Ci vengono più volte sottoposti quesiti in ordine alla equipollenza di un corso di perfezionamento biennale con 120 CFU, 3000 ore ed esame finale e un corso di specializzazione biennale
Per rispondere a tali perplessità, dobbiamo far riferimento alla normativa dei predetti corsi e al CCNI relativo alla mobilità:
DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE BIENNALI
Da ciò si deduce che deve trattarsi di corsi della durata di almeno 2 anni (120 CFU e 3000 ore) finalizzati alla formazione di figure specialistiche in determinati settori professionali e devono essere rilasciate da scuole di specializzazione che, possono essere attivate presso le Università.
I diplomi di specializzazione, oltre ad essere attivati presso le scuole di specializzazione con provvedimento rettorale (art. 4 comma 1 della Legge n. 341/1990), possono essere anche previsti dagli Statuti delle Università (art. 6 Legge n. 341/1990) e possono essere attivati anche avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 Legge 341/1990).
- LA VALUTAZIONE DEI DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE BIENNALI NELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO
La tabella di valutazione titoli della terza fascia prevede che: “per il diploma di specializzazione pluriennale, rilasciato da Università o AFAM o per ogni diploma di specializzazione sul sostegno si attribuiscono 6 punti“. Nella nota successiva si precisa che si valuta al massimo un solo titolo che deve essere coerente con gli insegnamenti a cui si riferisce la graduatoria, a parte l’eventuale titolo di specializzazione sul sostegno.
Analogamente la tabella titoli di II fascia prevede che: “Per il diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (individuato dalla sigla D.S.) sono attribuiti 6 punti“.
Anche in questo caso si valuta un solo titolo, oltre l’eventuale titolo di specializzazione sul sostegno che, in questo caso, viene riportato in una voce separata.
- LA VALUTAZIONE DEI DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE BIENNALI NELLA MOBILITÀ
La tabella titoli allegata al CCNI mobilità prevede che: “per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell’ambito delle scienze dell’educazione/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente – per ogni diploma
(è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)”.
Pertanto, il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea in quanto, trattandosi di corsi post-laurea, si deve escludere che il punteggio spetti anche a docenti diplomati. Inoltre, il punteggio va riconosciuto non solo nel caso di corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 Legge n. 341/1990), ma anche per i corsi attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al DPR 162/1982 e per i corsi previsti dalla legge n. 341/1990, art. 8 cioè realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi previsti dal decreto 3/11/1999, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni.
VENIAMO ORA AI : DIPLOMI DI PERFEZIONAMENTO POST-LAUREA BIENNALI
- La nota ALLEGATA ALLA TABELLA DEL CCNI SULLA MOBILITA’ PRECISA CHE: “Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale)“.