CORSI SPECIALIZZAZIONE PER CONSEGUIMENTO TITOLO SOSTEGNO E ISCRIZIONE AD ALTRI CORSI UNIVERSITARI: CHIARIMENTI

La legge 12 aprile 2022 n. 33 ha previsto la possibilità di contemporanea iscrizione a due corsi universitari.

In particolare art. 1 comma 1 prevede che: “Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale”

L’art. 1 comma 2 precisa che: “Non è consentita l’iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, né allo stesso corso di master, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.”

IL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO
La Legge legge 12 aprile 2022 n. 33 non disciplina espressamente l’ipotesi della contemporanea iscrizione nel caso di frequenza del corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (comunemente noto come TFA sostegno).

Com’è noto, il corso di specializzazione per le attività di sostegno viene attivato con riferimento all’anno accademico precedente rispetto a quello in cui realmente viene svolto. A titolo esemplificativo, il VII ciclo, attualmente in corso, è stato bandito nei mesi di aprile\maggio 2022 e risulta incardinato nell’anno accademico 2021\2022, benché i corsisti si siano immatricolati nei mesi di luglio\agosto\settembre e frequenteranno realmente il corso nell’anno accademico 2022\2023.

Tale discrasia aveva finora indotto a ritenere che la frequenza del VII ciclo (avente appunto anno accademico 2021\2022) fosse incompatibile con la contemporanea frequenza di un altro corso universitario, dal momento che D.M. 930/2022 dispone espressamente la possibilità di doppia iscrizione solo a partire dall’anno accademico 2022/2023.

IL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO
Le FAQ Ministeriali ufficiali emanate qualche giorno fa chiariscono innanzitutto che il corso di specializzazione per le attività di sostegno non è equiparabile ai fini della doppia iscrizione ai “corsi di specializzazione”. Ciò nonostante la doppia iscrizione è normativamente possibile fermo restando quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 930/2022.

La specializzazione per il sostegno (TFA sostegno), ai fini della contemporanea iscrizione, può essere considerata come corso di specializzazione?

No. Tuttavia, la contemporanea iscrizione è normativamente possibile, fermo restando quanto previsto dall’art.3 del D.M. 930/2022.

Questo significa che è possibile la contemporanea iscrizione ma, poiché il corso di specializzazione si configura come un corso a frequenza obbligatoria, è consentita l’iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza (art. 3 DM 930/2022).

La specializzazione per il sostegno (TFA sostegno), ai fini della contemporanea iscrizione, può essere considerata come corso di specializzazione?

No. Tuttavia, la contemporanea iscrizione è normativamente possibile, fermo restando quanto previsto dall’art.3 del D.M. 930/202

Detto quindi che il corso di sostegno è compatibile con la contemporanea iscrizione a un altro corso a frequenza non obbligatoria, resta da capire se la norma trova applicazione già con riferimento al VII ciclo (che ricordiamo ha anno accademico 2021/2022).

Sul punto le faq  non forniscono un’indicazione diretta.  In ogni caso, facendo riferimento alla faq emanata con riferimento ai corsi di specializzazione, è possibile dare una risposta affermativa, tenuto conto che la predetta faq così chiarisce: “È consentita la contemporanea iscrizione anche agli iscritti alle scuole di specializzazione mediche già dall’a.a. 2021/2022 – in fase di apertura -, sebbene il D.M. 930/2022 disponga espressamente solo per l’a.a. 2022/2023 e il bando di ammissione alle Scuole di Specializzazione mediche a.a. 2021/2022 (cfr. Decreto Direttoriale MUR n. 909 del 27-05-2022) preveda all’art. 13 (“Incompatibilità”) quanto segue: “L’iscrizione a una scuola di specializzazione è incompatibile con l’iscrizione ad altro corso universitario di qualsiasi tipo ad eccezione del dottorato di ricerca secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 45…”)?

Sì. Si fa presente che tutte le scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici sono attivate con riferimento all’accademico precedente rispetto a quello in essere rispetto agli altri corsi di studio. La circostanza che le scuole di specializzazione siano attivate con riferimento all’anno accademico precedente non rileva rispetto all’applicazione della legge n. 33/2022.

Con questa FAQ il Ministero chiarisce quindi che, per quanto riguarda i corsi di specializzazione, attivati con bandi a.a. 2021/2022 (anno accademico precedente rispetto all’anno di effettiva frequenza), questa discrasia temporale non rileva ai fini dell’applicazione della legge n. 33/2022. La situazione è perfettamente analoga a quella dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno.

