Sono state concluse le operazioni di immissione in ruolo sui posti “QUOTA 100” dei docenti inclusi nelle GAE e PROCEDURE CONCORSUALI 2016 OVVERO STRAORDINARIO 2018.
A tali docenti è stata assegnata la decorrenza giuridica del 1.9.2019 e decorrenza economia dal 1.9.2020.
Vediamo quali effetti produrrà questa diversa decorrenza:
VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO: DIFFERENZE TRA GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO E MOBILITÀ VOLONTARIA
La valutazione del punteggio relativo all’anno di decorrenza giuridica della nomina in ruolo, anteriore alla decorrenza economica, come chiarisce la tabella di valutazione allegata al CCNI , segue criteri differenti per la graduatoria interna di istituto e per la mobilità volontaria.
La valutazione del punteggio, inoltre, sarà diversa a seconda che questo periodo sia coperto da effettivo servizio oppure no e dal tipo di servizio prestato
Per meglio chiarire la situazione occorre vedere “durante l’a.s. 2019/2020” che cosa il docente ha svolto:
- Caso- Docente non ha prestato alcun servizio ovvero non ha raggiunto mesi di servizio che danno diritto a valutazione (180 gg ovvero dal 1 febbraio ininterrottamente)
Nel caso in cui non sia stato prestato alcun servizio, l’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica è valutata 3 punti per ogni anno per tutti gli anni sia nella graduatoria interna di istituto che nella mobilità volontaria.
2. Caso- Docente con servizio prestato in un ruolo diverso da quello di appartenenza
Nel caso in cui il periodo sia coperto da effettivo servizio, l’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza, è valutata 6 punti nella mobilità volontaria e 3 punti per ogni anno per tutti gli anni nella graduatoria interna di istituto
3. Caso – Docente con servizio prestato nel ruolo di appartenenza
Nel caso in cui il periodo sia coperto da effettivo servizio prestato nel ruolo di appartenenza, l’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, si valuta con 6 punti per ogni anno per tutti gli anni sia nella graduatoria interna di istituto che nella mobilità volontaria.
ALTRA QUESTIONE IL BLOCCO QUINQUENNALE DELLA MOBILITA’
Il blocco si applica per i docenti della scuola secondaria di I e II grado individuati dalle graduatorie del concorso abilitati 2018 (ex FIT). Per tale categoria di docenti, al pari dei docenti già assunti dal 1° settembre 2019, si applicherà il vincolo quinquennale. Ovviamente, per chi non è assunto dalle predette graduatoria non si applica alcun vincolo. CLICCA QUI: VEDI ANCHE AMPIA DISAMINA SU NOSTRO PRECEDENTE ARTICOLO
POSSIBILITA’ DI PRODURRE DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
I docenti immessi in ruolo su posti “quota 100” hanno avuto decorrenza giuridica 1.9.2019. Ebbene il CCNI relativo alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie (valido per l’a.s. 2019/2020 e che dovrebbe essere reiterato) stabilisce che non possono produrre istanza di utilizzazione ed assegnazione provvisoria i docenti immessi in ruolo con decorrenza dallo stesso anno in cui si effettuano tali operazioni (in sostanza coloro che sono immessi in ruolo 1.9.2020 non possono produrre domanda di mobilità annuale). Ora i docenti di cui stiamo parlando, essendo stati immessi in ruolo dal 1.9.2019 ai fini giuridici (cui già impropriamente è stato impedito di produrre domanda di mobilità 2020/2021) sono legittimati a produrre domanda di assegnazione provvisoria (ovviamente avendone titolo e requisiti) proprio in virtù di quanto previsto dall’art.7 comma 2 del CCNI sottoscritto il 12 giugno 2019.
Per ulteriori informazioni invitiamo gli iscritti e coloro che intendono iscriversi alla FLP SCUOLA FOGGIA di rivolgersi ai nostri esperti.