Nella giornata di ieri è stato pubblicato in G.U. il D.L. n.,71 del 31 maggio 2024, n. 71- clicca e scarica- approvato dal Consiglio dei Ministri (n. 82 del 24 Maggio 2024), concernente “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di Università e ricerca“.
Il Capo II (Disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità), introduce nuove norme in materia scolastica
In particolare:
Art. 6 (Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità).
Viene previsto che per il conseguimento del titolo di sostegno inn aggiunta ai percorsi TFA, Atenei con o senza l’INDIRE, organizzano corsi di 30 CFU per i triennalisti negli ultimi cinque anni (cioè che hanno insegnato su posto di sostegno senza titolo) per conseguire detta specializzazione, costi, fabbisogno, organizzazione da definire con DM MIM di concerto con MUR, comunque fino al 31 dicembre 2025.
Art. 7 (Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i possessori di titolo conseguito all’estero, in attesa di riconoscimento).
Ai percorsi accedono di diritto i soli docenti già specializzati all’estero che hanno presentato domanda di riconoscimento del titolo o attivato un contenzioso per il mancato riconoscimento entro i termini previsti e rinunciano al contenzioso.
Art. 8 (Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno).
Con il prossimo anno scolastico, mediante modifica al regolamento delle supplenze, al fine di garantire la continuità didattica degli alunni destinatari di ore di integrazione scolastico di sostegno, viene prevista la conferma del supplente dell’anno precedente su richiesta della famiglia e a seguito consenso del dirigente scolastico (chiamata diretta) se il supplente insiste nella graduatoria utile.
Il Capo III (Disposizioni urgenti per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025) prevede misure per il regolare avvio del nuovo anno scolastico
In particolare:
Art. 10 (Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente per l’anno scolastico 2024/25).
Gli idonei del concorso 2016 iscritti nelle graduatorie di merito con riserva, anche se assunti e licenziati e depennati stipulano un contratto a tempo determinato e sono confermati nei ruoli entro il 30 giugno 2025 se conseguono l’abilitazione attraverso i 30 CFU nei corsi attivati dagli atenei a cui sono ammessi.
Sono confermati nei ruoli gli idonei del concorso 2020 che hanno superato gli scritti nelle sessioni suppletive svolte a cause della pandemia.
Con tale norma si intende mettere fine a un contenzioso di questi docenti prima assunti e poi licenziati
Art. 14 (Disposizioni in materia di durata del servizio all’estero del personale della scuola).
La proroga di permanenza all’estero è riferita al personale che si trova al sesto anno nelle SEU e a l quinto anno nelle SCI.
Il personale in servizio nelle SEU entro 15 giorni deve scegliere se accettare la proroga. Il personale in servizio nelle SCI ha tempo per decidere fino all’ultimo giorno di quest’anno scolastico.
Chi opta per la proroga deve potere assicurare fino a 7 anni di servizio, cioè se accetta la proroga ma deve essere collocato d’ufficio in pensione prima del raggiungimento di complessivi 7 anni all’estero per raggiunti limiti di età, in caso non verrà prorogato.