Le scuole stanno acquisendo i dati per la definizione degli organici per l’a.s. 2021/2022. Nelle more, stanno ritenendo opportuno iniziare la predisposizione delle graduatorie interne per l’individuazione di eventuale situazioni di soprannumerarietà che dovesse verificarsi a seguito dei nuovi organici.
Il CCNI relativo alla mobilità ha valore triennale ed è stato sottoscritto il 6 marzo 2019 (dall’a.s. 2019/2020 al 2021/1922) con possibilità di revisione annuale, a richieste delle parti (Miur oppure OO.SS. cosiddette rappresentative) .
Per il prossimo anno, quindi, non dovrebbero esserci modifiche al CCNI per cui le norme stabilite il 6 marzo 2019 sono da intendersi confermate anche per l’a.s. 2021/2022
Per la problematica che ci interessa occorre premettere e precisare che il CCNI relativo alla mobilità triennale, sottoscritto il 6 marzo 2019, all’art.19 stabilisce che il dirigente scolastico provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle relative graduatorie comprendenti gli insegnanti titolari su scuola e, ancora, così prosegue, il dirigente scolastico formula le predette graduatorie tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.
In sostanza, quindi:
a) le graduatorie devono essere definite entro il 15 giorno successivo alla scadenza delle domande di mobilità;
b) i titoli valutabili sono quelli posseduti alla data di scadenza della domanda di mobilità.
Ora, seppur possiamo capire “la programmazione” della procedura, appare evidente che le schede di rilevazione che vengono compilate dal personale sono comunque soggette a possibili modifiche (si pensi per esempio a titoli relativi alle precedenze legge 104 acquisibili sino alla data di scadenza della domanda di mobilità).
Riportiamo, comunque, alcuni quesiti che annualmente vengono riproposti e che riguardano la compilazione della scheda- DELLA QUALE SI ALLEGA UN FAC-SIMILE – SCHEDA-INDIVIDUAZIONE-DOCENTI-SOPRANNUMERARI_A.S.-2021-22
DOMANDA
CHI E’ TENUTO A COMPILARE LA SCHEDA E DOVE DEVO PRODURLA ?
RISPOSTA
Tutti i docenti a tempo indeterminato, titolari della scuola ove prestano servizio, devono produrre la scheda. Come è noto a seguito della abrogazione della titolarità su ambito tutti i docenti sono NUOVAMENTE TITOLARI DELLA SCUOLA. I docenti, però, che sono in assegnazione provvisoria o in utilizzazione devono inviare, direttamente e non tramite la scuola di servizio, la scheda alla scuola in cui sono titolari (anche se trattasi di scuola ubicata in altra provincia).
DOMANDA
SE SONO STATO IMMESSO IN RUOLO DAL 1.9.2020 DOVE DEVO PRODURRE LA SCHEDA ?
RISPOSTA
la sede assegnata all’atto della nomina in ruolo è sede definitiva, per cui va presentata nell’attuale scuola di servizio
DOMANDA
SONO DOCENTE TITOLARE SU POSTI DI POTENZIAMENTO, VIENE COMPILATA UNA GRADUATORIA DIVERSA PER NOI ?
RISPOSTA
Non esistono docenti titolari su posti di potenziamento. Tutti i docenti sono titolari dell’ORGANICO DELL’AUTONOMIA DELLA SCUOLA (SIA DOCENTI CURRICULARI CHE DI SOSTEGNO). Solo per i docenti di sostegno è compilata una graduatoria a parte. Viene compilata una graduatoria a parte anche per l’individuazione del soprannumerario sui posti per l’istruzione dell’età adulta, le scuole serali, le sedi ospedaliere e carcerarie che manterranno ancora organici distinti. Ebbene anche precisare che per i posti di sostegno: nella scuola dell’infanzia, primaria e di I grado si stilerà una graduatoria per ogni tipologia di posto di sostegno (quindi graduatorie distinte), mentre per la scuola di II grado la graduatoria sarà unica attesa la soppressione delle aree disciplinari.
DOMANDA
STO CONSEGUENDO UN MASTER BIENNALE E DEVO FARE L’ESAME A FINE MARZO 2021, COME FACCIO AD INSERIRLO NELLA SCHEDA
RISPOSTA
Abbiamo già detto che è inutile la compilazione in questo momento della scheda, proprio per la situazione segnalata. In questo caso, laddove la scuola non receda dalla richiesta, consigliamo di attribuirsi il punteggio e dichiarare che è in corso di conseguimento il master in modo tale da sciogliere la riserva non appena sarà sostenuto l’esame finale del biennio (attenzione, però, ciò deve avvenire ENTRO LA DATA DI SCADENZA DELLA DOMANDA DI MOBILITA’)
DOMANDA
NELLA DOMANDA DI MOBILITA’ TUTTO IL SERVIZIO, DI RUOLO E NON DI RUOLO, MI VIENE VALUTATO A PUNTI 6 PER OGNI ANNO, SENZA DECURTAZIONE, AVVIENE COSI’ ANCHE PER LA GRADUATORIA DEI SOPRANNUMERARI, PER CUI MI DEVO ATTRIBUIRE PUNTI 6 INDICANDOLO AL PUNTO PRIMO DELLA SCHEDA ?
