DOCENTI IMMESSI IN RUOLO E VINCOLI DI PERMANENZA SULLA SEDE: FACCIAMO CHIAREZZA

Le norme che si sono succedute in questi ultimi due anni in materia di vincoli di permanenza sulla sede per i docenti assunti dall’a.s. 2019/2020, con le deroghe che in questi anni -comprese le norme contrattuali sulla mobilità- hanno reso e rendono difficile districarsi nel ginepraio di obblighi e deroghe, per cui riteniamo necessario, fornire alcune delucidazioni in merito. 

 LA SITUAZIONE DEI DOCENTI IMMESSI IN RUOLO CON DECORRENZA 1.9.2021

Per tali docenti occorre fare una distinzione:

a) docenti che non hanno prodotto domanda di mobilità per l’a.s. 2022/2023;

b) docenti che, viceversa, hanno prodotto domanda per il sopra citato anno scolastico o che, avendola prodotta, non hanno ottenuto le sedi scolastiche richieste.

I docenti di cui al punto b) non avendo prodotto domanda o non essendo stati soddisfatti per le sedi richiese, sono stati confermati dal Ministero dell’Istruzione sulla stessa sede nella quale hanno ottenuto la nomina in ruolo dal 1/9/2021.  Tali docenti  non potranno richiedere mobilità, salvo le eventuali deroghe previste dal CCNI,  per l’anno scolastico 2023/2024.

E’ bene precisare, anche, che per tale categoria di docenti, la norma prevedeva che erano obbligati al vincolo di permanenza sulla sede, e non potevano nemmeno chiedere assegnazione provvisoria ovvero accettare supplenza sino all’a.s. 2023/2024.  Invero, con  l’accordo sulla modifica  del CCNI 2019-2022 delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, è stato consentito il superamento del vincolo per il 2022-2023 (quindi deroga solo per tale anno scolastico)

Ciò detto, appare evidente che il vincolo per i docenti assunti nel 2021-2022 decade per le operazioni di mobilità relative  all’anno scolastico 2024/2025.

I docenti di cui al punto a) che per  l’anno scolastico 2022/2023, hanno presentato domanda di trasferimento,ottenendo  una nuova titolarità per una delle sedi indicate nella domanda di trasferimento (questo a prescindere dal codice utilizzato relativo a una scuola o codice sintetico “comune” o “distretto”) , per gli aa.ss. 2022/2023-2023/2024 e 2024/2025 sono vincolati e potranno produrre domanda di mobilità per l’a.s. 2025/2026 (fatta salve eventuali deroghe tipo possesso benefici legge 104)

Se invece il docente entrato in ruolo dal 1° settembre 2021 ha ottenuto trasferimento interprovinciale con qualsiasi codice (puntuale di scuola o sintetico “comune”, “distretto” o “provincia”), nell’acquisire la nuova titolarità dal 1° settembre 2022 si è vincolato nella nuova scuola, salvo le deroghe previste. Il vincolo decadrà con la mobilità 2025/2026.

LA SITUAZIONE DEI DOCENTI IMMESSI IN RUOLO CON DECORRENZA 1.9.2020

I docenti entrati in ruolo il 1° settembre 2020 se, per l’anno scolastico 2022/2023, non hanno presentato domanda di mobilità o avendola presentata non hanno ottenuto nessuna sede richiesta, hanno confermato la titolarità nella scuola di assunzione in ruolo nell’anno scolastico 2020/2021 e comunque potranno richiedere mobilità per l’anno scolastico 2023/2024. Infatti, detti docenti hanno assolto al vincolo triennale avendo prestato servizio per gli anni 2020/21- 2021/22-2022/23 nella stessa scuola. Anche tali docenti sarebbero dovuti restare vincolati, per quanto previsto dalla norma, a non potere chiedere assegnazione provvisoria e l’applicazione dell’art.36 del CCNL scuola 2006/2009 per l’anno scolastico 2022-2023, ma poi l’accordo sulla riproposizione del CCNI 2019-2022 delle utilizzazioni ha consentito il superamento del vincolo per il 2022-2023.

Il docente immesso in ruolo dal 1° settembre 2020 che,  in seguito alle deroghe,  ha potuto produrre domanda di mobilità interprovinciale e con decorrenza 1.9.2022 ha ottenuto trasferimento utilizzando  qualsiasi codice (puntuale di scuola o sintetico “comune”, “distretto” o “provincia”), nell’acquisire la nuova titolarità dal 1° settembre 2022 si è vincolato alla nuova scuola, salvo le deroghe previste , per gli aa.ss. 2022/2023-2023/2024 e 2024/2025. Potrà produrre domanda per la mobilità per l’a.s. 2025/2026.

