DECRETO MILLEPROROGHE: APPROVATO EMENDAMENTO PER RICORRENTI CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI 2017

Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio nel proseguire  l’esame del ddl n. 452 di conversione in legge del decreto-legge n. 198/2022 in materia di proroga dei termini legislativi,hano  approvato l’emendamento 5.20 che qui si riporta:

5.20 (testo corretto)

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

        “11-bis. Ai fini della proroga della graduatoria del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 oltre l’anno scolastico 2022/23, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione allo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale anche per prevenire le ripercussioni sull’Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

        a) abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, successivamente caducato;

            b) abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato superamento della prova orale del predetto concorso.

        11-ter. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-bis, il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i soggetti di cui al comma 11-bis, lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa;  per i soggetti di cui al comma 11-bis, lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10.

        11-quater. I soggetti che hanno superato la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-bis sono inseriti in coda nella graduatoria finale e successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento della vigente graduatoria di merito.

        11-quinquies. All’attuazione della procedura di cui al comma si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di cui al comma 11-bis determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l’onere dell’attività di formazione e della procedura selettiva.

        11-sexies. Alle immissioni in ruolo si provvede con le assunzioni autorizzate per effetto dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

E’ stato approvato anche  l’emendamento 5.21 (identico al precedente) che qui si riporta:

5.21

All’articolo 5, dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

        “11-bis. Ai fini della proroga della graduatoria del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 oltre l’anno scolastico 2022/23, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione allo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale anche per prevenire le ripercussioni sull’Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

        a)         abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, successivamente caducato;

            b)         abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato superamento della prova orale del predetto concorso.

        11-ter. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-bis, il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i soggetti di cui al comma 11-bis, lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-bis, lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10.

        11-quater. I soggetti che hanno superato la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-bis sono inseriti in coda nella graduatoria finale e successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento della vigente graduatoria di merito.

        11-quinquies. All’attuazione della procedura di cui al comma si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di cui al comma 11-bis determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l’onere dell’attività di formazione e della procedura selettiva.

        11-sexies. Alle immissioni in ruolo si provvede con le assunzioni autorizzate per effetto dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

I due emendamenti approvati, con la successiva conversione  in legge del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, determinerebbero (se non ci saranno sorprese dell’ultim’ora)  l’obbligo per il Ministro dell’Istruzione e del Merito, di adottare, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, un procedimento teso a stabilire le  modalità di partecipazione allo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale da riservare a coloro che hanno partecipato al concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2017.

DESTINATARI DELL’EMENDAMENTO: 

Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso 2017 che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

 1) abbiamo in atto un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;
2) abbiano in atto  un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso.
3) Docenti che hanno superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, successivamente “caducato”;

In ogni caso al corso intensivo di formazione potranno partecipare coloro che superano una prova scritta oppure orale, e precisamente:

—  Relativamente al punto 1 di cui sopra : superino, con un punteggio di almeno 6/10 una prova scritta COMPUTER-BASED, A RISPOSTA CHIUSA; 

—  Relataivamente al punto 2 di cui sopra: superino, con un punteggio di almeno 6/10 una prova orale 

—  Relativamente al punto 3 di cui sopra: superino prevedibilmente anch’essi una prova orale con almeno 6/10

Tutti coloro che superano la prova scritta oppure orale saranno ammessi al corso intensivo di formazione che si conclude, comunque, con un esame finale.

Chi supera l’esame finale sarà inserito in coda nella graduatoria finale e successivamente immesso in ruolo a seguito dello scorrimento della vigente graduatoria di merito del concorso nazionale del 2017. In sostanza l’assegnazione potrà avvenire su base nazionale. 

Il suddetto decreto del Ministro dell’istruzione e del merito determinerà il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l’onere dell’attività di formazione e della procedura selettiva.

Nell’emendamento approvato non è al momento previsto quale potrebbe essere la percentuale dei posti liberi da destinare a detti aspiranti ( si parla del 40%).