FAQ MINISTERIALI
1. Fatti salvi il requisito in ingresso e l’eventuale vincolo dell’obbligo di frequenza (art. 3 del DM n. 930/2022), quali sono i casi delle possibili contemporanee iscrizioni disciplinati dalla legge n. 33/2022?

2. Le Università possono, nell’ambito della propria autonomia, porre vincoli alla doppia iscrizione per evitare l’aumento del numero di studenti che non si laureano entro la durata ordinaria del corso di studi?

Secondo la ratio del legislatore, la doppia iscrizione deve essere agevolata. Il D.M. n. 930/2022 prevede che le Università disciplinino nei propri regolamenti didattici di Ateneo disposizioni generali “per facilitare la contemporanea iscrizione degli studenti”. Si rappresenta che l’autonomia è da esercitare nell’ambito della cornice normativa: eventuali condizioni dovrebbero essere inserite sulla base di motivazioni didattico-formative.

3. I corsi di studi interateneo nazionali, che rilasciano titoli congiunti, sono esclusi dalla doppia iscrizione?

I corsi interateneo nazionali, da un punto di vista amministrativo, sono qualificati con unico corso di studi. Pertanto l’iscrizione ad un secondo corso ai sensi della legge n. 33 del 2022 è consentita.

4. Il dottorato richiede un impegno esclusivo a tempo pieno (D.M. 226/2021, art. 12, c. 1). Ciò premesso, il collegio docenti può non consentire a un dottorando di iscriversi a un altro corso di studi, perché valuta che il secondo corso di studi non consentirebbe l’impegno a tempo pieno nel dottorato?

No, il collegio dei docenti non può precludere l’iscrizione ad un secondo corso di studi in quanto la legge 33/2022 prevede espressamente la possibilità di iscrizione al dottorato e ad altro corso di studi.

5. Se uno dei due corsi di studio afferisce a un’università estera, atteso che all’estero non vi sono le cosiddette “classi di corso di studi”, la differenziazione sarà soltanto in funzione delle attività formative?

Tenuto conto dell’art. 2, comma 7, del D.M. 930/2022 “Restano ferme le disposizioni riguardanti l’iscrizione ai corsi di studio internazionali che portino al conseguimento di titoli doppi, multipli o congiunti con Atenei esteri, e la disciplina che prevede il rilascio di titoli congiunti nel caso di corsi di studio interateneo nazionali”, la regola dei 2/3 nella fattispecie non si applica.

6. La legge 33/2022 all’art. 1, comma 3, sembrerebbe escludere l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione non medica.

Tale possibilità è consentita dall’articolo 2, comma 3, del DM n. 930 del 2022.

7. È consentita la contemporanea iscrizione anche agli iscritti alle scuole di specializzazione mediche già dall’a.a. 2021/2022 – in fase di apertura -, sebbene il D.M. 930/2022 disponga espressamente solo per l’a.a. 2022/2023 e il bando di ammissione alle Scuole di Specializzazione mediche a.a. 2021/2022 (cfr. Decreto Direttoriale MUR n. 909 del 27-05-2022) preveda all’art. 13 (“Incompatibilità”) quanto segue: “L’iscrizione a una scuola di specializzazione è incompatibile con l’iscrizione ad altro corso universitario di qualsiasi tipo ad eccezione del dottorato di ricerca secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 45…”)?

Sì. Si fa presente che tutte le scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici sono attivate con riferimento all’accademico precedente rispetto a quello in essere rispetto agli altri corsi di studio. La circostanza che le scuole di specializzazione siano attivate con riferimento all’anno accademico precedente non rileva rispetto all’applicazione della legge n. 33/2022.

8. È sempre consentita l’iscrizione contemporanea a una scuola di specializzazione medica e a un master a frequenza obbligatoria, considerato che la Scuola di specializzazione medica è un corso a frequenza obbligatoria (38 ore settimanali) e, conseguentemente, la frequenza di un master appare possibile solo al di fuori di tale orario?

La doppia iscrizione a un master e a un corso di specializzazione medica è consentita. Tuttavia, l’art. 3 del D.M. 930/2022 prevede che qualora uno dei due corsi di studio sia a frequenza obbligatoria (come nel caso delle scuole di specializzazione mediche) sia consentita l’iscrizione al secondo corso di studi che non presenti obblighi di frequenza. Il secondo periodo del citato art. 3 prevede che la regola non si applichi relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio.

9. Come si valuta la contemporanea iscrizione a due corsi di master e il presupposto che non si tratti dello “stesso corso di master” (art. 2, comma 4, del D.M. 930/2022), considerato che non esistono le classi di corso di studi per i master universitari? 

