DOCENTI ASSUNTI DA CONCORSO STRAORDINARIO BIS: NOTA DI CHIARIMENTO USR PIEMONTE

Come è noto, ai sensi dell’art. 59 comma IX-bis, del dl 25/05/2021 n. 73, sono stati banditi e svolti, non in tutte le regioni e per tutte le classi di concorso (ormai la disomogeneità con cui vengono svolti nel nostro paese le procedure concorsuali della scuola è una costante!!), i concorsi straordinari bis riservati ai docenti precari

Quei docenti che sono risultati vincitori sono stati destinatari di incarico annuale finalizzato all’immissione in ruolo dall’a.s. successivo (ossia dal 1.9.2023).

Durante il presente a.s. i docenti in parola, devono svolgere l’anno di formazione e prova e sostenere, infine, dopo aver anche acquisito 5 cfu in appositi percorsi universitari (come abbiamo più volte riferito questa organizzazione sindacale ha stipulato apposita convenzione con strutture universitarie per venire incontro all’assolvimento di tale obbligo-rivolgersi per informazioni presso la nostra sede), s anche un esame in presenza presso la scuola di servizio .

In conseguenza, della particolarità di tale percorso formativo e del servizio scolastico da svolgere, opportunamente l’USR Piemonte, ha diffuso una dettagliata nota di chiarimento (e l’USR Puglia, al solito, langue nel torpore più assoluto: mai un intervento, mai una nota di istruzione e direttiva alle scuola, il nulla del nulla !!)

Nella nota, in particolare, viene affrontato il requisito, ai fini della validità dell’anno scolastico, del periodo di servizio necessario.

Infatti, il Ministero dell’Istruzione nella circolare del 15 novembre u.s. ha precisato che, ai sensi del D.M n. 226/2022, il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche, al superamento del test finale e alla valutazione positiva del percorso di formazione e periodo di prova in servizio.

A tal fine precisiamo che :

SONO COMPUTABILI NEI 180 GIORNI DI SERVIZIO: 

  • tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario, straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Anche se l’attività didattica è organizzata su cinque giorni, il sabato rientra nel conteggio. Quindi, in particolare: 
  • le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, nonché le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art. 1 della L. n. 937/1977;
  • le vacanze natalizie e pasquali;
  • il giorno libero;
  • i periodi d’interruzione delle lezioni dovuti a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, elezioni politiche, amministrative e referendum);
  • i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data d’inizio delle lezioni;
  • il servizio prestato nelle commissioni degli esami di Stato;
  • la frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto;
  • il periodo compreso tra il termine anticipato delle lezioni (a causa di elezioni politiche) e la data prevista dal calendario scolastico;
  •  il primo mese di astensione obbligatoria per maternità
NON SONO DA COMPRENDERE NEI 180 GIORNI:
• i periodi di ferie;
• i permessi retribuiti e non;
• le assenze per malattia;
• le aspettative;
• i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, ad eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni di esame;
• le due giornate che vanno aggiunte alle ferie.
Si precisa che i giorni di assenza dovuti da contagio da Sars COV2,  rientrano nelle giornate di malattia non conteggiabili ai fini del raggiungimento dei 180 giorni
AI FINI DEL CONTEGGIO DEI 120 GIORNI DI ATTIVITA’ DIDATTICHE, VANNO RICOMPRESI:  
  • i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
  • i giorni di impegno in consigli di classe, collegi docenti, riunioni di dipartimento, colloqui con i genitori (incontri programmati per l’intera classe), incontri dedicati alle attività del docente in anno di prova, incontri di formazione
  • Si precisa che i giorni di assenza dovuti da contagio da Sars COV2,  rientrano nelle giornate di malattia non conteggiabili ai fini del raggiungimento dei 120 giorni.

Relativamente a quei docenti che hanno scelto il regime di part-time il numero di giorni succitato va ridotto proporzionalmente. Infatti  i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.

Dunque, in caso di prestazione lavorativa con orario inferiore quello di cattedra/posto, i giorni di servizio e di attività didattica, necessari al superamento dell’anno di prova, sono proporzionalmente ridotti (permane, invece, l’obbligo di svolgimento di tutte le previste attività formative).

Nel concreto se un docente è in regime di part-time per esempio di 9 ore settimanali (su 18), deve cumulare 90 giorni di servizio e 60 di attività didattiche.

NOTA USR PIEMONTE