Il 30 dicembre 2023 in G.U, è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2023, n. 215 – Disposizioni urgenti in materia di termini normativi- meglio noto come Decreto Milleproroghe
Tale provvedimento prevede alcune novità per la scuola, a cominciare dall’aggiornamento delle graduatorie provinciale per le supplenze oltre al dimensionamento scolastico e agli esoneri e ai semiesoneri.
All’articolo 5 (comma 2) viene previsto che: Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2, comma 4-ter, recante disciplina in deroga delle procedure di istituzione di graduatorie e conferimento di supplenze, le parole: «e 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026» e le parole: «il successivo aggiornamento e rinnovo biennale» sono sostituite dalle seguenti: «i successivi aggiornamenti e rinnovi biennali».
In sostanza si prevede che, anche per l’anno scolastico 2024/2025 le procedure di conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo siano disciplinate con ordinanza del Ministro dell’istruzione. Quindi niente nuovo regolamento con la quasi sicurezza che, salvo poche modifiche, il testo rimarcherà quello che ha disciplinato la presentazione delle domande per il biennio 2022/2023 e 2023/2024
Ma non solo, proprio l’inciso “il successivo aggiornamento e rinnovo biennale” viene sostituito con “i successivi aggiornamenti e rinnovi”, con ciò stabilendo che l’aggiornamento previsto nel 2024, avrà validità “annuale” per il solo anno scolastico 2024/2025 ? Questo uno dei punti che dovrà essere chiarito. Sarebbe paradossale costringere i docenti a rinnovare la domanda sia per il 2024/25 che per il 2025/26
Tanto perchè non essendo stato emanato il nuovo regolamento, che doveva innovare la presentazione delle domande e le modalità di conferimento delle supplenze (il cui iter di approvazione è in corso di definizione, per cui non si farebbe in tempo per l’a.s. 2024/2025 ad emanarlo), il d.l. stabilisce che per l’a.s. 2024/2025 verrà emanata una ordinanza ministeriale che ricalcherà la precedente disciplinando la materia per un solo anno (?) e che nel 2025 si dovranno ripresentare le domande (?)
Insomma, siamo di fronte a un vero pasticcio, con il rischi di una sottoposizione dei docenti a una vera e propria “angheria burocratica” determinata dalle inefficienze ministeriali.
Esoneri e semiesoneri dall’insegnamento
A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, la facoltà di richiesta della concessione dell’esonero o del semi esonero dall’insegnamento di cui al comma 83-bis è riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti parametri, criteri e modalità per l’individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche di cui al primo periodo, ovvero affidate in reggenza, che possono avvalersi della predetta facoltà, nel rispetto del limite di spesa di 14,48 milioni di euro per l’anno 2024 e di 13,82 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
Dimensionamento Scolastico
Al comma 3 si legge: ‘Al fine di garantire l’attuazione alla riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83-bis sono inseriti i seguenti: «83-ter. In deroga ai termini previsti dall’articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, per il solo anno scolastico 2024/2025 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Fermi restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definiti, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 127 del 30 giugno 2023, le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell’articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge n. 98 del 2011.
In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per l’anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall’insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-quater. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.