Mentre il Ministero ha pubblicato l’Ordinanza Ministeriale con cui ha dato il via in soli 10 giorni effettivi per la presentazione delle domande di mobilità, le scuole, dal canto loro, entro 15 giorni dal 13 aprile (quindi entro il 28) devono predisporre le graduatorie di istituto al fine di individuare eventuali situazioni di soprannumerarietà rispetto all’ organico di diritto per l’a.s. 2021/2022 in corso di definizione.
Per questo motivo, i docenti vengono invitati a produrre la scheda per la valutazione dei titoli di servizio,culturali e di famiglia per predisporre le relative graduatorie di istituto
Da sempre, abbiamo consigliato a tutto il personale scolastico, di conservare la scheda già prodotto nell’a.s. precedente e, nel caso in cui non ci siano variazioni aggiungere solo 1 anno di servizio di ruolo e riconsegnare la stessa scheda.
Le situazioni, invece, per le quali la scheda va integrata possono essere diverse e riconducibili in linea di massima a:
- Con l’anno 2019/2020 si sono completati i tre anni di titolarità sulla scuola per cui occorre assegnarsi il punteggio per continuità di servizio (l’anno in corso non si conteggia per la continuità);
- Nascita di figli o variazioni anagrafiche per raggiungimento della maggiore età di figlia (l’età deve essere rapportata al 31.12.2021)
- Variazioni anagrafiche nel nucleo familiare per ricongiungimento (decesso di soggetti con cui si è chiesto il ricongiungimento nell’anno 2020, matrimonio, per cui cambia soggetto con cui ricongiungersi, separazione dal coniuge per cui varia soggetto con cui ricongiungersi, etc);
- Eventuale conseguimento di situazioni che danno diritto alla legge 104 personale o per assistenza
- Conseguimento ulteriori titoli (altra laurea, altri corsi, perfezionamenti, master, etc)
Al di là di tali situazioni la scheda non appare che possa suscitare problemi nella compilazione.
Aspetto diverso riguarda la presentazione della domanda di mobilità. In tal senso possono verificarsi diverse situazioni.
- Non si intende produrre domanda al momento entro il 13 aprile in quanto si è soddisfatti nell’attuale scuola di titolarità, ma si è avuta conoscenza di situazione di soprannumerarietà (in forma ufficiosa). RISPOSTA: Non si deve produrre domanda in quanto solo allorquando la scuola, determinato l’organico ed avendo avuto convalidato il predetto organico dall’UST provinciale di appartenenza, comunichi UFFICIALMENTE la situazione di soprannumerarietà occorrerrà produrre domanda (DOPO DEL 13 APRILE ) con la RIAPERTURA del termine per la produzione delle domande di mobilità
- Si intende comunque produrre domanda in quanto la sede di attuale titolarità non è soddisfacente. RISPOST: il docente può regolarmente produrre domanda non tenendo in alcun conto l’eventuale situazione di soprannumerarietà. Ove, poi, dopo del 13 aprile la scuola determini la situazione di soprannumerarietà e comunichi UFFICIALMENTE tale posizione giuridica, si riaprono i termini per produrre domande e, in tal caso, la domanda già prodotta verrà sostituita dalla nuova domanda con le dovute integrazioni e rettifiche (se ritenute necessarie).
COSA DIVERSA E’ LADDOVE IL DOCENTE DOPO IL 13 APRILE RICEVE COMUNICAZIONE UFFICIALE DI SOPRANNUMERARIETA’.
IN TAL CASO CI TROVIAMO DI FRONTE A UNA NUOVA SITUAZIONE GIURIDICA CHE VA TRATTATA CON LE SEGUENTI MODALITA’:
Il docente RILEVATO SOPRNNUMERARIO CHE PUO’ FARE ?
- Presentare domanda di trasferimento condizionata
- Presentare domanda di trasferimento volontaria a prescindere dal fatto che è in attesa di conoscere se è soprannumerario o meno
- Non presentare alcuna domanda
Partiamo dalla prima possibilità: Presentare domanda condizionata:
In questo caso sono obbligato a produrre domanda perché il docente si trova nella condizione di soprannumerario e la domanda è valida solo finché questa condizione permane.
COSA SIGNIFICA:
Ciò vuol dire che se durante le operazioni dei trasferimento si va a riformare un posto nella scuola di provenienza (può accadere ad esempio se un collega della stessa cdc viene trasferito altrove oppure nel caso in cui la cattedra, nel nuovo organico, venga costituita con completamento di altri istituti), il docente soprannumerario viene riassorbito nell’organico e preserva la continuità, quindi non si terrà conto della domanda di trasferimento condizionata che di fatto in automatico è annullato. Il docente per preservarsi questa possibilità al momento in cui compila la domanda di trasferimento quale soprannumerario, nella casella contraddistinta dalla RICHIESTA: LA DOMANDA RESTA VALIDA SE SI LIBERA UN POSTO NELLA SCUOLA DI TITOLARITA’ ? DOVRA’ BARRARE LA CASELLA NON perchè evidentemente intende restare nella stessa scuola in cui è titolare.
