Come è noto, il personale della scuola ha diritto, nel triennio di riferimento, a 9 mesi di malattia retribuiti al 100%, ulteriori 3 mesi pagati al 90% e restanti 6 mesi pagati al 50% (totale 18 mesi), dopo tale periodo si viene sottoposti a visita medica collegiale per l’accertamento della idoneità fisica all’impiego.
Le scuole, e in generale tutta la P.A., stanno disponendo il collocamento in malattia d’ufficio del personale della scuola rientranti nella categoria dei “lavoratori fragili”, per cui molte preoccupazioni hanno destato i periodi di assenza ove computati nei periodi di malattia di cui sopra.
Finalmente il Governo ha deciso, con un emendamento al “Decreto Agosto” (Decreto Legge 104/2020-manca ora il voto finale della Camera dei Deputati che dovrà avvenire entro il 13 ottobre, termine ultimo entro cui il Decreto deve essere convertito in Legge pena la sua decadenza), che i periodi di assenza dovuti a COVID 19 (sia malattia d’ufficio che quarantena) non sono da ricomprendere nei periodi sopra menzionati.
L’art. 26 comma 1 del testo approvato dal Senato modifica l’art 87 del D.L. 18/2020 stabilendo che
” Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile nel periodo di comporto” [In giallo la parte aggiunta dall’art. 26″ ha quindi sottratto i predetti periodi di malattia dal computo dei 18 mesi di assenza sopra riportati.
Tale norma esclude, anche, i suddetti periodi dal computo della durata massima del cosiddetto periodo di comporto (periodo oltre il quale il lavoratore in malattia non ha più diritto alla conservazione del posto di lavoro).
Il testo approvato dal Senato prevede l’estensione della misura fino al 15 ottobre 2020. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020 questi lavoratori fragili di norma svolgeranno la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (ove il medico ASL decida per tale soluzione).
Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce di tali benefici, per la sostituzione sono stanziati 54 milioni di euro per l’anno 2020.