RISPOSTA
Per la graduatoria dei soprannumerari la valutazione del servizio avviene in forma diversa. Il servizio di ruolo, anche quello retrodatato ai fini giuridici, ma coperto da effettivo servizio – anche se durante il periodo di retrodatazione si era supplente annuale (ovviamente in tal caso non può essere valutato il periodo nuovamente come non di ruolo)- viene valutato punti 6, CON ESCLUSIONE PERO’ DELL’A.S. 2020/2021, mentre il servizio pre ruolo si valuta diversamente dalla mobilità a domanda: i primi 4 anni di servizio si moltiplicano x 3; i successivi anni si moltiplicano x 2.
Se quindi ho prestato 9 anni di servizio non di ruolo, avrò la seguente valutazione
Primi 4 anni x punti 3 = 12
Restanti 5 anni x punti 2 = 10
Totale punti 22
DOMANDA
SONO UNA DOCENTE DI RUOLO NELLA SCUOLA PRIMARIA DAL 1.9.2018, ED HO OTTENUTO IL PASSAGGIO DI RUOLO, PROVENENDO DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DOVE VANTO ANCHE SERVIZIO NON DI RUOLO, COME DEVE ESSERE CALCOLATO IL MIO SERVIZIO ?
RISPOSTA
Al fine di dare una risposta esaustiva, è bene considerare tutte le fattispecie e secondo l’ordine e il grado di scuole, in modo che la risposta possa valere per tutti i casi possibili.
DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA PRECEDENTEMENTE TITOLARI NELLA SCUOLA PRIMARIA OVVERO CHE, VICEVERSA, ERANO TITOLARI NELL’INFANZIA E HANNO OTTENUTO IL PASSAGGIO NELLA PRIMARIA
In questi casi, gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola primaria, anche se si è ottenuto il passaggio nell’infanzia, ovvero viceversa con passaggio da infanzia a primaria, si valutano tutti a 3 punti per ogni anno e per tutti gli anni nella scuola primaria o viceversa, senza decurtazione, mentre il servizio non di ruolo prestato nel precedente ruolo è soggetto alla decurtazione.
Ossia, indifferentemente se provengo dalla scuola dell’infanzia e sono nella primaria, ovvero sono ora titolare nell’infanzia e provengo dalla primaria, la valutazione del servizio di ruolo è interamente riconosciuto a 3 punti, mentre il pre-ruolo viene valutato come nella risposta precedente (con decurtazione)
SE PRENDIAMO IN ESAME IL CASO SOTTOPOSTO
La nostra docente della primaria che dal 1.9.2019 ha ottenuto il passaggio di ruolo dall’infanzia vantava nel precedente ruolo (della scuola dell’infanzia) 8 anni di ruolo e 5 di pre ruolo. (Attenzione la situazione può essere anche inversa, cioè, dalla primaria passaggio all’infanzia)
Si ha il seguente calcolo:
Servizio di ruolo nella primaria dal 1.9.2019 anni 1 x punti 6 = PUNTI 6
Ruolo prestato nell’infanzia anni 8 x punti 3 = PUNTI 24
(VALUTAZIONE INTERO SERVIZIO A PUNTI 3)
Pre-Ruolo prestato nell’infanzia anni 5 di cui: 4 anni x punti 3 = PUNTI 12
1 anno x punti 2 =PUNTI 2
TOTALE PUNTI 44
Tale calcolo è identico se ottengo il passaggio inverso (da primaria ad infanzia). Lo stesso calcolo si fa anche se si ottiene il passaggio da scuola media a scuola superiore o viceversa.
DOMANDA
SONO UNA DOCENTE DI SCUOLA MEDIA CHE HO OTTENUTO IL PASSAGGIO DI RUOLO DALLA PRIMARIA ALLA SCUOLA MEDIA CON DECORRENZA 1.9.2018. VANTO ANNI 5 DI SERVIZIO DI RUOLO NELLA SCUOLA PRIMARIA E ALTRETTANTI NON DI RUOLO
RISPOSTA
Il caso proposto è diverso dal passaggio da infanzia a primaria o viceversa oppure da media a superiore, o viceversa, ci troviamo di fronte a passaggio da un ordine di scuola all’altro.
Per i docenti della scuola secondaria, il servizio di ruolo prestato nella scuola primaria e dell’infanzia, non potrà essere valutato interamente a punti 3 ma occorrerà sommarlo all’eventuale servizio pre ruolo svolto nella scuola primaria e procedere alla valutazione con la decurtazione.
Nel caso sottoposto:
RUOLO NELLA SCUOLA SECONDARIA DAL 1.9.2018 ANNI 2 X PUNTI 6 = PUNTI 12
RUOLO E PRE-RUOLO NELLA SCUOLA PRIMARIA SI SOMMANO QUINDI
ANNI DI RUOLO PRIMARIA 5 + ANNI PRE RUOLO PRIMARIA 5= ANNI 10
DI CUI:
ANNI 4 X PUNTI 3 = = PUNTI 12
RESTANTI ANNI 6 X PUNTI 2 = PUNTI 12
TOTALE PUNTEGGIO PUNTI 36
PRECISIAMO
Anche se il passaggio di ruolo fosse avvenuto dall’infanzia alla scuola secondaria di primo o secondo grado, si sarebbe effettuato lo stesso metodo di valutazione. Come lo stesso metodo si ha se si passa ovviamente dalla primaria alla scuola secondaria di secondo grado.