SE VICEVERSA, è comunque interessato a partecipare alla mobilità e intende andare via dalla scuola in cui è risultato soprannumerario, DOVRA’ RISPONDERE SI’ ALLA DOMANDA RIPORTATA NELLA SCHEDA IN QUANTO ESPRIMERA’ LA VOLONTA’ DI PARTECIPARE ALLA FASE DELLA MOBILITA’
SECONDA IPOTESI: IL DOCENTE HA GIA’ PRODOTTO DOMANDA DI MOBILITA’ VOLONTARIA
Se invece il docente aveva già presentato anche domanda di trasferimento volontaria (ovvero la condizione di sovrannumerarietà non è il motivo per cui fa domanda, ma l’avrebbe presentata comunque), partecipa alle normali operazioni di mobilità alla pari di tutti gli altri docenti. L’essere soprannumerario non gli dà precedenza alcuna nei movimenti, se non si presenta domanda condizionata. Il docente partecipa in ogni caso al movimento per tutte le preferenze espresse anche se nel corso del movimento medesimo venisse a cessare la sua posizione di soprannumero.
Qualora non presenti domanda di trasferimento condizionata, o nel caso la mobilità volontaria non vada a buon fine, ovvero nessuno dei posti richiesti nella condizionata sia disponibile, il docente perdente posto viene trasferito d’ufficio in una scuola del comune di titolarità. In subordine, l’insegnante viene trasferito d’ufficio in una scuola di un comune viciniore sulla base dell’apposita tabella di vicinorietà. Attenzione però. Se non si presenta alcuna domanda condizionata, nel caso in cui la mobilità volontaria non vada a buon fine, si viene trasferiti d’ufficio e, se non si è dichiarato il punteggio della graduatoria interna, si viene trasferiti a punteggio zero, quindi in posizione di svantaggio rispetto a chi ha presentato domanda condizionata.
Inoltre, non presentando la domanda condizionata, come previsto da art. 13 CCNI Mobilità comma 1 punto II, si perde la precedenza per il rientro sulla scuola dove si è perso il posto. Quindi appare chiaro che, nel caso siate dichiarati sovrannumerari, conviene presentare comunque domanda condizionata.
Il trasferimento d’ufficio segue la mobilità dei titolari delle precedenze di cui all’art 13 e precede, nella sola provincia di titolarità, i trasferimenti a domanda. Ove ciò non sia possibile per carenza di posti in tutti i comuni della provincia, il docente viene assegnato in soprannumero sull’ambito che comprende la scuola di precedente titolarità o incarico.
Quanto precede si attua, qualora nel corso delle operazioni di trasferimento non sia possibile riprendere in esame la posizione degli interessati, ai fini della loro assegnazione, nell’ordine, nel comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata sulla base del citato elenco di viciniorietà.
Riepilogando: l’insegnante in soprannumero, qualora abbia interesse a permanere nella scuola o istituto di titolarità o nel centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, ed intenda pertanto partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere negativamente (“NO”) alla domanda “il docente intende comunque partecipare al movimento a domanda” nella relativa casella del modello di domanda che dovrà essere presentato in modalità cartacea (come indicato in figura). In tal caso, non si dà seguito al trasferimento d’ufficio del docente se la sua posizione di soprannumero viene a cessare nel corso del movimento, ovvero nel caso in cui la cattedra, nel nuovo organico, venga costituita con completamento di altri istituti.
Pertanto, per condizionare la domanda, la parte relativa al docente sovrannumerario va compilata in questo modo:
Quando è obbligatorio indicare l’intero codice comune di titolarità
Con l’abolizione degli ambiti territoriali e il ripristino della titolarità su scuola sono cambiate alcune regole per l’indicazione della preferenza nel caso di docente soprannumerario. Lo scorso anno, infatti, non vi erano particolari vincoli nel senso che il docente poteva indicare qualunque scuola (anche di altro comune rispetto a quello di titolarità) o anche il proprio ambito di titolarità. Col nuovo contratto di mobilità CCNI sottoscritto per il triennio 2019-21 da quest’anno sono cambiate le regole.
II personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nella domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all’intero comune di titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni ovvero ad altri distretti sub comunali (sia di singola scuola, sia sintetici).
Pertanto, nel caso in cui nella domanda si volessero indicare delle scuole (o codici sintetici) che appartengono ad altri comuni rispetto a quello di titolarità, è obbligatorio inserire prima il codice comune di titolarità. Ovviamente tale obbligo non sussiste se indicano solo scuole del proprio comune di titolarità.
Si ricorda inoltre che in caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali relative ad altri comuni. In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni della propria provincia di titolarità sono annullate.
TERZA IPOTESI: IL DOCENTE NON PRESENTA DOMANDA DI MOBILITA’ PUR ESSENDO STATO RILEVATO SOPRANNUMERARIO: COSA AVVIENE?
Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, i passaggi sono tre:
- il docente viene trasferito d’ufficio nel comune di titolarità, nel corso della prima fase dei movimenti.
- in subordine, viene trasferito d’ufficio in una scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità sulla base dell’apposita tabella di viciniorietà
- in ultimo, se non trova posto rimane in soprannumero sulla provincia.
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ORGANICI E DEFINIZIONE SITUAZIONI SOPRANNUMERARIETA’ 2021