicurazioni private,in quanto non ricorrono contemporaneamentei tre requisiti fondamentali di assicurabilità (fortuita, violenta ed esterna) venendo meno uno di essi, ovvero,la “causa esterna”.
Resta inteso, a nostro parere che, qualora la scuola non avesse ottemperato alla messa in atto di tutti protocolli di sicurezza anti-contagio e/o dei sistemi di protezione individuale, in violazione agli obblighi di legge, il dipendente potrebbe dar adito ad una richiesta di risarcimento danni da Responsabilità Civile diretto nei confronti dell’Istituto.
Per i contagi da Coronavirus nel luogo di lavoro
Indennizzo INAIL
- L’indennizzo INAIL viene riconosciuto a fronte della certificazione medica
- L’indennizzo viene riconosciuto dal primo giorno di contagio oppure dal primo giorno della quarantena (in caso di accertamento diagnostico in tale periodo), fino a guarigione clinica.
- I casi denunciati come malattia possono essere riconvertiti in infortunio Covid-19
- ATTENZIONE: Per i lavoratori della scuola (docenti, personale amministrativo e ausiliario) la garanzia assicurativa obbligatoria opera limitatamente alle prestazioni che si inquadrano nelle attività protette e in regime di esonero. Come conseguenza di questo particolare regime, l’amministrazione scolastica non è tenuta ad accendere la posizione assicurativa per i dipendenti assicurati, né a corrispondere i relativi contributi. L’INAIL indennizzerà, come previsto dalla legge, il danno da infortunio sofferto dal dipendente nello svolgi-mento della prestazione coperta da garanzia assicurativa e otterrà dallo Stato il rimborso della spesa.
Obblighi verso INAIL
- Il datore di lavoro ha l’obbligo di denunciare l’infortunio.
- Il medico ha l’obbligo di trasmettere il certificato di infortunio
LE FAQ DELL’INAIL
Per chiarire i dubbi legati all’accertamento medico-legale e alla tutela assicurativa dei casi di contagio sul lavoro, lo stesso Istituto ha pubblicato alcune faq che rispondono alle domande più frequenti dalle modalità di riconoscimento dell’infortunio alle categorie di lavoratori per le quali vale la presunzione di esposizione professionale.
Ne riportiamo alcune.
L’infezione da nuovo Coronavirus è una malattia professionale o un infortunio?
Nella nota della Direzione centrale rapporto assicurativo e della Sovrintendenza sanitaria centrale Inail del 17 marzo 2020, si chiarisce che l’infezione da nuovo Coronavirus va trattata come infortunio sul lavoro (malattia-infortunio). Il
presupposto tecnico-giuridico è quello dell’equivalenza tra causa violenta, richiamata per tutti gli infortuni, e causa virulenta, costituita dall’azione del nuovo Coronavirus.
Quali sono le modalità di riconoscimento dell’infortunio da nuovo Coronavirus?
Sono da ammettersi a tutela Inail tutti i casi in cui sia accertata la correlazione con il lavoro. In alcune categorie, per le quali si sia estrinsecato il cosiddetto “rischio specifico”, vale la presunzione di esposizione professionale. Per gli eventi riguardanti gli altri casi, si applicherà l’ordinaria procedura di accertamento medico-legale che si avvale essenzialmente dei seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.
Quali sono le categorie di lavoratori che si avvalgono della presunzione semplice?
Rientrano appieno nell’assunto di rischiosità specifica, per la quale l’accertamento medico-legale si avvale della presunzione semplice, le fattispecie riguardanti gli operatori sanitari. Nell’attuale situazione pandemica, questo
rischio specifico connota anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno delle strutture sanitarie con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, ecc… Questo elenco, anticipato anche nella circolare Inail n. 13, è solo esemplificativo, ma non esaurisce la numerosità delle categorie che possono avvalersi della presunzione di esposizione professionale.
La tutela Inail opera anche per altri lavoratori?
Certamente sì. Sono ammessi a tutela tutte le altre categorie di lavoratori che esercitano attività, mansioni e compiti diversi anche per le modalità stesse di espletamento. Per questo amplissimo raggruppamento di lavoratori, non potendosi far valere la presunzione di origine professionale, l’assunzione in tutela seguirà al positivo accertamento medico-legale. Quest’ultimo sarà ispirato all’ordinaria procedura medico-legale, privilegiando gli elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.
