DOCENTI ASSUNTI SU POSTO DI SOSTEGNO DA GPS 1^ FASCIA: NON POSSONO ACCETTARE SUPPLENZE PER L’A.S. 2024/25

Nei nostri precedenti comunicati abbiamo già dato notizia che i docenti assunti da GPS 1^ FASCIA SOSTEGNO (compreso call veloce) con decorrenza 1.9.2023, per effetto di quanto disposto dall’art 5  del DL 44/2023, convertito in legge 74/2023, non hanno potuto produrre domanda di trasferimento ed assegnazione provvisoria essendo obbligati alla permanenza nella sede assegnata per un triennio.

Invero,  i predetti docenti, tenuto conto  delle deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21, hanno potuto presentare domanda di assegnazione provvisoria se rientranti in una delle predette deroghe e a condizione di aver superato l’anno di prova.

Alcuni docenti appartenenti alla predetta categoria di “vincolati” ci ha chiesto di conoscere se, essendo inclusi nelle GPS 2024, possono accettare supplenza annuale per altro insegnamento o classe di concorso

Purtroppo, dobbiamo rispondere negativamente a tale richiesta in quanto, come detto sopra, non possono partecipare all’assegnazione delle supplenze  al 30/06 e al 31/08 per altro grado, classe di concorso o tipologia di posto avvalendosi di quanto previsto dell’art. 47 del CCNL 19/2,  sempre per effetto dei vincoli imposti dal D.L. 44/2023.

Tale possibilità potrà essere esercitata  solo dopo tre anni scolastici di effettivo servizio (l’a.s. 2024/2025 se trascorso in assegnazione provvisoria viene conteggiato nei tre anni di vincolo)