L’eventualità di due master identici deve essere in linea di principio valutata dall’Università, atteso che difficilmente può accadere che la medesima Università attivi due master identici e che due Università differenti pongano in essere due master identici.

10. Nell’ambito della legge 33/2022 e del D.M. 930/2022 come sono da considerare i corsi di perfezionamento? Inoltre, sarebbe possibile iscriversi a due corsi di perfezionamento?

I corsi di perfezionamento di cui all’art. 6, comma 2, lett. c), della legge 341/1990 sono percorsi di studio non contemplati dall’art. 1 della legge n. 33/2022. L’iscrizione a più corsi di perfezionamento resta ammessa.

11. La specializzazione per il sostegno (TFA sostegno), ai fini della contemporanea iscrizione, può essere considerata come corso di specializzazione?

No. Tuttavia, la contemporanea iscrizione è normativamente possibile, fermo restando quanto previsto dall’art.3 del D.M. 930/2022.

12. La specializzazione per le professioni legali può considerarsi, ai fine della contemporanea iscrizione, come un corso di specializzazione?

Sì.

13. È possibile l’iscrizione a due scuole a ordinamento speciale?
Sì, è possibile. L’ipotesi è espressamente disciplinata dal D.M. 930/2022, art. 2, comma 9.

14. In che modo si rapporta la nuova normativa con la legge che prevedeva la contemporanea iscrizione università-conservatorio (art. 29, c. 21, della legge 240/2010 e D.M. 28/09/2011)? Inoltre, permane il limite dei 90 CFU complessivi per anno come attività formative svolte dallo studente?

La legge 33/2022 ha abrogato la precedente normativa concernente la contemporanea iscrizione ad un corso universitario ed altro corso delle istituzioni AFAM. Si precisa, infatti, che il limite dei 90 CFU/CFA – previsto dalla precedente normativa – è stato eliminato, atteso che nella legge 33/2022 e nel decreto ministeriale 933/2022 non viene posto alcun limite numerico all’acquisizione di crediti nel corso di un anno. La normativa vigente propone una nuova articolazione dei percorsi formativi paralleli, senza porre alcun vincolo se non quanto espressamente previsto.

Lo studente già iscritto può beneficiare del nuovo sistema e, conseguentemente, non essere più vincolato al numero massimo di 90 CFU/CFA.

15. Le Università hanno rappresentato difficoltà ad adeguare la propria regolamentazione interna per consentire l’iscrizione degli studenti al secondo corso di studi. Ciò premesso, quali soluzioni possono essere adottate per la concreta applicabilità delle norme per l’a.a. 2022-23?

Premesso che la doppia iscrizione è consentita anche nelle more delle modifiche dei regolamenti didattici, il Ministero suggerisce di inserire nei regolamenti didattici di ateneo la precisazione che: “a decorrere dall’anno accademico 2022-2023 è consentita la contemporanea iscrizione degli studenti a due corsi di studio secondo quanto previsto dalla legge n. 33 del 12 aprile 2022 e dai relativi decreti attuativi”. Trattandosi di una modifica del regolamento didattico prevista da una norma imperativa, non sarà necessario sottoporre il regolamento all’approvazione ministeriale. L’inserimento della suddetta precisazione verrà verificata in occasione delle successive modifiche regolamentari.

16. Se nel piano di studi sono presenti attività formative che lo studente sceglie all’interno di elenchi e/o se lo studente intende iscriversi al secondo corso di studi prima di avere inserito nel piano di studi le attività formative a scelta del primo corso di studi, com’è possibile valutare la differenziazione per almeno i due terzi?

Per valutare la differenziazione dei 2/3, è sufficiente considerare la denominazione dell’attività formativa oppure occorre valutare anche i syllabi delle attività formative? Inoltre, suddetta differenziazione deve essere intesa sul totale dei CFU di quale dei due corsi? E, ancora, è possibile utilizzare ANS per la verifica delle dichiarazioni dello studente?

Il Ministero fornirà a breve indicazioni operative su tale specifico punto.

17. Lo studente inattivo (ossia che ha interrotto gli studi e/o non è in regola con il pagamento dei contributi nell’Ateneo di prima iscrizione) può richiedere la contemporanea iscrizione?

Lo studente ha la possibilità della contemporanea iscrizione, purché sia in regola con la prima iscrizione.

18. L’attivazione dei servizi in modalità telematica è prevista sempre nei limiti attuali?

Sì, nel rispetto di quanto normato dal D.M. 930/2022 che, sul punto, rinvia alle disposizioni del DM 289/2021, nelle quali è indicata la percentuale massima di attività formative erogate in modalità telematica.