 LA SITUAZIONE DEI DOCENTI IMMESSI IN RUOLO CON DECORRENZA FINO AL  1.9.2019
I docenti entrati in ruolo fino al 2019/2020 se hanno ottenuto trasferimento all’interno del comune di titolarità o fuori dal comune di titolarità ( ma nella medesima provincia di titolarità) su codice puntuale di scuola, sono  vincolati per tre anni, cioè per gli aa.ss. dal 2022-2023 al 2024- 2025, nella scuola di nuova titolarità. Non subiscono vincolo se hanno ottenuto trasferimento in altro comune della provincia di titolarità ma con codice sintetico (per esempio avendo indicato codice distretto entro cui era ricompresa la scuola assegnata)

I docenti entrati in ruolo fino al 2019/2020 che abbiano ottenuto trasferimento in una sede di altra provincia, sia se espressa con codice puntuale o sintetico, resteranno vincolati fino all’anno scolastico 2024/2025 e potranno rifare domanda di mobilità per l’anno scolastico 2025/2026.

In ogni caso i docenti dei due casi precedenti non sono bloccati per i movimenti di utilizzazione, assegnazione provvisoria e nemmeno per l’applicazione dell’art.36 del CCNL scuola 2006/2009.

 LA SITUAZIONE DEI DOCENTI IMMESSI IN RUOLO CON DECORRENZA 1.9.2022

Dal 1.9.2022 sono stati immessi in ruolo docenti rispettivamente da :

  1. GAE e GRADUATORIE DI MERITO DEI CONCORSI ORDINARI. 
  2. CON LA PRESENTAZIONE, DI COLORO INCLUSI IN GAE E GM, DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA FASE NAZIONALE DELLA CALL VELOCE;
  3. ASSUNZIONI DA GRADUATORIA DI MERITO CONCORSO STRAORDINARIO BIS
  4. ASSUNZIONI DA GPS 1 ^ FASCIA SOSTEGNO

Appare evidente ribadire che i docenti di cui ai punti 3) e 4) hanno ottenuto non la nomina in ruolo ma “Incarico a tempo determinato annuale” .  Dopo che nel corrente anno scolastico superano  il percorso annuale di formazione e prova, vengono ammessi alla  alla prova disciplinare. Il superamento di ambedue le procedure consente la trasformazione dell’incarico da tempo determinato a tempo indeterminato con retrodatazione, però, della nomina giuridica al 1^ settembre 2022. In conseguenza, il vincolo triennale non potrà che avere decorrenza dall’a.s. 2023/2024 e potranno, pertanto, produrre domanda di mobilità per l’a.s.  2026/2027. 

Tale vincolo, con le stesse decorrenze,  si applica anche per i docenti che hanno ottenuto incarico da GPS 1^ FASCIA SOSTEGNO

Ora, tenuto conto delle modifiche apportate all’art. 13, comma 5, del D.lgs. n. 59/2017, dall’art. 58, comma 2-lettera f, del DL n. 73/2021 (convertito in legge n. 106/2021) e dell’articolo 19, comma 3 sexies, del DL n. 4/2022 (convertito in legge n. 25/2022), bisogna sottolineare che è stato previsto che il docente immesso in ruolo dal 1.9.2022, superato il periodo di prova,  è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica di prima assegnazione (ossia quella del conferimento del 1^ incarico e dove ha svolto il periodo di prova). Come sopra detto, per i docenti assunti da GPS e Concorso straordinario, si aggiunge,  il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.

Ai sensi del succitato art. 13, comma 5, del D.lgs. n. 59/2017, pertanto il predetto docente può presentare solo domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo 

Attenzione, il vincolo non si applica ai docenti beneficiari dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92 (docente con grave disabilità o che assiste soggetto con grave disabilità), solo per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.

Ciò detto, i docenti assunti in ruolo a decorrere dall’a.s. 2022/23, nel periodo di blocco triennale:

  • non possono presentare domanda di trasferimento/passaggio di ruolo provinciale e interprovinciale;
  • non possono presentare domanda di assegnazione e utilizzazione interprovinciale;
  • possono presentare domanda di assegnazione provinciale (ossia nella provincia di titolarità);
  • possono accettare incarichi di supplenza, per l’intero anno scolastico, per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbiano titolo (art. 36 CCNL 2007)

Secondo quanto previsto dal CCNI, i docenti assunti in ruolo nei sopra indicati  anni scolastici in relazione alla sede assegnata in caso di nomina,  possono presentare domanda di mobilità volontaria per acquisire la sede di titolarità (quindi ottenuto il ruolo per il 2022/23, gli interessati possono presentare domanda per l’a.s. 2023/24); nel caso non la presentino, restano nella scuola di assunzione. Per gli immessi in ruolo nell’a.s. 2022/23, il vincolo triennale:

  • decorrerà  dall’a.s. 2023/24, qualora presentino domanda di mobilità volontaria (per l’a.s. 2023/4) per acquisire la sede di titolarità e vengano soddisfatti in una delle preferenze espresse;
  • decorrerà  dall’a.s. 2022/23, qualora non presentino la succitata domanda, restando nella scuola di assunzione (a.s. 2022/23);
  • decorrerà  dall’a.s. 2022/23, qualora presentino la suddetta domanda (per l’a.s. 2023/4) ma non vengano soddisfatti in nessuna delle preferenze espresse, per cui restano nella scuola di assunzione/titolarità.