Sono tutelati anche i casi di infezione avvenuti in itinere?
Sì, l’infezione da Covid-19 tutelabile può essere derivata anche da infortunio in itinere. Posto che in quest’ultima fattispecie non sono catalogati soltanto gli accidenti da circolazione stradale, ma tutti quelli occorsi al lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, anche gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante tale percorso sono configurabili come infortunio in itinere. Per tale evento l’accertamento medico-legale si avvarrà di altri elementi di asseverazione, in aggiunta a tutti quelli già richiamati in precedenza, come per esempio dell’esame della tipologia di mezzo utilizzato, del percorso e della frequenza degli spostamenti.
In caso di infezione da nuovo Coronavirus o di sospetto di contagio in occasione di lavoro, cosa si deve fare?
Come per gli altri casi di infortunio, il datore di lavoro deve procedere alla denuncia/comunicazione di infortunio ai sensi dell’art. 53 del dpr 30 giugno 1965, n. 1124 e s.m. Il medico certificatore che ha fornito la prima assistenza deve trasmettere all’Inail il certificato di infortunio.
Da quando parte la tutela Inail?
La conferma diagnostica rappresenta il momento della regolarizzazione del caso da cui far decorrere la tutela. Qualora il soggetto sia stato in malattia (all’epoca sospetta Covid-19) e, quindi, in quarantena o in isolamento fiduciario domiciliare, la conferma del test consentirà la regolarizzazione del caso con decorrenza dal momento della attestata assenza dal lavoro. La nota della Direzione centrale rapporto assicurativo e della Sovrintendenza sanitaria
centrale del 17 marzo 2020, infatti, precisa che la tutela Inail copre l’intero periodo di quarantena.
Quando il caso è, invece, da porre in riserva di regolarità?
La riserva di regolarità deve essere posta in tutti i casi in cui i dati sanitari disponibili non consentono di porre diagnosi di certezza, anche per le categorie di lavoratori a rischio richiamati nella nota della Direzione centrale rapporto assicurativo e della Sovrintendenza sanitaria centrale Inail del 17 marzo 2020. In caso di assenza di infezione da nuovo Coronavirus, il caso non potrà essere accolto dall’Inail per mancanza dell’evento tutelato, cioè della malattiainfortunio. La qualificazione di Covid-19 quale infortunio Inail è oggi fondata sulla positività del test di conferma. Allo stato la diagnosi di sospetto clinico, data la variabilità di quadri e la sovrapposizione con altri processi morbosi, non è da solo utile per ammissione a tutela. Tuttavia, stante la segnalata incostanza nell’effettuazione dei test su tampone, secondaria alle difficoltà operative in fase di emergenza, in tali fattispecie può intendersi per conferma diagnostica ai fini medico-legali-indennitari, la ricorrenza di un quadro clinico suggestivo di Covid-
19, accompagnato da una rilevazione strumentale altrettanto suggestiva, in compresenza di elementi anamnestico-circostanziali ed epidemiologici dirimenti. Potrà confortare la diagnosi il risultato del test sierologico, qualora disponibile.
Chi tutela la quarantena?
Nel caso di infezione riconosciuta come malattia-infortunio Inail, il periodo di quarantena viene tutelato dall’Istituto. La tutela copre l’intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo, dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro. In tutti gli altri casi, stante quanto previsto dal dpcm del 4 marzo 2020, il periodo di sorveglianza sanitaria con isolamento fiduciario è di competenza Inps. La misura cautelativa e osservazionale della quarantena viene codificata nelle certificazioni Inps con il codice V29.0.
In caso di infortunio, ci si deve recare fisicamente presso le strutture dell’Inail?
In questa fase emergenziale, in cui non devono avvenire spostamenti dal proprio domicilio se non giustificati, è preferibile contattare telefonicamente la sede per avere indicazioni in merito alle azioni da intraprendere. La Sovrintendenza sanitaria centrale ha impartito, infatti, istruzioni per la trattazione medico-legale dei casi che riducono allo stretto indispensabile gli accessi presso le sedi e ha indicato le misure organizzative per assicurare comunque adeguate cure ai soggetti tutelati.