19. Quali sono i tempi e le modalità di riconoscimento delle attività formative già sostenute? 

I tempi e le modalità di riconoscimento delle attività formative rientrano nell’autonomia regolamentare dell’Ateneo, purché siano rispettati gli obiettivi formativi dei corsi di studi per i quali è richiesta la contemporanea iscrizione.

20. Fermo restando il vincolo della differenziazione dei 2/3 delle attività formative, è possibile riconoscere ai fini della carriera di un corso di studi un’attività svolta (o comunque riconosciuta) nell’altro corso di studi a cui si è iscritti?

Il riconoscimento è consentito nei limiti di quanto previsto dall’art. 5 del D.M. 930/2022 (oppure dall’art. 4 del D.M. 933/2022), purché permangano le condizioni per la contemporanea iscrizione.

21. È possibile la contemporanea iscrizione a un secondo corso di studi a frequenza obbligatoria da parte di uno studente fuori corso o di un lavoratore pubblico iscritto al percorso PA 110 e lode?

Sì, purché non sia in condizione di studente “inattivo” (studente che non sia in regola con l’iscrizione al primo corso di studi).

22. Sono previste modifiche alla tabella “NUMEROSITÀ DI RIFERIMENTO E MASSIME DI STUDENTI E RELATIVI RAGGRUPPAMENTI” prevista dall’allegato d del D.M. 1154 del 14/10/2021, ai fini della definizione della docenza minima necessaria? 

No.

23. Ai fini della contemporanea iscrizione, la legge si applica agli iscritti al I anno di corso di studi nell’a.a. 2022/23 oppure in linea più generale a tutti gli iscritti?

È possibile la contemporanea iscrizione a decorrere dall’a.a. 2022/23 per lo studente a qualunque anno di corso sia iscritto.

24. Nel caso di corsi di studi internazionali che rilasciano un doppio diploma e aperti solo a determinate categorie o curricula, come si applica la contemporanea iscrizione?

Allo studente che non partecipa alla mobilità, conseguendo solo un titolo, è permessa la contemporanea iscrizione. Allo studente che partecipa alla mobilità, conseguendo già un doppio titolo, non è consentita la contemporanea iscrizione.

25. Lo studente iscritto a un percorso Joint / Double degree è escluso dalla contemporanea iscrizione?

Lo studente iscritto a un percorso Joint degree non è escluso dalla possibilità di contemporanea iscrizione, mentre lo studente iscritto a un percorso Double degree è escluso dalla possibilità di contemporanea iscrizione.

L’art. 2, comma 7, del D.M. 930/2022 recita: “Nel caso di iscrizione ai corsi di studio internazionali che portino al conseguimento di titoli doppi, multipli o congiunti con Atenei esteri, e titoli congiunti rilasciati nel caso di corsi di studio interateneo nazionali, si applica esclusivamente la normativa vigente in materia”.

26. In che modo saranno gestiti i periodi di studio all’estero per i due corsi di studi?

La mobilità all’estero (ad es. Erasmus) sarà organizzata secondo la regolamentazione interna agli Atenei.

27. Nel caso di prima iscrizione in un’università estera e di seconda iscrizione in un’università italiana, è possibile accedere ai benefici in materia di diritto allo studio in Italia?

Sì, purché l’interessato mantenga le condizioni che consentono il conseguimento dei benefici per il diritto allo studio nel corso svolto in Italia.

28. Le attività riconosciute nell’altro Ateneo, in quanto svolte durante il percorso a seguito dell’istanza di contemporanea iscrizione, rientrano nel merito richiesto per l’accesso alle agevolazioni economiche?

Le attività, se sono riconosciute, valgono a tutti gli effetti.

29. Se uno studente si iscrive a due corsi dello stesso e/o differente ateneo, l’esonero si applica a una sola iscrizione, anche se sono rispettati i requisiti per entrambe, oppure ad entrambi i corsi di studio?

La normativa prevede l’esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica – in presenza dei requisiti previsti – a entrambe le iscrizioni.

30. Per i benefici derivanti dal diritto allo studio lo studente deve scegliere il primo corso di laurea al quale è iscritto o può optare per il secondo corso di laurea al quale intende iscriversi?

Lo studente iscritto ad un corso di studio, che usufruisce dei benefici per il diritto allo studio, non può scegliere il successivo corso di studio cui eventualmente si iscrive per usufruire dei medesimi benefici (art. 7, comma 1, secondo periodo del DM 930/2022).

Qualora uno studente iscritto ad un corso di studio non abbia usufruito dei benefici per il diritto allo studio, può chiedere i medesimi benefici (mai richiesti) per il secondo corso di studio.