DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

E’  in discussione al Senato il DDL S. 1192:

“Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie”.

In questo provvedimento l’articolo 8 è dedicato alla scuola

Le misure si riferiscono a:

  1. Unificazione e razionalizzazione delle discipline di livello primario afferenti alle materie di DDL S. 1192;
  2. riassetto della normativa in materia di personale scolastico;
  3. aggiornamento e semplificazione degli adempimenti amministrativi delle scuole;
  4. riordino degli organi consultivi del Ministero dell’istruzione e del merito. Razionalizzazione e concentrazione dei poteri di vigilanza sugli enti pubblici del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione;
  5. revisione della disciplina degli organi collegiali della scuola ormai obsoleta e non più in grado di intercettare i rapporti scuola famiglia.

Capo III
DELEGHE AL GOVERNO PER LA SEMPLIFICAZIONE, IL RIORDINO E IL RIASSETTO DI DETERMINATE MATERIE DELLA NORMATIVA VIGENTE

OMISSIS

ART.8 – (Delega al Governo in materia di istruzione)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative nelle materie di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) unificazione e razionalizzazione delle discipline di livello primario afferenti alle materie di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito in un testo unico delle disposizioni legislative;
b) riassetto della normativa in materia di personale scolastico, anche mediante aggiornamento, accorpamento o soppressione di adempimenti e procedure ritenuti non più utili, nonché prevedendo interventi di deflazione del contenzioso relativo alla materia medesima;
c) riassetto, anche mediante aggiornamento, accorpamento o soppressione, degli adempimenti amministrativi delle scuole;
d) riordino e riassetto degli organi consultivi del Ministero dell’istruzione e del merito nonché razionalizzazione e concentrazione dei poteri di vigilanza sugli enti pubblici del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione;
e) fermo restando il principio dell’autonomia scolastica, revisione della disciplina degli organi collegiali della scuola, in modo da definirne competenze e responsabilità, eliminando duplicazioni e sovrapposizione di funzioni, nonché ridefinendone il rapporto con il ruolo, le competenze e le responsabilità dei dirigenti scolastici, come disciplinati dalla normativa vigente.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 3, anche su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
4. Con un unico regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le disposizioni di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1.
5. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni dei regolamenti ministeriali e interministeriali relativi alle materie disciplinate dai decreti legislativi di cui al comma 1 sono riunite in un testo unico, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario