COSA SUCCEDE AL SUPPLENTE SE IL TITOLARE RIENTRA IN SERVIZIO IL 23 DICEMBRE E SI RIASSENTA DAL 7 GENNAIO ?

Una docente di ruolo, assente per malattia dal 1 settembre 2024 e sino al 22 dicembre, ha il 23 dicembre, primo giorno di inizio delle vacanze natalizie, di essere a disposizione della scuola in tal modo rientrando in servizio per attività funzionali all’insegnamento e non per effettuare lezione.

La stesssa docente, causa problemi di salute, presume che difficilmente il 7 gennaio riprenderà servizio e presenterà nuovo certificato medico.

Orbene, la scuola, ove presta servizio, le avrebbe chiesto di coprire con un certificato medico anche il periodo dal 23 dicembre al 6 gennaio per evitare che la supplente non abbia diritto a continuare la supplenza.

Evidentemente, la scuola non ha una buona conoscenza della normativa relativa alle supplenze.

Infatti, riteniamo opportuno, per meglio chiarire la situazione,  evidenziare le condizioni che permettono di ottenere la conferma della supplenza, ai sensi dell’art. 13/12 dell’OM 88 2024:

  • la conferma del contratto si ha quando un periodo di assenza del titolare è seguito da un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni (es: docente assente sino al 22 dicembre: comunica che rientra in servizio dal 23 dicembre – quando inizia la sospensione delle lezioni per le vacanze – comunicando che è a disposizione della scuola. Lo stesso docente  si riassenta, dal 7 gennaio, quando iniziano le lezioni);
  • il supplente ottiene la conferma della supplenza, quindi non si scorrono nuovamente le graduatorie, tuttavia il contratto inizia dalla ripresa delle lezioni; per restare nell’esempio sopra riportato da giorno 7 gennaio;
  • la conferma spetta indipendentemente dalle cause giustificative dell’assenza del titolare;
  • la conferma spetta anche nel caso in cui il docente titolare rientri in servizio dal 23 dicembre al 6 gennaio (stando all’esempio sopra riportato), periodo in cui non andrà in classe ma potrà svolgere, se calendarizzate, attività funzionali all’insegnamento;
  • la conferma non spetta qualora il docente titolare rientri fisicamente in classe anche per un solo giorno (stando sempre al summenzionato esempio, qualora il titolare rientri fisicamente in classe il 21 dicembre, pur riassentandosi il 7 gennaio).

Caso diverso, si avrebbe se il 20 dicembre  la titolare avesse ripreso effettivo servizio, quindi  fisicamente in classe, interrompendo (anche per un solo giorno) la continuità della supplente, in tal caso solamente  non spetterà la conferma del contratto, con conseguente nuovo scorrimento delle GI. Qualora, invece, il 23 dicembre, che rappresente l’inizio della sospensione delle lezioni, ossia delle vacanze natalizie, la docente titolare, come nell’esempio sopra riportata, abbia comunicato la disponibilità  alla scuola, senza riprendere fisicamente attività di insegnamento, alla supplente spetta la conferma in parola.