DECRETO MINISTERIALE DI REVISIONE TITOLI DI ACCESSO CLASSE DI CONCORSO A-26 Matematica- A-28 Matematica e Scienze

Emanato nuovo decreto ministeriale relativo ai titoli di accesso per le classi di concorso A026 E A028

Gli esami e i CFU richiesti dal presente provvedimento possono essere conseguiti tramite corsi di laurea (di vecchio ordinamento, specialistica, magistrale, a ciclo unico) e tramite corsi singoli universitari. Non sono computabili i CFU conseguiti tramite la tesi di laurea.

Inoltre, coloro che, in possesso di laurea, devono integrare il loro piano di studi, sostengono, per ciascuna annualità richiesta, esami di nuovo ordinamento da 12 CFU, con la stessa denominazione o con la denominazione a essa rapportabile come definita dall’Autorità accademica e nei corrispondenti SSD previsti per le lauree. Per ogni esame semestrale deve essere sostenuto un esame da 6 CFU.

Quando nella tabella A, nella colonna rubricata “Titoli di accesso Lauree magistrali”, è indicata una specifica classe di laurea magistrale, costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso anche la laurea specialistica e la laurea di vecchio ordinamento ad essa corrispondenti ai sensi delle equiparazioni stabilite dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 9 luglio 2009, anche nel caso in cui tali lauree non siano espressamente menzionate nelle corrispondenti colonne.

Qualora una laurea di vecchio ordinamento trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 9 luglio 2009, sarà compito dell’Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe di laurea magistrale è equiparato il titolo di studio posseduto.

Sono fatti salvi i diritti di partecipazione alle procedure concorsuali, ai percorsi abilitanti e ai percorsi di specializzazione sul sostegno, nonché i diritti di accesso alle graduatorie per il conferimento delle supplenze di coloro che, all’entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259. 

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