La provincia di Foggia è stata interessata per l’a.s. 2025/2026 a provvedimento di dimensionamento che hanno visto accorpare scuole del primo e secondo ciclo e “lo sfaldamento” di taluni istituti comprensivi (vedi I.C.Monti Dauni”) con l’attribuzione di plessi e sezione staccate ad altre istituzioni scolastiche autonome (vedi Casalnuovo e Biccari)
Ciò posto, emerge la necessità di definire compiutamente le operazioni di individuazione del personale soprannumerario in ragione della tipologia di provvedimento adottato dalla Regione Puglia.
PARTIAMO DALL’ANALISI DEI CASI CHE SI POSSONO VERIFICARE:
FUSIONE DI DUE SCUOLE
Questa tipologia di dimensionamento, stante quanto previsto dal CCNI 2025, prevede che ove vi siano due o più istituzioni accorpate tanto che si va a costituire una nuova istituzione scolastica. in questo caso, come ovvio, si costituisce anche un unico organico in cui confluiscono tutti i docenti titolari nell’anno scolastico precedente il dimensionamento, distinti per grado/tipologia di posto/classe di concorso. In questo caso, quindi, tutti i docenti sono graduati in un’unica graduatoria ai fini della individuazione del perdente posto determinato per l’anno 2025/2026
Il personale non individuato perdente posto acquisisce la titolarità nel nuovo istituto, mantenendo anche il punteggio relativo alla continuità maturato presso la scuola di precedente titolarità.
ACCORPAMENTO DI PLESSI
Ove il provvedimento di dimensionamento vada a definire un accorpamento di singoli plessi/sedi/indirizzi di studio provenienti da una precedente scuola autonoma e che confluiscono in una diversa istituzione scolastica, tutti i docenti assegnati nell’anno scolastico precedente il dimensionamento nei plessi/sedi medesimi possono esprimere, al fine di garantire la continuità didattica, un’opzione per acquisire la titolarità nella scuola di confluenza.
I docenti assegnati nell’anno scolastico precedente su più sedi o più indirizzi di studio possono esercitare l’opzione nella sede/indirizzo dove svolgono servizio per l’intero orario settimanale o in una quota pari o superiore al 50% dell’orario stesso.
L’UST territorialmente competente, tenuto conto della scelta operata dai docenti, prima delle operazioni di mobilità procede ad assegnare la titolarità dei docenti nella istituzione scolastica che a seguito di dimensionamento ha acquisito la sede/indirizzo di opzione.
Vediamo ora cosa succede ai fini della determinazione dell’organico e, quindi, per individuare i soprannumerari.
Nella scuola che ha accorpato i plessi e in cui a seguito di opzione sono confluiti i docenti della scuola dimensionata, procede alla formulazione di un’unica graduatoria comprendente tutti i docenti optanti per tale istituzione scolastica (che mantengono il punteggio relativo alla continuità maturato presso la scuola di precedente titolarità) nonché tutti i docenti già titolari nell’istituzione scolastica medesima nel caso questa abbia conservato totalmente la precedente composizione.
INFINE ESAMINIAMO IL CASO IN CUI VIENE A CESSARE UNA INTERA ISTITUZIONE SCOLASTICA
Si verifica anche il caso di scuola che nel suo insieme cessa dal funzionamento con la conseguenza che i relativi plelssi e classi vengono a più istituti dello stesso grado,.
I docenti titolari della scuola soppressa ottengono la titolarità nei nuovi istituti secondo le seguenti modalità.
L’ufficio scolastico competente per territorio, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un’unica graduatoria comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, distinta per grado/tipologia di posto/classe di concorso, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte.
I docenti provenienti dalla scuola in cui è cessato il funzionamento, non individuati come perdenti posto, vengono assegnati sui posti delle istituzioni scolastiche risultanti dal dimensionamento in ordine di graduatoria ed in base alla preferenza espressa (mantenendo nella sede di nuova titolarità il punteggio di continuità già maturato presso la scuola di precedente titolarità).
I docenti delle istituzioni scolastiche non soppresse e/o gli ex titolari della scuola soppressa, individuati come soprannumerari, usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto all’articolo 13, punto II).
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