L’UST DI FOGGIA HA PUBBLICATO LE CONVOCAZIONI PER CLASSI DI CONCORSO DELLA SCUOLA SECONDARIA E, CONTESTUALMENTE, LA GRADUATORIA INCROCIATA E DISPONBILITA’ PER POSTI DI SOSTEGNO.
MOLTI DOCENTI CI HANNO CHIESTO QUALI SONO GLI EFFETTI DELLA RINUNCIA AL POSTO CURRICULARE RISPETTO ALLA SUCCESSIVA CONVOCAZIONE SU POSTO DI SOSTEGNO. INFATTI, I SOLITI “AZZECCAGARBUGLI” CHE NON MANCANO MAI NELLE SCUOLE (COMPRESE ALCUNE SIGLE SINDACALI POCHE ESPERTE), HANNO FATTO INTENDERE CHE LA RINUNCIA ALLA SUPPLENZA SU POSTO CURRICULARE COMPORTA L’ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INCROCIATA PER IL CONFERIMENTO DELLA SUPPLENZA SU POSTO DI SOSTEGNO. TALE ASSUNTO VERREBBE AVVALORATO DALL’ART.12 DELLA O.M. 60/2020
IN PROPOSITO, RIMANDANDO AL NOSTRO PRECEDENTE ARTICOLO DEL 28 SETTEMBRE–CLICCA QUI-, SI PRECISA CHE:
- L’ART.12 AI COMMI 8 E 9 COSI’ RECITA
- COMMA 8 “L’accettazione da parte degli aspiranti a supplenza della rispettiva proposta rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione”.
- COMMA 9. Gli aspiranti che abbiano rinunciato a una proposta di assunzione non hanno più titolo a ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria o a posti di sostegno per il medesimo anno scolastico”
I DUE COMMI VANNO LETTI CONGIUNTAMENTE E DISCIPLINANO I CASI DI “SOPRAGGIUNTE DISPONIBILITA'” RISPETTO SIA A CHI HA GIA’ SCELTO UNA SEDE SIA RISPETTO A CHI NON HA ACCETTATO LA CONVOCAZIONE.
QUINDI, NEL CASO IN CUI CI SIANO ULTERIORI SOPRAGGIUNTE DISPONBILITA’ (SIA PER EFFETTO DI RINUNCE SU POSTI GIA’ ACCETTATI CHE DISPONIBILITA’ SOPRAGGIUNTE) NON SONO POSSIBILI RIFACIMENTI DI CONVOCAZIONE NE’ PER CHI HA GIA’ OTTENUTO UNA NOMINA NE’ PER CHI NON HA ACCETTATO E, ORA, IN PRESENZA DI TALI NUOVE DISPONIBILITA’, INTENDEREBBE ESSERE RICONVOCATO. E CIO’ VALE SIA PER POSTO COMUNE CHE DI SOSTEGNO. MA RIPETIAMO TRATTASI DEI CASI DI SOPRAGGIUNTE DISPONIBILITA’ NELLA STESSA TIPOLOGIA DI POSTO COMUNE OVVERO DI SOSTEGNO,
L’ART.14 DELLA O.M. 60, VICEVERSA, TRATTA PROPRIO I CASI DI RINUNCIA A UN POSTO CURRICULARE.
INFATTI, COSI’ RECITA, IL COMMA 1 DELL’ART.14 “Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2, il diniego a una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti con riferimento al relativo anno scolastico:
a) supplenze conferite sulla base delle GAE e GPS:
i. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento;
ii. la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento;
iii. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito;
IN SOSTANZA, COLORO I QUALI NON PRESENTANO SCELTA DI SEDE OVVERO PUR AVENDO INVIATO IL MODELLO DI SCELTA NON ASSUMONO SERVIZIO, SONO ESCLUSI DALLA POSSIBILITA’ DI NOMINA SUL MEDESIMO INSEGNAMENTO MA CONSERVANO IL TITOLO AD OTTENERE NOMINA SU ALTRO INSEGNAMENTO O TIPOLOGIA DI POSTO.
VICEVERSA, CHI HA ACCETTATO LA NOMINA ED HA ANCHE ASSUNTO SERVIZIO, A MENO CHE L’UFFICIO RETTIFICANDO LA NOMINA CAMBI SEDE DI DESTINAZIONE, NON HA DIRITTO AD OTTENERE ALCUNA ALTRA SUPPLENZA PER QUALSIASI TIPO DI POSTO.
L’UST DI FOGGIA, INFATTI, CORRETTAMENTE HA APPLICATO NELLA COMPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA INCROCIATA TALI DISPOSIZIONI