Nella G.U. Serie Generale n. 266 del 14 novembre è stata pubblicata la Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 123/2023 (cd. Decreto Caivano), recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.
Il capo III contiene disposizioni in materia di offerta educativa.
In particolare, l’articolo 10 riguarda interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno, la cosiddetta «Agenda Sud», l’articolo 10 bis concerne l’abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno, l’articolo 11 il potenziamento del Piano asili nido fascia di età 0-2 anni e l’articolo 12 disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell’obbligo scolastico.
Obbligo scolastico
Con riferimento all’art. 12, questo sostituisce integralmente l’articolo 114 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297). Questo il nuovo testo:
Art. 114 (Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione)
1. Al fine di garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il sindaco, mediante accesso all’Anagrafe nazionale dell’istruzione (ANIST) istituita ai sensi dell’articolo 62-quater del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell’adempimento dell’obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.
2. Nelle more dell’attivazione dell’ANIST, ai medesimi fini di cui al comma 1, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, ai fini del comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono
assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione
dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.
5. In caso di violazione dell’obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell’adempimento dell’obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l’istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall’ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell’obbligo di istruzione di cui al comma 4.
6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all’articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516, e all’articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Altre modifiche riguardano il codice penale, con l’introduzione dell’art. 570-ter, che così recita:
Art. 570-ter (Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minori)
Il responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell’articolo 114, comma 1 del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, é punito con la reclusione fino a due anni.
Il responsabile dell’adempimento dell’ obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell’articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, é punito con la reclusione fino a un anno.
Quando acquisisce la notizia dei reati di cui all’articolo 570-ter del codice penale, il pubblico ministero ne informa senza ritardo il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell’articolo 336 del codice civile.
L’articolo 731 del codice penale é abrogato.
Infine, vengono apportate modifiche al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85:
a) all’articolo 2, comma 2, lettera d), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 3-bis»;
b) all’articolo 2, dopo il comma 3 é inserito il seguente:
«3-bis. Non ha altresì diritto al trasferimento dell’Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l’adempimento dell’obbligo di istruzione nell’ambito del patto per l’inclusione»;
c) all’articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 3, é inserito il seguente: «3-bis. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per il reato di cui
all’articolo 570-ter del codice penale, nonché alla sentenza definitiva adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell’articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice, consegue la sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.»;
2) al comma 4, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3 e 3-bis »;
3) al comma 5, le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 3 e 3-bis».
4-bis. All’attuazione delle previsioni di cui al comma 3-bis dell’articolo 2 del decreto-legge n. 48 del 2023, introdotto dalla lettera b) del comma 4 del presente articolo, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
LA LEGGE PREVEDE ANCHE:
- personale ata
Le istuzioni scolasche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia individuate nell’ambito del piano “Agenda Sud” (DM 176/23) sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell’INVALSI, sono autorizzate ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023. - Potenziamento organico docenti 2023/24 scuole inserite nei progetti pilota di “Agenda sud”
Al fine di potenziare l’organico dei docenti per l’accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud», è autorizzata per l’anno scolastico 2023/2024 la spesa di 3.333.000 euro per il 2023 e 10.000.000 euro per il 2024. - Incremento del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa
A decorrere dall’a.s. 2023/24 il FMOF è incrementato di 6 milioni di euro. Tali risorse devono essere impiegate con le seguenti finalità
a) contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolasstiche in aree a forte rischio di abbandono, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell’INVALSI
b) ampliare l’offerta formativa delle medesime istituzioni scolastiche mediante l’attivazione di progetti specifici, anche in ambito extracurricolare, con l’eventuale coinvolgimento degli atori sociali e istituzionali dei territori interessati
c) valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche sopra indicate che garantiscono nell’interesse degli alunni e degli studenti, la continuità didattica. A tal fine una quota pari a 3 milioni di euro è riservata ai docenti a tempo indeterminato secondo criteri che tengano conto degli anni di permanenza nella stessa istituzione scolastica. I docenti in sovrannumero negli anni di riferimento, destinatari di mobilità d’ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata, non rientrano nella esclusione dalla valorizzazione. - Per l’a.s. 2023/24, i criteri di riparto delle suddete risorse sono oggeto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della Contratazione Collettiva Nazionale Integrativa.
Punteggio aggiuntivo in sede di mobilità
Ai docenti che
– operano nelle scuole collocate in aree a forte rischio di abbandono, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti ,
– per tre anni non presentano domanda di mobilità territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione
– non abbiano accetato il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso, è atribuito al termine del triennio effettivamente svolto, un punteggio aggiuntivo nella misura individuata dalla contratazione colleettiva nazionale, per la mobilità volontaria e d’ufficio, per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, nonché ai fini delle graduatorie d’istituto. Rientrano nell’applicazione della misura i docenti in sovrannumero negli anni presi in considerazione ai fini dell’applicazione stessa, destinatari di mobilità d’ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata.
– Abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno – «Agenda Sud»
A partire dall’anno scolastico 2024/2025, i dirigenti degli uffici scolastici regionali, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione, site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesto di disagio giovanile o caraterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, possono
derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal DPR 81/09, nei limiti dell’organico dell’autonomia assegnato a livello regionale.